Sentenza 14 marzo 2011
Massime • 1
L'impossibilità di stabilire oggettivamente e con certezza l'identità dell'imputato, che pure abbia fornito le proprie generalità, non può costituire causa ostativa alla concessione al medesimo della sospensione condizionale della pena.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2011, n. 12425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12425 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 14/03/2011
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 497
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 16504/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
p.m. contro la sentenza 16 gennaio 2009 del Tribunale di Teramo;
nei confronti di:
SE EA;
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Fausto De Sanctis che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Il p.m. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe che a seguito di giudizio abbreviato ha ritenuto responsabile la sedicente SE EA di resistenza e lesioni.
2. Lamenta il p.m. che all'imputata sia stata concessa la sospensione condizionale della pena nonostante la sua identità non sia stata verificata con certezza e quindi in definitiva il giudice non abbia potuto esprimere una corretta valutazione, tratta dai precedenti, in ordine al pericolo di recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Nel richiedere che il beneficio venga annullato, il p.m. si rifà a un orientamento di giurisprudenza, risalente a Cass. sez. 6, 4 maggio 1990, Hamadi rv 185258 e ripetuto da ultimo da sez. 1, 15 dicembre 2009, pm in proc. Yang rv 245963, secondo cui non può essere disposta la sospensione condizionale della pena nei confronti dell'imputato non identificato con certezza in ordine alle sue generalità, non essendo in tal caso possibile verificare se i dati dichiarati corrispondano a quelli reali e, conseguentemente, se il beneficio sia già stato concesso e l'interessato sia meritevole di fiducia in relazione al futuro comportamento.
2. In tal modo tuttavia è implicitamente posto a carico dell'imputato un deficit di accertamento da parte dell'Ufficio, così sempre implicitamente negandosi che nella specie possa trovare applicazione la regola in dubio pro reo.
Ma se questa regola, come ritiene il Collegio, riguarda invece ogni elemento che abbia rilevanza nel trattamento dell'imputato, è allora da ritenere che, quando sia rimasta dubbia l'identificazione, il giudice debba accordare fiducia alle generalità fornite dal prevenuto e, rilevato che esse non sono ostative alla sospensione condizionale, egli possa concedere il beneficio, ove ritenga che dalla condotta accertata si tragga una prognosi favorevole sulla recidiva.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2011