Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2003, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE0 3 7 83 /0 3 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sig .ri Magistrați: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 15642/01 Cron.8716 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere - Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.29/11/02 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AN CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 67, presso lo studio dell'avvocato GIANNI LOSTIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMPIERO NICOLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FF.SS. S.P.A. FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, 2002 che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
4988 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 275/01 del Tribunale di AVEZZANO, depositata il 28/03/01 R.G.N. 34/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato SILVESTRI per delega TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Avezzano, con la sentenza in epigrafe specificata, ha respinto l'appello proposto da LO AN avverso la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato (ora s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana), per ottenere la condanna della stessa società alla corresponsione di differenze fra quanto spettante a titolo di indennità di buonuscita, previo computo in essa di una maggior quota dell'indennità integrativa speciale, e quanto, per il medesimo titolo, effettivamente percepito. I giudici di appello, in particolare, hanno ritenuto che la computabilità parziale dell'indennità integrativa speciale, prevista dalla legge n. 87 del 1994 ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, non esclude che la quota computabile venga utilizzata nella sola misura dell'80%, al pari di ogni altro emolumento utile, per la determinazione della base contributiva di quest'ultima indennità. Per la cassazione di tale sentenza ricorre il AN deducendo due motivi di impugnazione. La società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisone Con il primo motivo, denunciandosi falsa applicazione degli art. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, si lamenta che il Tribunale abbia ritenuto applicabile al rapporto di lavoro dei ferrovieri, ormai di natura applicabile solo per i privatistica, la disciplina del citato d. P.R., dipendenti pubblici. Il motivo non è fondato. Nella sentenza impugnata, i termini della controversia sono puntualmente ricostruiti con esplicito riferimento alle modalità di calcolo dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita di cui all'art. 14 della legge n. 829 del 1973, dandosi atto che la contestazione della società aveva riguardato proprio la base di calcolo della buonuscita come prevista da tale disposizione, in relazione all'inserimento anche dell'indennità integrativa speciale accanto agli altri elementi ivi previsti (stipendio ecc.). La medesima sentenza ha anche richiamato le disposizioni di cui agli art. 3 e 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, che disciplinano 1'indennità di buonuscita per gli impiegati dello Stato, affermandosi che l'art. 1 della indicata legge n. 87 del 1994 andava letto in considerazione delle ulteriori previsioni delle suddette disposizioni: ma si tratta, com' è evidente, di un richiamo finalizzato all'interpretazione della normativa esaminata e, in particolare, alla individuazione delle due nozioni desumibili dalle citate disposizioni generali del d.P.R. n. 1032 del 1973 di "base di calcolo" e di "base contributiva", ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita (secondo una distinzione rilevata anche da questa Corte: v. Cass. 12 ottobre 2000 n. 13624). E deve quindi escludersi, alla stregua di tali considerazioni, che il Tribunale abbia erroneamente applicato alla controversia in esame la normativa vigente per gli impiegati dello Stato. гли Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 14 della legge -829 del 1973, si deduce che tale disposizione l'unica applicabile nel n. rapporto di lavoro in oggetto - prevede un sistema di determinazione dell'indennità di buonuscita del tutto autonomo, rispetto a quello stabilito dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994 (che ha incluso l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti pubblici), facendo riferimento, in particolare, non ad un'unica "base" cui applicare una percentuale, ma alla somma di distinti calcoli per ogni voce da computare, sicchè il 60% dell'i.i.s. non può che sommarsi agli altri importi calcolati (cioè all'80% dello stipendio ecc.). Neanche tale motivo è fondato. L'art. 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 87 è stato emanato a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 19 maggio 1993 n. 243 dichiarativa della illegittimità costituzionale delle disposizioni concernenti il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, dei dipendenti pubblici e delle Ferrovie dello Stato (per questi ultimi, gli art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985 n. 210), nella parte in cui non prevedono meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale. La norma stabilisce che "in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della retributivi pubblica amministrazione e per i lavoratori privati...l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959 n. 324 e successive modificazioni, viene computata, а decorrere dal 1° dicembre 1994, nella 3 Mu base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi utili: a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità; b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60% dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data di cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento". La questione, oggetto del presente giudizio, della interpretazione della norma ora riportata è stata sottoposta per la prima volta all'esame di questa Corte in altra controversia, relativa ai dipendenti dell'Ente Poste Italiane, e in tale occasione la Corte, con sentenza 12 ottobre 2000 n. 13624, ha affermato il principio di diritto, secondo cui la suddetta disposizione "nello stabilire 1'inclusione dell'indennità integrativa speciale nella base di computo dell'indennità di buonuscita e nel limitare, contestualmente, tale inclusione alla percentuale del sessanta per cento, ha perseguito esclusivamente lo scopo di fissare la misura nella quale il primo dei detti emolumenti è da comprendere nel coacervo di quelli destinati a confluire nella base contributiva necessaria alla liquidazione del secondo, non anche ad impedire che la determinazione della consistenza 4 5 di quest'ultima avvenga mediante applicazione generalizzata a tutte le componenti della base di computo, e quindi anche alla suddetta percentuale dell'indennità integrativa speciale, della falcidia ex d.P.R. n. 1032 del 1973, imposta per giungere alla quantificazione della frazione di indennità di buonuscita riferibile a ciascun anno di servizio". Tale principio è stato confermato da Cass. 16 novembre 2000 n. 14836, in altra fattispecie riguardante sempre i dipendenti postali, e poi da Cass. 18 marzo 2000 n. 14926, 24 maggio 2001 n. 7090, 17 maggio 2002 n. 7220, 22 giugno 2002 n. 9134, relative ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, e deve essere qui ulteriormente ribadito per le persuasive ragioni che lo sostengono. Deve essere sottolineato, in particolare, con riferimento al dato testuale, così come è già stato rilevato da questa Corte nelle richiamate sentenze, che la legge del 1994 si è limitata ad inserire l'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita che, per quanto concerne i ferrovieri, secondo la disciplina dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, doveva essere corrisposta dall'OPAFS in una somma pari alla "risultante del prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'ottanta per cento del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso ex combattenti" senza fare alcun cenno ad autonomi sistemi di calcolo dell'indennità integrativa speciale, per la quota fissata dal legislatore, rispetto a quella concernente tutti gli altri elementi da considerare, nella percentuale valorizzata, per legge, dell'ottanta per cento. Una volta posta l'indennità integrativa speciale, per la quota 5 un specificata (sessanta per cento), sullo stesso piano delle altre voci retributive (fra cui essa pure rientra), da considerare ai fini della determinazione della buonuscita, non si potrebbe assolutamente giustificare il frazionamento di uno schema che, in assenza di contrarie disposizioni, non può che rimanere unitario, così come previsto dal legislatore. Non va infatti tralasciato che il richiamo contenuto nell'art. 1 della legge n. 87 del 1994 al computo dell'indennità integrativa speciale "nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili" deve essere inteso come sottoposizione della voce aggiuntiva, nella quota precisata, alla parziale utilizzazione prevista per le altre componenti. La sentenza impugnata è in linea con gli indicati principi, per cui devono essere disattese le censure mosse dal ricorrente. Ne deriva, in conclusione, che il ricorso deve essere respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. લ Così deciso in Roma, il 29 novembre 2002. O મા I N Il Presidente Il Consigliere estensore I T D S L I Vegian Morcanals O S I ચા U V I Q S C V O N I E V W , O IL CANCELLIERE S N I I Depositato in Cancelleria V S મ 10 14 MAR. 2003 L 8 દા 0 1 O oggi,. 1 0 "CCANCELLIEREKR 0 1