Sentenza 8 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11982 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
A N A I L A T I A C I L B B 2 6 U RTE SUPREMA DI CASSAZIONE . N 9 IONE 8 6 . Z . N A e R , l NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 a 8 n e 9 1 p - E 1 D 1 Oggetto l a 4 E e 2 T h SEZIONE PRIMA CIVILE N . ific E L 1 1982/02 d 3 o 2 m Composta dagli . T R A Presidente Dott. Mario R.G.N. 14097/97 Cron. 23532 Rel. Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Dott. Giuseppe SALME - Consigliere- Rep. 3194 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere Ud.29/04/02 Dott. Carlo DE CHIARA Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 217, presso l'avvocato MAGURNO ANTONIO, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato FARRO VINCENZO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO (UPICA) DI ROMA intimato avverso l'ordinanza del Pretore di ROMA. depositata il 23/06/97; 2002 udita la relazione della causa svolta nella camera di 982 -1- consiglio il 29/04/2002 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso con le conseguenze di legge. -2- LA CORTE DI CASSAZIONE Visto il ricorso per cassazione proposto da RT MO avverso l' ordinanza in data 20 - 23 giugno 1997 del Pretore di Roma che ha dichiarato inammissibile l'opposizione del medesimo MO avverso l' ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall' Ufficio Provinciale dell' Industria, del Commercio e dell' Artigianato di Roma il 12 marzo 1997, notificata il 18 aprile 1997 - con la quale gli era stata inflitta la sanzione amministrativa di L.
4.000.000 per violazione dell' art. 16 della legge 27 gennaio 1992 n. 109 e successive modifiche- per avere omesso " qualsivoglia produzione documentale attestante la data di notifica del provvedimento opposto "; rilevato che nell' unico motivo di ricorso il MO deduce che nell' opposizione aveva espressamente indicato la data di notifica del provvedimento amministrativo impugnato ed osserva in diritto che la declaratoria di inammissibilità dell' opposizione con ordinanza in limine litis, ai sensi dell' art. 23 comma 1° della legge n. 689 del 1981, presuppone la prova inconfutabile, e non una mera difficoltà di accertamento della tempestività dell' opposizione stessa;
ritenuto che
con la recente sentenza n. 1006 del 2002 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno affermato, componendo il precedente contrasto, che la mancata allegazione della relazione di notifica del provvedimento opposto non costituisce di per sè prova della non tempestività dell' opposizione, tale da determinare una dichiarazione di inammissibilità del ricorso con ordinanza in limine litis, ai sensi dell' art. 23 comma 1 della legge n. 689 del 1981, atteso che tale provvedimento postula l'esistenza di una prova certa ed inconfutabile dell' intempestività dell' opposizione, e non una mera difficoltà di accertamento, e che solo ove nel prosieguo del giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia del provvedimento notificato, permanga e diventi definitiva l' impossibilità di controllo, anche di ufficio, della tempestività dell' opposizione, il ricorso va dichiarato inammissibile con sentenza;
considerato che
sulla base del richiamato intervento delle Sezioni Unite il ricorso appare manifestamente fondato, onde può applicarsi il rito camerale di cui al riformato art. 375 c.p.c.; lette le conformi conclusioni del pubblico ministero;
ritenuto pertanto che l' ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa al Tribunale di Roma, che esaminerà i motivi di opposizione all' ordinanza ingiunzione e provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia Tribunale di Roma anche per le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile 29 aprile 2002. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Mano Mellisano Placciol. DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 AGO, 2002 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo Oggi, AR Dit IL CANCELLERE Maria Di Nuzzo 2