CASS
Sentenza 17 luglio 2023
Sentenza 17 luglio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/07/2023, n. 30788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30788 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2023 |
Testo completo
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30788 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da SI NA avverso il decreto con cui, il 16 novembre 2021, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha disposto il trattenimento di una missiva indirizzatagli da un altro detenuto, ristretto in diverso istituto penitenziario. Premesso che il mittente — sottoposto, come lui, a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 — aveva chiesto ad NA consigli inerenti alla propria situazione giuridica, ha ritenuto che la consegna della lettera avrebbe determinato pericolo per l'ordine e la sicurezza interna ed esterna agli istituti di pena, favorendo, per il contenuto dello scritto, il consolidamento della posizione di supremazia e di leadership di NA rispetto alla popolazione detenuta, inevitabilmente rafforzata dal ruolo di «difensore» da lui esercitato nell'interesse di altri soggetti ristretti in carcere. 2. SI NA propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avete il Tribunale di sorveglianza erroneamente interpretato la normativa in materia di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, che ammette il trattenimento delle sole comunicazioni che celano al proprio interno qualcosa o contengono scritti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico interno dell'istituto, quale non può essere considerata la richiesta di consulenza in materia giuridica rivolta da un detenuto ad un altro soggetto che, versando nella medesima condizione, abbia acquisito — attraverso gli studi accademici condotti nelle more della detenzione — maggiore familiarità con la materia giuridica e processuale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. 2. La disciplina del trattenimento della corrispondenza, in entrata o in uscita, dei detenuti, novellata dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, è contenuta nell'art. 18- ter legge 26 luglio 1975, n. 354; essa si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi e, quindi, anche a quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, per i 7 quali, ulteriormente, il comma 2-quater, lett. e), prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo che per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. L'art. 18-ter dispone, al quinto comma, che l'autorità giudiziaria di cui al terzo comma — individuata nel Magistrato di sorveglianza, nel caso di condannati e internati, ovvero nel giudice che procede, per gli imputati — qualora ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che sia trattenuta e che, in tale evenienza, il detenuto o l'internato sia immediatamente informato. La norma non introduce un esplicito obbligo motivazionale che, tuttavia deve intendersi immanente in virtù — oltre che del necessario rispetto dell'art. 15 Cost., che prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza possano essere limitati solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria — della ratio ispiratrice dell'intervento operato dalla legge 8 aprile 2004, n.95. Tale riforma, infatti, è stata adottata allo scopo di porre rimedio alla situazione che, in costanza di applicazione della previgente normativa, aveva condotto a reiterare sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti dello Stato italiano, motivate dall'assenza di apposita disciplina in ordine alla durata delle misure di controllo sulla corrispondenza dei detenuti ed ai motivi che potevano giustificarle, nonché dell'insufficiente chiarezza nell'indicazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della facoltà di valutazione spettante alle autorità competenti in materia (cfr., tra le tante, sent. 23.2.2010, Mariano c/Italia; sent. 14.10.2004, VA c/Italia; sent. 28.9.2000 SS c/Italia). 3. Al cospetto di una riforma normativa intesa a circoscrivere e meglio dettagliare i motivi per cui il detenuto può patire limitazione all'esercizio della libertà di corrispondenza, di cui egli è titolare al pari di qualunque altro individuo, e, vieppiù, di renderli conoscibili e prevedibili, l'obbligo, per l'autorità giudiziaria che disponga il trattenimento, di motivare la decisione rappresenta suo logico ed ineludibile portato, necessario per consentire al «catalogo» delle ragioni imposte per il controllo ed il trattenimento di svolgere la propria funzione di argine agli interventi intrusivi rispetto all'esercizio della libertà di corrispondenza del detenuto. Posto, allora, che l'art. 18-ter, quinto comma, non contempla espressamente i casi in cui l'autorità giudiziaria può legittimamente disporre il trattenimento, è spettato alla giurisprudenza di legittimità il compito di chiarire che tanto può accadere a condizione che la lettura della corrispondenza metta in luce una delle esigenze indicate nel primo comma;
il collegamento funzionale tra 3 visto di controllo e trattenimento autorizza, dunque, l'impiego dei criteri elaborati in relazione al primo istituto al fine di delimitare l'ambito applicativo del secondo (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479). La motivazione del provvedimento di trattenimento deve, in altri termini, dar conto del fatto che la corrispondenza visionata determina, per il suo contenuto, una situazione di pericolo per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. È stato, altresì, chiarito che, affinché detto onere motivazionale possa ritenersi soddisfatto, non basta l'indicazione di un mero sospetto della sussistenza dei presupposti del trattenimento, ma è necessario indicare gli elementi concreti da cui è stato desunto il pericolo per una delle esigenze di cui al primo comma dell'art. 18-ter (così, tra le tante, Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527). A tal fine, in passato, sono stati ritenuti sufficienti l'impiego di poche, ma incisive parole, dimostrative del fatto che il magistrato di sorveglianza, lungi dall'indugiare nella mera ripetizione di formule di stile, ha offerto un'adeguata disamina dello specifico contenuto dello scritto trattenuto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, Lioce, Rv. 242525), ovvero l'indicazione di elementi concreti che portino ad argomentazioni presuntive non espresse in termini di certezza, cioè in grado, quantomeno, di far ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472). La motivazione del provvedimento di trattenimento può, dunque, essere sintetica, senza che ciò ne determini in sé l'illegittimità; sotto altro aspetto, non è necessario che si dimostri che il contenuto della missiva inciti alla commissione di reati o contenga messaggi che mettono in pericolo indagini e investigazioni, richiedendosi solo che vengano indicati gli elementi concreti da cui possa desumersi, ad esempio, che I mittente stia cercando di trasmettere un messaggio occulto attinente ad una delle esigenze enunciate all'art. 18-ter. 3.1. Di recente, è stato sottoposto a revisione l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il controllo può «riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime» (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762; Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124). A tal riguardo, è stato, invero, precisato che — alla luce della ratio che presiede alla normativa sul trattamento della corrispondenza e della gamma delle ipotesi fattualmente prospettabili — l'esigenza di prevenzione dei reati ed il 4 pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto possono ravvisarsi anche in assenza di un divario tra il contenuto apparente della comunicazione ed il messaggio effettivo da veicolare al destinatario (Sez. 1, n. 9309 del 02/02/2021, NA, non massimata). Può, infatti, aversi il caso di una missiva che, pur non celando un significato recondito o cifrato, produce, in sé, un effetto tale da mettere a repentaglio i beni a cui presidio si pone la normativa in materia di visto di controllo sulla corrispondenza e suo trattenimento. In proposito, va, da un canto, considerato che anche un contenuto esposto in modo chiaro e diretto può legittimare il trattenimento, quando ad esempio, connotato da attitudine istigatoria rispetto alla commissione di reati. Dall'altro, è utile osservare che, se, come attestato dal diffuso indirizzo ermeneutico cui si è fatto cenno, il pericolo per i beni de quibus agitur, derivante dall'inoltro della missiva, deve essere ricollegato al contenuto della missiva, centrale si rivela l'esegesi della lettera, operazione che giocoforza risente, oltre che dell'eventuale carattere allusivo o criptico della comunicazione, delle circostanze che la accompagnano e, più in generale, del contesto esterno di riferimento. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di affermare che «In tema di controllo sulla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza può disporre il trattenimento della corrispondenza non soltanto in ragione del contenuto della comunicazione, ma anche sulla base del giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata» (Sez. 1, n. 52525 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274407). 4. Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non abbia fatto corretto governo delle coordinate ermeneutiche appena delineate. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, avallato il trattenimento della missiva inviata da EL AT ad SI NA sul postulato che la consegna della lettera, contenente la richiesta di assistenza legale rivolta al destinatario, quale esperto in materia giuridica, potrebbe consolidare la leadership dell'odierno ricorrente nell'ambito della criminalità organizzata ed all'interno della popolazione carceraria. Per pervenire a questa conclusione, ha valorizzato, da un lato, la caratura criminale del mittente e del destinatario della missiva — soggetti entrambi sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento 5 penitenziario — dall'altro, la pluralità delle richieste di consulenze indirizzate ad NA da altri detenuti. Più in particolare, ha evidenziato che EL AT è esponente di un potente clan di camorra, guidato dal fratello, sta scontando una severa pena detentiva inflittagli per reati, anche di natura associativa, di grave allarme sociale, ed è ristretto nella Casa circondariale di Milano Opera, ove sono reclusi molti esponenti di rilievo di associazioni mafiose, ed ha aggiunto che la missiva del cui trattenimento si discute contiene «una delle tante richieste di consulenza pervenuta all'NA, da detenuti appartenenti alla criminalità organizzata reclusi in altre carceri, e da soggetti ristretti in regime di 41 bis ristretti anche nello stesso istituto penitenziario di Novara, anche appartenenti a gruppi di socialità diversi dal suo, e quindi in violazione del divieto di comunicazione tra gruppi». A riprova di quanto asserito, il Tribunale di sorveglianza ha indicato tre diverse missive, contenenti richiesta di consigli di natura legale, che sono state inviate ad NA, rispettivamente, dallo stesso EL AT, da un detenuto ristretto, in regime ex art. 41-bis, nel carcere di Novara, e da EL Lavore, recluso in San Gimignano. Ha, quindi, ritenuto che le menzionate missive, per la loro frequenza e la personalità di chi le ha redatte, hanno rafforzato il carisma criminale di NA, accreditandolo come «sapiente e valido paladino dei diritti dei detenuti» e cementando, tra le diverse compagini mafiose ed i loro esponenti apicali, rapporti di solidarietà foderi, in prospettiva, di perniciose conseguenze. Sotto altro, connesso aspetto, ha rilevato che NA, forte della stima e della fiducia tributatagli da potenti e riveriti malavitosi, ha assunto un atteggiamento di ancor più radicale ed esacerbata opposizione nei confronti dell'amministrazione penitenziaria e, in generale, delle istituzioni. 5. Tanto premesso, reputa il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato eluda un'interpretazione delle norme sul controllo della corrispondenza ossequiosa dei principi costituzionali in materia di libertà delle comunicazioni, da una parte, e funzione rieducativa della pena, dall'altra. Se, invero, è in astratto ammissibile, come sopra indicato, che l'invio di una missiva, ancorché non connotata da un contenuto criptico o allusivo ovvero, comunque, tale da avallare il sospetto di una difformità tra l'apparenza e la realtà della comunicazione, metta a repentaglio i beni giuridici che la normativa in materia di controllo della corrispondenza mira a tutelare, non va dimenticato come tale situazione presupponga condizioni che, nel caso di specie, si rivelano insussistenti. 6 Così, muovendo lungo il sentiero logico percorso dal Tribunale di sorveglianza, il pericolo che, dietro la formulazione, in apparenza innocente, di consigli di natura giuridica — richiesti da persone sottoposte alla privazione della libertà ad altro detenuto che, come NA, ha instaurato numerosi procedimenti contenziosi relativi a temi di diritto penitenziario — si celi la formazione ed il consolidamento di legami tra diverse entità delinquenziali potrebbe essere paventato qualora si registrasse l'anomala concentrazione della provenienza della corrispondenza da mittenti appartenenti alla medesima entità criminale o assegnati allo stesso carcere. Sul punto, l'ordinanza impugnata contiene, tuttavia — al di là del riferimento, in sé generico, ancorché suggestivo, a «tante richieste di consulenza» — la specifica menzione di quattro sole missive, sottoscritte da tre soggetti diversi, ristretti in altrettanti, differenti istituti. Al medesimo riguardo, va considerato, vieppiù, che la sottoposizione sia del mittente che del destinatario a regime detentivo differenziato e la loro appartenenza a diversi gruppi di socialità non possono costituire, di per sé, ragione ostativa alla consegna dello scritto (in questo senso depongono le indicazioni che si traggono, tra le altre, da Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762 - 01), giacché la normativa in materia di controllo della corrispondenza di un detenuto al regime speciale di cui all'art. 41-bis non può essere applicata in modo da minare e neutralizzare i diritti primari di rango costituzionale attinenti alla sfera privata dell'individuo, in ragione della mera appartenenza ad una determinata categoria di condannati. Rebus sic stantibus, tangibile appare, in definitiva, l'inidoneità della motivazione a supportare l'assunto posto a base del rigetto del reclamo del provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento della lettera trasmessa da EL AT e diretta ad SI NA. Sotto altro aspetto, irrilevanti, nella prospettiva dell'apprezzamento dell'evocato pericolo per l'ordine interno all'istituto e per la sicurezza, sono le conseguenze che l'invio, da parte di una pluralità di detenuti, di richieste di consulenza in ambito giuridico si assume aver prodotto sul destinatario e che, nell'ottica considerata, sono Frutto dell'impegno che egli ha profuso nello svolgimento di attività, quale la formazione scolastica ed universitaria, di primaria valenza risocializzante, che gli hanno consentito di maturare competenze che egli, per quanto consta, non ha utilizzato per scopi illeciti o non consentiti. Né, va conclusivamente aggiunto, un provvedimento limitativo dell'esercizio di libertà costituzionalmente garantite può essere ragionevolmente giustificato dall'incidenza del fenomeno che il trattenimento intende prevenire su! contegno 7 tenuto, nei confronti degli operatori penitenziari e delle istituzioni (scrive, in proposito, il Tribunale di sorveglianza che l'odierno ricorrente «lungi dall'aver intrapreso un percorso di adesione e partecipazione all'opera di rieducazione e svolto un percorso di crescita personale in ambito penitenziario, ha, soprattutto in tempi più recenti, assunto un atteggiamento di aperto contrasto e spregio delle Istituzioni ponendo in essere comportamenti costantemente in odio all'Autorità»), la cui valutazione va, ovviamente, effettuata nelle sedi a ciò deputate. 6. Le precedenti considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino che, nella piena libertà di valutazione degli elementi del caso, si atterrà agli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il 23/03/2023.
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30788 Anno 2023 Presidente: APRILE STEFANO Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da SI NA avverso il decreto con cui, il 16 novembre 2021, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha disposto il trattenimento di una missiva indirizzatagli da un altro detenuto, ristretto in diverso istituto penitenziario. Premesso che il mittente — sottoposto, come lui, a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 — aveva chiesto ad NA consigli inerenti alla propria situazione giuridica, ha ritenuto che la consegna della lettera avrebbe determinato pericolo per l'ordine e la sicurezza interna ed esterna agli istituti di pena, favorendo, per il contenuto dello scritto, il consolidamento della posizione di supremazia e di leadership di NA rispetto alla popolazione detenuta, inevitabilmente rafforzata dal ruolo di «difensore» da lui esercitato nell'interesse di altri soggetti ristretti in carcere. 2. SI NA propone, con l'assistenza dell'avv. Maria Teresa A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge per avete il Tribunale di sorveglianza erroneamente interpretato la normativa in materia di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, che ammette il trattenimento delle sole comunicazioni che celano al proprio interno qualcosa o contengono scritti pericolosi per la sicurezza e l'ordine pubblico interno dell'istituto, quale non può essere considerata la richiesta di consulenza in materia giuridica rivolta da un detenuto ad un altro soggetto che, versando nella medesima condizione, abbia acquisito — attraverso gli studi accademici condotti nelle more della detenzione — maggiore familiarità con la materia giuridica e processuale. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. 2. La disciplina del trattenimento della corrispondenza, in entrata o in uscita, dei detenuti, novellata dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, è contenuta nell'art. 18- ter legge 26 luglio 1975, n. 354; essa si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi e, quindi, anche a quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, per i 7 quali, ulteriormente, il comma 2-quater, lett. e), prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo che per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia. L'art. 18-ter dispone, al quinto comma, che l'autorità giudiziaria di cui al terzo comma — individuata nel Magistrato di sorveglianza, nel caso di condannati e internati, ovvero nel giudice che procede, per gli imputati — qualora ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che sia trattenuta e che, in tale evenienza, il detenuto o l'internato sia immediatamente informato. La norma non introduce un esplicito obbligo motivazionale che, tuttavia deve intendersi immanente in virtù — oltre che del necessario rispetto dell'art. 15 Cost., che prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza possano essere limitati solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria — della ratio ispiratrice dell'intervento operato dalla legge 8 aprile 2004, n.95. Tale riforma, infatti, è stata adottata allo scopo di porre rimedio alla situazione che, in costanza di applicazione della previgente normativa, aveva condotto a reiterare sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti dello Stato italiano, motivate dall'assenza di apposita disciplina in ordine alla durata delle misure di controllo sulla corrispondenza dei detenuti ed ai motivi che potevano giustificarle, nonché dell'insufficiente chiarezza nell'indicazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della facoltà di valutazione spettante alle autorità competenti in materia (cfr., tra le tante, sent. 23.2.2010, Mariano c/Italia; sent. 14.10.2004, VA c/Italia; sent. 28.9.2000 SS c/Italia). 3. Al cospetto di una riforma normativa intesa a circoscrivere e meglio dettagliare i motivi per cui il detenuto può patire limitazione all'esercizio della libertà di corrispondenza, di cui egli è titolare al pari di qualunque altro individuo, e, vieppiù, di renderli conoscibili e prevedibili, l'obbligo, per l'autorità giudiziaria che disponga il trattenimento, di motivare la decisione rappresenta suo logico ed ineludibile portato, necessario per consentire al «catalogo» delle ragioni imposte per il controllo ed il trattenimento di svolgere la propria funzione di argine agli interventi intrusivi rispetto all'esercizio della libertà di corrispondenza del detenuto. Posto, allora, che l'art. 18-ter, quinto comma, non contempla espressamente i casi in cui l'autorità giudiziaria può legittimamente disporre il trattenimento, è spettato alla giurisprudenza di legittimità il compito di chiarire che tanto può accadere a condizione che la lettura della corrispondenza metta in luce una delle esigenze indicate nel primo comma;
il collegamento funzionale tra 3 visto di controllo e trattenimento autorizza, dunque, l'impiego dei criteri elaborati in relazione al primo istituto al fine di delimitare l'ambito applicativo del secondo (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479). La motivazione del provvedimento di trattenimento deve, in altri termini, dar conto del fatto che la corrispondenza visionata determina, per il suo contenuto, una situazione di pericolo per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, oppure per l'ordine e la sicurezza dell'istituto. È stato, altresì, chiarito che, affinché detto onere motivazionale possa ritenersi soddisfatto, non basta l'indicazione di un mero sospetto della sussistenza dei presupposti del trattenimento, ma è necessario indicare gli elementi concreti da cui è stato desunto il pericolo per una delle esigenze di cui al primo comma dell'art. 18-ter (così, tra le tante, Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527). A tal fine, in passato, sono stati ritenuti sufficienti l'impiego di poche, ma incisive parole, dimostrative del fatto che il magistrato di sorveglianza, lungi dall'indugiare nella mera ripetizione di formule di stile, ha offerto un'adeguata disamina dello specifico contenuto dello scritto trattenuto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, Lioce, Rv. 242525), ovvero l'indicazione di elementi concreti che portino ad argomentazioni presuntive non espresse in termini di certezza, cioè in grado, quantomeno, di far ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472). La motivazione del provvedimento di trattenimento può, dunque, essere sintetica, senza che ciò ne determini in sé l'illegittimità; sotto altro aspetto, non è necessario che si dimostri che il contenuto della missiva inciti alla commissione di reati o contenga messaggi che mettono in pericolo indagini e investigazioni, richiedendosi solo che vengano indicati gli elementi concreti da cui possa desumersi, ad esempio, che I mittente stia cercando di trasmettere un messaggio occulto attinente ad una delle esigenze enunciate all'art. 18-ter. 3.1. Di recente, è stato sottoposto a revisione l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il controllo può «riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime» (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762; Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124). A tal riguardo, è stato, invero, precisato che — alla luce della ratio che presiede alla normativa sul trattamento della corrispondenza e della gamma delle ipotesi fattualmente prospettabili — l'esigenza di prevenzione dei reati ed il 4 pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto possono ravvisarsi anche in assenza di un divario tra il contenuto apparente della comunicazione ed il messaggio effettivo da veicolare al destinatario (Sez. 1, n. 9309 del 02/02/2021, NA, non massimata). Può, infatti, aversi il caso di una missiva che, pur non celando un significato recondito o cifrato, produce, in sé, un effetto tale da mettere a repentaglio i beni a cui presidio si pone la normativa in materia di visto di controllo sulla corrispondenza e suo trattenimento. In proposito, va, da un canto, considerato che anche un contenuto esposto in modo chiaro e diretto può legittimare il trattenimento, quando ad esempio, connotato da attitudine istigatoria rispetto alla commissione di reati. Dall'altro, è utile osservare che, se, come attestato dal diffuso indirizzo ermeneutico cui si è fatto cenno, il pericolo per i beni de quibus agitur, derivante dall'inoltro della missiva, deve essere ricollegato al contenuto della missiva, centrale si rivela l'esegesi della lettera, operazione che giocoforza risente, oltre che dell'eventuale carattere allusivo o criptico della comunicazione, delle circostanze che la accompagnano e, più in generale, del contesto esterno di riferimento. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di affermare che «In tema di controllo sulla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza può disporre il trattenimento della corrispondenza non soltanto in ragione del contenuto della comunicazione, ma anche sulla base del giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata» (Sez. 1, n. 52525 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274407). 4. Ritiene il Collegio che l'ordinanza impugnata non abbia fatto corretto governo delle coordinate ermeneutiche appena delineate. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, avallato il trattenimento della missiva inviata da EL AT ad SI NA sul postulato che la consegna della lettera, contenente la richiesta di assistenza legale rivolta al destinatario, quale esperto in materia giuridica, potrebbe consolidare la leadership dell'odierno ricorrente nell'ambito della criminalità organizzata ed all'interno della popolazione carceraria. Per pervenire a questa conclusione, ha valorizzato, da un lato, la caratura criminale del mittente e del destinatario della missiva — soggetti entrambi sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento 5 penitenziario — dall'altro, la pluralità delle richieste di consulenze indirizzate ad NA da altri detenuti. Più in particolare, ha evidenziato che EL AT è esponente di un potente clan di camorra, guidato dal fratello, sta scontando una severa pena detentiva inflittagli per reati, anche di natura associativa, di grave allarme sociale, ed è ristretto nella Casa circondariale di Milano Opera, ove sono reclusi molti esponenti di rilievo di associazioni mafiose, ed ha aggiunto che la missiva del cui trattenimento si discute contiene «una delle tante richieste di consulenza pervenuta all'NA, da detenuti appartenenti alla criminalità organizzata reclusi in altre carceri, e da soggetti ristretti in regime di 41 bis ristretti anche nello stesso istituto penitenziario di Novara, anche appartenenti a gruppi di socialità diversi dal suo, e quindi in violazione del divieto di comunicazione tra gruppi». A riprova di quanto asserito, il Tribunale di sorveglianza ha indicato tre diverse missive, contenenti richiesta di consigli di natura legale, che sono state inviate ad NA, rispettivamente, dallo stesso EL AT, da un detenuto ristretto, in regime ex art. 41-bis, nel carcere di Novara, e da EL Lavore, recluso in San Gimignano. Ha, quindi, ritenuto che le menzionate missive, per la loro frequenza e la personalità di chi le ha redatte, hanno rafforzato il carisma criminale di NA, accreditandolo come «sapiente e valido paladino dei diritti dei detenuti» e cementando, tra le diverse compagini mafiose ed i loro esponenti apicali, rapporti di solidarietà foderi, in prospettiva, di perniciose conseguenze. Sotto altro, connesso aspetto, ha rilevato che NA, forte della stima e della fiducia tributatagli da potenti e riveriti malavitosi, ha assunto un atteggiamento di ancor più radicale ed esacerbata opposizione nei confronti dell'amministrazione penitenziaria e, in generale, delle istituzioni. 5. Tanto premesso, reputa il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato eluda un'interpretazione delle norme sul controllo della corrispondenza ossequiosa dei principi costituzionali in materia di libertà delle comunicazioni, da una parte, e funzione rieducativa della pena, dall'altra. Se, invero, è in astratto ammissibile, come sopra indicato, che l'invio di una missiva, ancorché non connotata da un contenuto criptico o allusivo ovvero, comunque, tale da avallare il sospetto di una difformità tra l'apparenza e la realtà della comunicazione, metta a repentaglio i beni giuridici che la normativa in materia di controllo della corrispondenza mira a tutelare, non va dimenticato come tale situazione presupponga condizioni che, nel caso di specie, si rivelano insussistenti. 6 Così, muovendo lungo il sentiero logico percorso dal Tribunale di sorveglianza, il pericolo che, dietro la formulazione, in apparenza innocente, di consigli di natura giuridica — richiesti da persone sottoposte alla privazione della libertà ad altro detenuto che, come NA, ha instaurato numerosi procedimenti contenziosi relativi a temi di diritto penitenziario — si celi la formazione ed il consolidamento di legami tra diverse entità delinquenziali potrebbe essere paventato qualora si registrasse l'anomala concentrazione della provenienza della corrispondenza da mittenti appartenenti alla medesima entità criminale o assegnati allo stesso carcere. Sul punto, l'ordinanza impugnata contiene, tuttavia — al di là del riferimento, in sé generico, ancorché suggestivo, a «tante richieste di consulenza» — la specifica menzione di quattro sole missive, sottoscritte da tre soggetti diversi, ristretti in altrettanti, differenti istituti. Al medesimo riguardo, va considerato, vieppiù, che la sottoposizione sia del mittente che del destinatario a regime detentivo differenziato e la loro appartenenza a diversi gruppi di socialità non possono costituire, di per sé, ragione ostativa alla consegna dello scritto (in questo senso depongono le indicazioni che si traggono, tra le altre, da Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762 - 01), giacché la normativa in materia di controllo della corrispondenza di un detenuto al regime speciale di cui all'art. 41-bis non può essere applicata in modo da minare e neutralizzare i diritti primari di rango costituzionale attinenti alla sfera privata dell'individuo, in ragione della mera appartenenza ad una determinata categoria di condannati. Rebus sic stantibus, tangibile appare, in definitiva, l'inidoneità della motivazione a supportare l'assunto posto a base del rigetto del reclamo del provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento della lettera trasmessa da EL AT e diretta ad SI NA. Sotto altro aspetto, irrilevanti, nella prospettiva dell'apprezzamento dell'evocato pericolo per l'ordine interno all'istituto e per la sicurezza, sono le conseguenze che l'invio, da parte di una pluralità di detenuti, di richieste di consulenza in ambito giuridico si assume aver prodotto sul destinatario e che, nell'ottica considerata, sono Frutto dell'impegno che egli ha profuso nello svolgimento di attività, quale la formazione scolastica ed universitaria, di primaria valenza risocializzante, che gli hanno consentito di maturare competenze che egli, per quanto consta, non ha utilizzato per scopi illeciti o non consentiti. Né, va conclusivamente aggiunto, un provvedimento limitativo dell'esercizio di libertà costituzionalmente garantite può essere ragionevolmente giustificato dall'incidenza del fenomeno che il trattenimento intende prevenire su! contegno 7 tenuto, nei confronti degli operatori penitenziari e delle istituzioni (scrive, in proposito, il Tribunale di sorveglianza che l'odierno ricorrente «lungi dall'aver intrapreso un percorso di adesione e partecipazione all'opera di rieducazione e svolto un percorso di crescita personale in ambito penitenziario, ha, soprattutto in tempi più recenti, assunto un atteggiamento di aperto contrasto e spregio delle Istituzioni ponendo in essere comportamenti costantemente in odio all'Autorità»), la cui valutazione va, ovviamente, effettuata nelle sedi a ciò deputate. 6. Le precedenti considerazioni impongono, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino che, nella piena libertà di valutazione degli elementi del caso, si atterrà agli enunciati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. Così deciso il 23/03/2023.