Sentenza 24 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 24/10/2002, n. 15012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15012 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
ee REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ZIONE TRIBUTARIA5012/02 Tributaria Imorte mul, reddity: acprtamento sintetics Compos Dott. Enrico PAPA sidente R.G.N. 3528/00 Cron. 35129Consigliere Dott. Antonio MERONE Dott. Nino FICO - Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Ud. 14/03/02 Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere ha pronunciato la seguente 1500 SEN T ENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: SC NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo difende, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
CANCELLERIA MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
resistente 2002 contro 1252 II DD GENOVA UFF I;
-1- intimato avverso la sentenza n. 143/99 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 26/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BRIGUGLIO (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato SCLAFANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso;
l'accoglimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo CO RU ha impugnato l'avviso di accertamento sintetico relativo al 1987, con il quale l'ufficio ha elevato il reddito da lire 54.794.000 dichiarate a lire 194.499.000 accertate. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso, mentre la Commissione Regionale ha accolto parzialmente l'appello dell'ufficio ed ha rideterminato il reddito in lire159.091.000 sostenendo che sussistevano i presupposti per l'accertamento sintetico, e che delle due imbarcazioni considerate una era stata venduta dal contribuente. Ha proposto ricorso il contribuente deducendo due motivi. Ha depositato atto di costituzione il Ministero al fine di essere avvisato dell'udienza e di potere partecipare alla stessa. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dei decreti ministeriali 10.9.1992 e 19.11.92, degli artt. 38 d.p.r. n. 600/73, 11, comma 1, disp. prel. c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in quanto erroneamente la Commissione Regionale ha applicato retroattivamente i decreti citati in una fattispecie relativa ad epoca precedente, e cioè al 1987. Ritiene la Corte che la doglianza è infondata alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito (c.d. redditometro) stabiliti nei decreti ministeriali 10.9.1992 e 19.11.1992 ai redditi maturati in epoca anteriore alla entrata in vigore degli stessi, attesa la natura esclusivamente procedimentale di detti strumenti normativi secondari, la cui emanazione è prevista dall'articolo 38, comma 4, d.p.r. n. 600/73 a fini esclusivamente accertativi e probatori, e dei quali è escluso ogni carattere sostanziale, non contenendo essi alcuna norma per la determinazione del reddito" (Cass. sent.n.15045/2000). Nella specie non sono emersi elementi nuovi idonei a fare modificare questo orientamento, che va dunque confermato. Ju hen Con il secondo motivo il ricorrente ha sostenuto la violazione e falsa applicazione delle norme citate con il primo motivo nonché la carenza di motivazione in quanto la Commissione Regionale non ha tenuto conto di varie circostanze allegate già nel giudizio di primo grado e relativamente all'unica imbarcazione di sua proprietà. In particolare, ha lamentato che il reddito attribuito dall'ufficio era infinitamente maggiore perfino del valore dell'imbarcazione, che i costi di manutenzione e di utilizzazione della imbarcazione erano in concreto irrisori, e comunque adeguati al reddito dichiarato, e che non esisteva personale dipendente (occasionale o meno) destinato alla imbarcazione medesima. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata e merita accoglimento poiché in effetti la sentenza impugnata è priva di motivazione sui punti indicati nel secondo motivo del ricorso. Il giudice di appello ha fatto discendere la sua rideterminazione del reddito esclusivamente dal possesso di una imbarcazione, senza esaminare, e senza quindi valutare, le questioni proposte dal contribuente nel ricorso introduttivo in ordine ai costi di manutenzione dell'imbarcazione, costi che possono avere in astratto incidenza sulla manifestazione della ricchezza, presa a base dal redditometro. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Commissione Regionale della Liguria anche perle spese.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra Sezione della Commissione Regionale della Liguria anche per le spese. Così deciso in Roma il 14.3.2002 nella camera di consigɖ Sezione Tributaria. Il Presidente Il cons. est. Dr. Giuseppe Falcon Dr. Enrico Papa ян renco IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi 240II. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio