Versione
13 luglio 2024
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5 dicembre 2024
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Art. 11. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli atti di iniziativa delle Regioni gia' presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.
2. Ai sensi dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. ((1)) 3. E' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024 ".
2. Ai sensi dell' articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. ((1)) 3. E' fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 14 novembre - 3 dicembre 2024, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 4/12/2024, n. 49) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11, comma 2, della legge n. 86 del 2024 ".
Commentario • 1
- 1. Autonomia differenziata: l.86Sara Fabiani · https://www.diritto.it/ · 12 marzo 2026 · 7.697342
[…] D) L'AUTONOMIA DIFFERENZIATA SI APPLICA ANCHE NEI CONFRONTI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE? L'art. 11, secondo comma, della legge n. 86 del 2024 prevede che le disposizioni di quaest'ultima si applichino anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 3 del 2001 (Riforma del Titolo V della Costituzione) che prevede la così detta “clausola di maggior favore”. […] La Corte ha, pertanto, dichiarato incostituzionale l'art. 11, secondo comma della legge 86 del 2024, poiché vìola l'art. 116, terzo comma della Costituzione.
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Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/2024, n. 192Provvedimento: […] infine, le prescrizioni dell'art. 11 della legge n. 86 del 2024. […]Leggi di più...
- regioni·
- regioni a statuto ordinario·
- disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata·
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- non fondatezza delle questioni. (classif. 215015).·
- ricorso della regione autonoma sardegna·
- inammissibilità delle questioni. (classif. 215015).·
- non fondatezza della questione. (classif. 215015).·
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- illegittimità costituzionale. (classif. 215015).·
- violazione del principio di differenziazione di cui all'art. 116, terzo comma, cost.·
- illegittimità costituzionale in parte qua. (classif. 215015).·
- ricorso delle regioni toscana e campania·
- in genere·
- approvazione della legge quadro attuativa del precetto costituzionale