CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18758 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EL PE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18758 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo, proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 10 agosto 2021, ha respinto la richiesta di liberazione anticipata, avanzata nell'interesse di PE RI, in relazione al periodo compreso tra il 6 aprile 2019 ed il 6 ottobre 2019. Il Tribunale ha rigettato il reclamo, ritenendo la motivazione adottata dal Magistrato di sorveglianza (che aveva fatto riferimento all'ammonizione seguita al rapporto del 10 settembre 2019, come espressione di mancata adesione al programma di rieducazione del condannato) fosse congrua, perché valorizzava l'ammonizione quale manifestazione dell'insuccesso dell'attività di rieducazione, indicata come presupposto per la fiducia accordata con la concessione del beneficio. Si evidenziava, inoltre, che per la liberazione anticipata non è sufficiente la buona condotta ma necessita una vera e propria partecipazione attiva all'opera di rieducazione. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, il condannato, per il tramite del difensore, avv. A. Billè, denunciando nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 14, comma 3, d.P.R. n. 230 del 2000. 2.1.Si deduce che la lettura dell'annotazione di servizio del 10 settembre 2019 denota che, in quell'occasione, erano stati reperiti sette litri di birra nella „e( AiLU,,t3t disponibilità dei detenuti e che riguardava la fruizione in socialità della bevanda, ipotesi estranea alla previsione di cui all'art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000 quanto al cd. accumulo vietato dal terzo comma della norma citata. Si sarebbe trattato, dunque, di un momento di socialità, autorizzato dalla Direzione dell'istituto penitenziario, non censurato per la disponibilità della bevanda in quantità sproporzionata al numero dei detenuti presenti. 2.2. Né risulterebbero rilevate condotte espressione di furbizia o scaltrezza da parte dei detenuti tali da poter far venire meno la fiducia riposta dell'Autorità giudiziaria nei loro confronti. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, V. Manuali, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso è inammissibile perché devolve censura non consentita in sede di legittimità. 1.1. Invero i vizi denunciati pretenderebbero il riesame, in fatto, delle contestazioni e degli addebiti mossi al ricorrente in altra sede, sollevando critiche che attengono al riconosciuto rilievo disciplinare della condotta, a fronte del quale risulta irrogata la sanzione dell'ammonizione. Peraltro, i profili prospettati sono corrispondenti alle censure devolute con il reclamo ove si chiedeva di valutare il quantitativo di birra detenuto, secondo il reclamante non incongruo rispetto al numero dei detenuti presenti nella cella. Si rileva, però, che non è possibile censurare nel presente giudizio di legittimità, l'ordinanza sotto il profilo prospettato, posto che questa si limita a prendere atto non solo dell'intervenuto provvedimento disciplinare, ma anche del comportamento rilevato con il rapporto, dandone conto con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo. Sicché, la diversa lettura del rapporto proposta, oltre che dell'esito che ha assunto il procedimento disciplinare, risulta inibita in questa sede, in quanto attiene a profili di merito non consentiti. 2. La motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, del resto, è in linea con l'indirizzo costante di questa Corte, secondo il quale in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente, sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497; Sez. 1, n. 22935 del 04/05/2017, Cannizzo, non rnassimata;
Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311). Infatti, a fronte del descritto comportamento del detenuto da cui è, peraltro, scaturita l'infrazione punita in sede disciplinare, non risulta illustrato, nella presente sede, ogni altro elemento da valutare positivamente, asseritamente trascurato dai giudici di sorveglianza, ai fini della complessiva valutazione dell'intero comportamento assunto dal detenuto nel semestre di interesse. 3.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicatr in 3 Il Presidente dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18758 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 02/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo, proposto avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, in data 10 agosto 2021, ha respinto la richiesta di liberazione anticipata, avanzata nell'interesse di PE RI, in relazione al periodo compreso tra il 6 aprile 2019 ed il 6 ottobre 2019. Il Tribunale ha rigettato il reclamo, ritenendo la motivazione adottata dal Magistrato di sorveglianza (che aveva fatto riferimento all'ammonizione seguita al rapporto del 10 settembre 2019, come espressione di mancata adesione al programma di rieducazione del condannato) fosse congrua, perché valorizzava l'ammonizione quale manifestazione dell'insuccesso dell'attività di rieducazione, indicata come presupposto per la fiducia accordata con la concessione del beneficio. Si evidenziava, inoltre, che per la liberazione anticipata non è sufficiente la buona condotta ma necessita una vera e propria partecipazione attiva all'opera di rieducazione. 2.Ricorre tempestivamente, avverso la descritta ordinanza, il condannato, per il tramite del difensore, avv. A. Billè, denunciando nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 54 Ord. pen. e 14, comma 3, d.P.R. n. 230 del 2000. 2.1.Si deduce che la lettura dell'annotazione di servizio del 10 settembre 2019 denota che, in quell'occasione, erano stati reperiti sette litri di birra nella „e( AiLU,,t3t disponibilità dei detenuti e che riguardava la fruizione in socialità della bevanda, ipotesi estranea alla previsione di cui all'art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000 quanto al cd. accumulo vietato dal terzo comma della norma citata. Si sarebbe trattato, dunque, di un momento di socialità, autorizzato dalla Direzione dell'istituto penitenziario, non censurato per la disponibilità della bevanda in quantità sproporzionata al numero dei detenuti presenti. 2.2. Né risulterebbero rilevate condotte espressione di furbizia o scaltrezza da parte dei detenuti tali da poter far venire meno la fiducia riposta dell'Autorità giudiziaria nei loro confronti. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, V. Manuali, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso è inammissibile perché devolve censura non consentita in sede di legittimità. 1.1. Invero i vizi denunciati pretenderebbero il riesame, in fatto, delle contestazioni e degli addebiti mossi al ricorrente in altra sede, sollevando critiche che attengono al riconosciuto rilievo disciplinare della condotta, a fronte del quale risulta irrogata la sanzione dell'ammonizione. Peraltro, i profili prospettati sono corrispondenti alle censure devolute con il reclamo ove si chiedeva di valutare il quantitativo di birra detenuto, secondo il reclamante non incongruo rispetto al numero dei detenuti presenti nella cella. Si rileva, però, che non è possibile censurare nel presente giudizio di legittimità, l'ordinanza sotto il profilo prospettato, posto che questa si limita a prendere atto non solo dell'intervenuto provvedimento disciplinare, ma anche del comportamento rilevato con il rapporto, dandone conto con ragionamento non manifestamente illogico e, comunque, immune da censure di ogni tipo. Sicché, la diversa lettura del rapporto proposta, oltre che dell'esito che ha assunto il procedimento disciplinare, risulta inibita in questa sede, in quanto attiene a profili di merito non consentiti. 2. La motivazione offerta dal Tribunale di sorveglianza, del resto, è in linea con l'indirizzo costante di questa Corte, secondo il quale in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente, sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497; Sez. 1, n. 22935 del 04/05/2017, Cannizzo, non rnassimata;
Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311). Infatti, a fronte del descritto comportamento del detenuto da cui è, peraltro, scaturita l'infrazione punita in sede disciplinare, non risulta illustrato, nella presente sede, ogni altro elemento da valutare positivamente, asseritamente trascurato dai giudici di sorveglianza, ai fini della complessiva valutazione dell'intero comportamento assunto dal detenuto nel semestre di interesse. 3.Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicatr in 3 Il Presidente dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore