Sentenza 14 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2002, n. 6950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6950 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
069 5 0 / 02 Aula 'B' REPUBBLICA I IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da scontro tra autoveicoli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 83/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.18638 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep.1412 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere Ud. 18/03/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CABBAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti € 0,77 PEPE GIUSEPPE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DE 20 MAG, 7002 IL CANCELLIERE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GENNARO IMPROTA con €0,77 L1500 studio in 84018 SCAFATI (SA) CORSO NAZIONALE 31, giusta CANCELLER delega in atti;
― ricorrente H394020
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MEIE RISCHI DIVERSI SPA, in persona del legale UFFICIO COPIE Richiesta copia studio rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata dal Sig.. .s 20, presso lo studio per diritti Q77 in ROMA VIA ZANARDELLI 11 20.05.02 . dell'avvocato FABIO LAIS, che la difende, giusta IL CANCELLIERE 2002 procura speciale per AR LV PI di Milano del 703 30/03/01 rep. n. 82750; resistente
contro
BANCA NAZIONALE DELLE SANTONICOLA ALFONSO, COMUNICAZIONI ASSICURAZIONI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 308/99 del Tribunale di NOCERA INFERIORE, emessa il 26/11/99 e depositata il 02/12/99 (R.G. 125/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione avversO la sentenza indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Nocera Inferiore, in riforma sella sen- tenza di primo grado ed in applicazione dell'art. 2054 C.C., ha ravvisato il paritetico apporto causale colpo- SO dei due conducenti delle autovetture coinvolte in uno scontro;
che il ricorrente si duole deducendo omesso o in- - sufficiente esame di punti decisivi che il giudice abbia erroneamente valutato il materiale probatorio ed abbia disatteso le risultanze della consulenza tecnica 2 d'ufficio;
RITENUTO che
le censure, pur se formalmente corre- late al vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., si ri- solvono in realtà in una critica dell'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consenti- to il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si riveli incompleto, incoeren- te o illogico e non anche quando come nella specie il giudice abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un va- lore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366; 6.10.1999, n. 11121; 6.10.1998, n. 9898; 22.12.1997, n. 12960); che, inoltre, la censura è inammissibile nella par- te in cui il ricorrente si duole che il giudice sia in- corso in un "vero e proprio errore di lettura degli at- ti di parte, delle deposizioni e di identificazione delle stesse parti in causa" (pagina 5 del ricorso), in quanto l'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragio- namento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il 3 mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. ' e non anche col ricorso per cassazione (cfr., ex pluri- mis, Cass., 15.5.1997, n. 4310); che, dunque, al di là della qualificazione del mo- tivo di gravame, il ricorso è manifestamente infondato;
che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte degli intimati, non v'è luogo per provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso. Roma, 18 marzo 2002 'ESTENSORE IL PRESIDENTE DT/29,11109T 145ST 10,33 TOT. 139,44 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ryolo 14.05.12 Art. n. 12/9/1404 19.05 ог E CANCE RE Evitesaff 4