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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 7549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7549 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LU NA NN IA DE AN CO IA AL - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: SS AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/09/2025 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere PE AR;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LO RE IA RE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha parzialmente annullato – quanto al solo reato di truffa di cui al capo 10 – l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 7 agosto 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, oltre che per il reato di truffa di cui al capo 10, anche per i reati di associazione per delinquere, false comunicazioni sociali e autoriciclaggio, di cui ai capi 1, 3 e 5 della imputazione provvisoria, laddove si contesta al ricorrente di essere stato il dominus di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa e falso, commessi attraverso la realizzazione e collocazione di certificati di fideiussione falsi.
2. Ricorre per cassazione NO SS, deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Ad avviso del ricorrente, l’annullamento del titolo cautelare in relazione al reato di truffa, avrebbe comportato un ridimensionamento del pericolo di reiterazione del reato, trattandosi del principale delitto fine dell’associazione per delinquere;
2) vizio della motivazione sempre in relazione all’esigenza volta a contenere il pericolo di reiterazione di reati, essendo questo legato alla operatività della società Mia Mutua SMS, non più esistente, a nulla valendo, ad avviso del difensore, il riferimento ad una nuova compagine societaria che avrebbe requisiti e scopi differenti, sicché mancherebbe l’attualità del pericolo rilevato;
3) vizio della motivazione quanto alla adeguatezza della massima misura cautelare a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato, non avendo il Tribunale adeguatamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 7549 Anno 2026 Presidente: ER GIOVNN Relatore: AR PE Data Udienza: 27/01/2026 spiegato la ragione per la quale - in relazione alla specifica attività illecita contestata al ricorrente e, a suo avviso, non reiterabile - non sono state ritenute bastevoli allo scopo misure meno gravi;
4) vizio della motivazione per non avere il Tribunale esaminato le deduzioni difensive, con le quali si era evidenziato che l’ipotesi accusatoria risultava ridimensionata sia dalla provata liceità di una delle polizze fideiussorie emesse dalla società rappresentata dal ricorrente (liceità emersa in un separato procedimento penale conclusosi con l’archiviazione), sia dal fatto che altre società di mutuo soccorso svolgerebbero in Italia la medesima attività di quella rappresentata dal ricorrente, rispetto alla quale sarebbe rilevante anche l’annullamento del sequestro preventivo disposto nell’ambito del presente procedimento. Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono state depositate memorie con documenti allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. Il Tribunale, nell’ampia motivazione resa, ha spiegato le ragioni che giustificano la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e la adeguatezza della misura cautelare. Rispetto al primo, risulta indifferente la mancata querela delle persone offese dei reati di truffa, non venendo in discussione, per quanto esplicitato nel provvedimento impugnato e non nel ricorso, che le reiterate condotte commesse dal ricorrente, in un lungo arco temporale, avevano carattere decettivo e falsificatorio, nonché tanto organizzato da sostanziare la contestazione di cui all’art. 416 cod.pen., descritta al capo 1. 2. Il ricorso – che, per espressa indicazione, non censura la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza – è generico nella parte in cui non si confronta minimamente con le osservazioni del Tribunale inerenti alle esigenze cautelari ed alla loro persistenza nonostante la dissoluzione della società rappresentata dal ricorrente, avendo questi agito anche tramite terze persone ed avendo costituito, come era risultato dalle indagini in base ad elementi sui quali il ricorso sorvola (annotazioni di polizia giudiziaria e dichiarazioni di testimoni) che il ricorrente, anche dopo le ispezioni ammnistrative e la denuncia all’autorità giudiziaria, aveva creato e continuato ad operare nello stesso settore illecito contestato, attraverso altre due società.
3. Il Tribunale si è soffermato anche sulla adeguatezza della sola massima misura cautelare al fine di scongiurare il pericolo di reiterazione di reati, rilevando - oltre alle gravi modalità del fatto, alla loro sistematica reiterazione nel tempo, ai consistenti importi dell’attività di autoriciclaggio, alla personalità negativa del ricorrente in quanto soggetto plurirecidivo specifico anche in tempi recenti – la decisività del fatto che l’indagato, ritenuto l’artefice del descritto, complesso meccanismo illecito avente base societaria, avesse mostrato di perpetrare ancora, anche dopo essere stato scoperto, la condotta illecita contestatagli per mezzo di terzi soggetti e di altre società di nuova costituzione, così dimostrando una protervia criminale non arginabile da altre più lievi cautele, né di tipo restrittivo della libertà, né di tipo interdittivo delle attività. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica, mentre le deduzioni difensive che si assumono pretermesse con il quarto motivo di ricorso, sono semplicemente recessive e devono ritenersi implicitamente disattese, in quanto incompatibili con una attività illecita ritenuta di tipo strutturato e non occasionale ma, al contrario, reiterata nel tempo in forma 2 organizzata e seriale. Si ricordi il principio di diritto secondo il quale, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187). Tanto assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto delle memorie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PE AR GIOVNN ER 3
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LO RE IA RE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha parzialmente annullato – quanto al solo reato di truffa di cui al capo 10 – l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 7 agosto 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere, oltre che per il reato di truffa di cui al capo 10, anche per i reati di associazione per delinquere, false comunicazioni sociali e autoriciclaggio, di cui ai capi 1, 3 e 5 della imputazione provvisoria, laddove si contesta al ricorrente di essere stato il dominus di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di truffa e falso, commessi attraverso la realizzazione e collocazione di certificati di fideiussione falsi.
2. Ricorre per cassazione NO SS, deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. Ad avviso del ricorrente, l’annullamento del titolo cautelare in relazione al reato di truffa, avrebbe comportato un ridimensionamento del pericolo di reiterazione del reato, trattandosi del principale delitto fine dell’associazione per delinquere;
2) vizio della motivazione sempre in relazione all’esigenza volta a contenere il pericolo di reiterazione di reati, essendo questo legato alla operatività della società Mia Mutua SMS, non più esistente, a nulla valendo, ad avviso del difensore, il riferimento ad una nuova compagine societaria che avrebbe requisiti e scopi differenti, sicché mancherebbe l’attualità del pericolo rilevato;
3) vizio della motivazione quanto alla adeguatezza della massima misura cautelare a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato, non avendo il Tribunale adeguatamente Penale Sent. Sez. 2 Num. 7549 Anno 2026 Presidente: ER GIOVNN Relatore: AR PE Data Udienza: 27/01/2026 spiegato la ragione per la quale - in relazione alla specifica attività illecita contestata al ricorrente e, a suo avviso, non reiterabile - non sono state ritenute bastevoli allo scopo misure meno gravi;
4) vizio della motivazione per non avere il Tribunale esaminato le deduzioni difensive, con le quali si era evidenziato che l’ipotesi accusatoria risultava ridimensionata sia dalla provata liceità di una delle polizze fideiussorie emesse dalla società rappresentata dal ricorrente (liceità emersa in un separato procedimento penale conclusosi con l’archiviazione), sia dal fatto che altre società di mutuo soccorso svolgerebbero in Italia la medesima attività di quella rappresentata dal ricorrente, rispetto alla quale sarebbe rilevante anche l’annullamento del sequestro preventivo disposto nell’ambito del presente procedimento. Si dà atto che nell’interesse del ricorrente sono state depositate memorie con documenti allegati. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. Il Tribunale, nell’ampia motivazione resa, ha spiegato le ragioni che giustificano la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e la adeguatezza della misura cautelare. Rispetto al primo, risulta indifferente la mancata querela delle persone offese dei reati di truffa, non venendo in discussione, per quanto esplicitato nel provvedimento impugnato e non nel ricorso, che le reiterate condotte commesse dal ricorrente, in un lungo arco temporale, avevano carattere decettivo e falsificatorio, nonché tanto organizzato da sostanziare la contestazione di cui all’art. 416 cod.pen., descritta al capo 1. 2. Il ricorso – che, per espressa indicazione, non censura la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza – è generico nella parte in cui non si confronta minimamente con le osservazioni del Tribunale inerenti alle esigenze cautelari ed alla loro persistenza nonostante la dissoluzione della società rappresentata dal ricorrente, avendo questi agito anche tramite terze persone ed avendo costituito, come era risultato dalle indagini in base ad elementi sui quali il ricorso sorvola (annotazioni di polizia giudiziaria e dichiarazioni di testimoni) che il ricorrente, anche dopo le ispezioni ammnistrative e la denuncia all’autorità giudiziaria, aveva creato e continuato ad operare nello stesso settore illecito contestato, attraverso altre due società.
3. Il Tribunale si è soffermato anche sulla adeguatezza della sola massima misura cautelare al fine di scongiurare il pericolo di reiterazione di reati, rilevando - oltre alle gravi modalità del fatto, alla loro sistematica reiterazione nel tempo, ai consistenti importi dell’attività di autoriciclaggio, alla personalità negativa del ricorrente in quanto soggetto plurirecidivo specifico anche in tempi recenti – la decisività del fatto che l’indagato, ritenuto l’artefice del descritto, complesso meccanismo illecito avente base societaria, avesse mostrato di perpetrare ancora, anche dopo essere stato scoperto, la condotta illecita contestatagli per mezzo di terzi soggetti e di altre società di nuova costituzione, così dimostrando una protervia criminale non arginabile da altre più lievi cautele, né di tipo restrittivo della libertà, né di tipo interdittivo delle attività. La motivazione è congrua e non manifestamente illogica, mentre le deduzioni difensive che si assumono pretermesse con il quarto motivo di ricorso, sono semplicemente recessive e devono ritenersi implicitamente disattese, in quanto incompatibili con una attività illecita ritenuta di tipo strutturato e non occasionale ma, al contrario, reiterata nel tempo in forma 2 organizzata e seriale. Si ricordi il principio di diritto secondo il quale, nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, n. 1149 del24/10/2005, dep. 2006, Mirabilia, Rv. 233187). Tanto assorbe ogni ulteriore argomentazione difensiva, anche in relazione al contenuto delle memorie. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PE AR GIOVNN ER 3