Sentenza 12 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/03/2003, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2003 |
Testo completo
+ REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SUPR MA I CASSAZIONE Oggetto CON-WATTO SEZIONE SECO DA D'OPERA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 4022/00 8385 Consigliere Cron. Dott. Antonino ELEFANTE Rep. 1020 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Ud.04/12/02 - Rel. Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CENTRO DIESEL DI GA AR & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig.GA AR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FRANCESCO BRASCHI, difeso dall'avvocato ELISABETTA CARATTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BARATTIERI MECCANICA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. GIANFRANCESCO elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL BARATTIERI, 2002 1582 GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato LUCIO DE -1- ANGELIS, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 236/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata ₤1 30/03/99; ce parciale friss def 18/1/84 topples di ue udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato BRASCHI Luigi Francesco per delega dell'Avv. CARATTINI Elisabetta depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DE ANGELIS Lucio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo LIBERTINO ALBERTO che ha concluso per accoglimento del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 7/3/87 la s.n.c.NT EL A.& C- di Galloni Artemio chiese al Presidente del Tribunale di Parma sequestro conservativo dell'autocarro di proprietà della s.r.l. AR Meccanica esponendo che, su incarico di questa, aveva eseguito la revisione del motore maturando un credito di lire 7.289.075; che nonostante il tempo trascorso e i ripetuti solleciti la debitrice aveva rifiutato l'adempimento adducendo pretesti;
che l'autocarro era rimasto presso l'officina di essa attrice, la quale intendeva esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell'art.2757 c.c.. Autorizzato il sequestro, l'attrice convenne in giudizio la società AR chiedendo la convalida e la condanna della convenuta al pagamento della somma di lire 7.289.075, rivalutazione monetaria e interessi legali. La convenuta, costituitasi, chiese il rigetto della domanda sostenendo di nulla dovere non avendo conferito l'incarico di riparare l'automezzo, che si trovava presso l'officina della NT EL perché prelevato dal carro attrezzi a seguito di guasto verificatosi in autostrada. In via riconvenzionale chiese la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per il mancato uso del veicolo. All'esito dell'istruttoria, l'adito Tribunale, con sentenza 7/11/94 convalidò il sequestro dichiarando obbligata la convenuta al pagamento delle somma richiesta dall'attrice, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di causa. 4 La decisione venne riformata dalla Corte d'appello di Bologna che, con sentenza non definitiva n.55/97, tempestivamente gravata di gravame dall'appellante, rigettò la domanda della NT EL disponendo il proseguimento della causa in ordine alla domanda di risarcimento proposta in via riconvenzionale dalla AR, e, con successiva sentenza n.236/99, definendo il giudizio, condannò l'appellata al risarcimento del danno, liquidato, con rivalutazione, in lire 2.611.620. Contro le due sentenze la NT EL ha proposto ricorso per cassazione per due motivi, illustrati da una memoria. L'intimata ha resistito con controricorso illustrato da una memoria. Ha inoltre depositato note di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo, rivolto contro la sentenza non definitiva, che ha rigettato la domanda di pagamento della ricorrente, si denunciano violazione di legge (artt.116 c.p.c; 2697, 2727 e 2728 c.c.) nonché vizi di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto non dimostrata la conclusione del contratto, che, invece, risultava provata dalla ricorrente con la scheda-lavori sottoscritta dagli operai e confermata dai testimoni, mentre non erano decisive in senso contrario le prove fornite dall'altra parte. Inoltre, gli elementi forniti dalla ricorrente erano più che sufficienti a far desumere in via presuntiva la conclusione del contratto con conseguente inversione dell'onere della prova a carico della controparte, cui spettava dimostrare di non avere ordinato l'intervento sul veicolo. Infine, la Corte territoriale, nell'affermare che i testi di entrambe le parti avevano reso dichiarazioni che si elidevano reciprocamente, aveva posto sullo stesso piano la circostanziata deposizione della teste Baldesi di parte ricorrente e quelle dei testi dell'altra parte, senza tenere conto che costoro si erano limitati a confermare laconicamente i capitoli di prova, e qualcuno di essi aveva riferito solo de relato. Col secondo motivo, rivolto contro la sentenza d'appello definitiva, si denunciano ancora violazione di legge (artt. 1227 e 2697 c.c.; art.116 c.p.c.) nonché vizi di motivazione per avere la sentenza, nel procedere alla liquidazione del danno, considerato antieconomica la riparazione eseguita dalla ricorrente per un importo di oltre 7.000.000, in contrasto con quanto dalla stessa sentenza affermato sulla base della CTU in ordine al possibile valore di mercato che l'autocarro avrebbe potuto avere dopo la riparazione (circa 6.000.000). Inoltre, la sentenza aveva erroneamente riconosciuto come danno risarcibile quello derivato alla AR dal poco conveniente acquisto di un camion sostitutivo, di cilindrata inferiore e in cattivo stato, non tenendo conto che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., gli effetti della scelta fatta dalla AR non erano imputabili alla ricorrente e che mancava la prova degli esborsi che questa aveva sostenuto per essersi dovuta rivolgere a terzi per eseguire trasporti di portata superiore a quella del camion sostitutivo. Entrambi i motivi vanno disattesi. 6 Anzitutto, va rilevato che l'ultimo profilo di doglianza, concernente l'erronea applicazione dell'art. 1227 c.c., riguarda questione non devoluta in appello ed è quindi inammissibile. Anche nel resto i rilievi della ricorrente sono inammissibili, in quanto censure di fatto non consentite in sede di legittimità quando, come nel caso di specie, non solo la sentenza è immune da vizi logici e giuridici, ma non è censurata nell'interezza della ratio decidendi che la sorregge. Ed infatti, la Corte territoriale, correttamente applicando i principi in materia di onere probatorio e di prova presuntiva, ha, con la sentenza non definitiva, rigettato la domanda della NT EL sul rilievo che questa non aveva assolto all'onere di provare il fatto costitutivo del credito per il quale aveva agito in giudizio, e cioè il conferimento dell'incarico da parte della AR di revisionare il motore. Ha in particolare osservato a tale riguardo che se, da un lato, i testi della NT EL, e in particolare la teste Baldesi, avevano riferito dell'ordine di eseguire i lavori dato telefonicamente dalla AR, dall'altro, le loro deposizioni erano contrastate dalle dichiarazioni di senso opposto dei testi della controparte e, in particolare, dal teste Zuffoli, il quale. e sul punto non vi è censura aveva riferito di avere assistito alla telefonata con cui il AR comunicava di non voler riparare il camion e di restituirlo come si trovava. La Corte territoriale ha inoltre spiegato - e anche su tale punto non vi è censura -che nel caso di specie non poteva farsi ricorso alla 2 prova presuntiva, perché gli elementi presi in considerazione dal Tribunale non avevano un significato univoco e pertanto non potevano essere posti a base di una prova presuntiva, così come il Tribunale aveva invece ritenuto. Il ricorso va quindi respinto. Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Roma, 4 dicembre 2002 Il presidente L'estensore Luvately Прават IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna а 12 MAR. 2003 DEPOSITATO IN N/CANCELLIERE C1 Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 6-6-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 213.99, versate € 149.77 apposta in calce alla copla autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE UT CANCELLERIA Roberto Prest