Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
Una volta disposto dalla Corte di Cassazione l'annullamento della sentenza di patteggiamento in relazione al calcolo riguardante l'ammontare del prezzo oggetto di confisca per equivalente, il giudizio di rinvio deve proseguire davanti al giudice delle indagini preliminari nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen. con lo scopo di integrare la sentenza di patteggiamento mediante nuova decisione sulla confisca. (Nella specie la S.C. ha annullato la decisione assunta dal giudice di rinvio nelle forme dell'incidente di esecuzione, osservando che non vi fosse alcun provvedimento da eseguire).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/01/2012, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 12/01/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 44
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere - N. 38940/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- NE NU NT, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa in data 8 aprile 2011 dal Tribunale di Grosseto. nel procedimento n, 3684/09 r.g.n.r.;
Sentita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere Dott. D'ARRIGO Cosimo;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per la trasmissione degli atti al g.i.p. del Tribunale di Grosseto quale giudice dell'esecuzione.
OSSERVA
In data 24 febbraio 2010, innanzi al Tribunale di Grosseto, NE NU NT "patteggiava" per vari delitti, fra cui tre ipotesi di corruzione passiva propria. Con la medesima sentenza era disposta la confisca per equivalente dei beni sottoposti a sequestro, fino alla concorrenza di Euro 15.000,00. Proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Grosseto, sostenendo che la confisca non poteva essere limitata al prezzo della corruzione di cui al capo n. 7), ma doveva comprendere ogni utilità derivante dal delitto.
Questa Corte, con sentenza n. 42035/2010, annullava in parte qua la sentenza impugnata e rinviava al Tribunale di Grosseto affinché stabilisse l'entità complessiva delle somme soggette a confisca. Il g.u.p., in esito ad una nuova udienza camerale, ampliava l'oggetto della confisca anche alle utilità risultanti dal capo n. 8) dell'imputazione.
Contro tale statuizione propone ricorso il NE, deducendo che così facendo il g.u.p. non si sarebbe conformato al principio di diritto espresso da questa Corte, che aveva prescritto che ferma doveva restare l'esclusione dalla confisca delle "utilità non conferite, direttamente o indirettamente, al NE oppure non espresse in un valore determinato". Osserva al riguardo che la maggior parte delle somme confiscate per equivalente non sono riscosse da lui, bensì da terzi. In relazione al medesimo profilo, censura il provvedimento per vizio di motivazione, anche in considerazione all'omesso esame di una serie di censure che erano state sottoposte all'attenzione del g.u.p..
Il provvedimento impugnato deve essere annullato per incompetenza funzionale assoluta del giudice che ha adottato il provvedimento. Erroneamente il Tribunale di Grosseto, a seguito della sentenza di annullamento pronunziato da questa Corte, ha agito quale giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 676 c.p.p., anziché quale giudice del rinvio in prosecuzione del processo definito con la sentenza di patteggiamento solo parzialmente annullata. Tanto si ricava da tutti gli atti del procedimento camerale avviato a seguito della sentenza di annullamento e dall'incipit del provvedimento oggi impugnato, nel quale espressamente si legge: "su incidente di esecuzione fissato e discusso all'udienza del 7 aprile 2011".
Invero, stante l'annullamento del capo della sentenza di patteggiamento relativo alla confisca, non vi era un provvedimento da portare in esecuzione. Nè avrebbe potuto applicarsi la competenza del giudice dell'esecuzione prevista in tema di confisca dall'art.676 c.p.p., dal momento che questa viene in rilievo solo quando la confisca obbligatoria non è stata disposta nel giudizio di merito, mentre nella specie detto giudizio è in parte qua ancora pendente. Piuttosto, a seguito dell'annullamento con rinvio, spettava al g.u.p. fissare una nuova udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p., per provvedere alla confisca con provvedimento avente natura sostanziale di sentenza, in quanto volto ad integrare - nel rispetto del principio di diritto e limitatamente al capo annullato - la sentenza di patteggiamento del 24 febbraio 2010.
La questione non è puramente nominale, dal momento che alla diversa competenza funzionale ed all'eterogenea natura dei due provvedimenti (quello nella specie erroneamente adottato e quello che si sarebbe dovuto correttamente adottare) consegue l'applicazione di differenti norme in tema di impugnazione: la ricorribilità in Cassazione per la sentenza di patteggiamento;
l'opposizione di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, nel caso di provvedimento di esecuzione.
Consegue, sulla base di tali considerazioni, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in quanto adottato da un giudice funzionalmente incompetente ed in esito ad un procedimento errato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Grosseto per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2012