Sentenza 23 settembre 2013
Massime • 1
In caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, emessi da giudici diversi e divenuti irrevocabili lo stesso giorno, giudice competente per l'esecuzione è quello che ha emesso la decisione di merito più recente. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che, in assenza di un criterio normativo espresso, deve aversi riguardo alla "ratio" sottesa all'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., che è quella di attribuire funzionalmente le competenze esecutive al giudice che per ultimo ha avuto cognizione dei fatti ascritti al condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2013, n. 44463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44463 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/09/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2911
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 11772/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
MA EL SA OU IT N. IL 19/01/1979;
avverso l'ordinanza n. 374/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/01/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con provvedimento emesso in data 10.1.2013 la Corte d'Appello di Torino, investita quale giudice dell'esecuzione da richiesta della Procura Generale territoriale del 25.10.2012, disponeva la revoca nei confronti di AN El ED YO TM del beneficio della pena sospesa concesso con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 23.7.'03 e con sentenza emessa dal Tribunale di Monza (G.M.) in data 10.5.'06 per effetto della ulteriore sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 19.1.2012, irrevocabile il 6 marzo 2012.
Giova precisare che nei confronti del medesimo soggetto - sia pure identificato con altri nominativi - pende un ulteriore procedimento esecutivo, citato nel provvedimento di cumulo, presso la Procura della Repubblica di Monza in riferimento ad altre decisioni, tra cui la sentenza emessa GIP di Monza in data 10.6.2011, confermata in appello e divenuta irrevocabile il 6 marzo 2012. In relazione a tale distinto procedimento esecutivo il GUP di Monza, con provvedimento impugnato in diverso ricorso per cassazione, in data 7.12.2012 revocava ulteriore pena sospesa, relativa a decisione emessa dal Tribunale di Voghera in data 18.6.2008. 2. Ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - AN El ED YO TM, articolando distinti motivi. Il difensore ha altresì depositato ulteriore memoria in data 19.7.2013 con cui ha preliminarmente chiesto la riunione del presente ricorso a quello iscritto al numero 10269/2013 fissato per l'udienza del 10.10.2013 con cui risulta impugnata l'ordinanza emessa dal GIP di Monza in data 7.12.2012 o, in subordine, il rinvio del presente procedimento in attesa della definizione del ricorso in questione. Le doglianze proposte dalla difesa ruotano, essenzialmente, sulla duplicazione dei procedimenti esecutivi e si incentrano per lo più sui contenuti della decisione emessa in data 7.12.2012 dal GIP di Monza.
In particolare, con i motivi originari si deduceva:
- vizio di competenza funzionale in riferimento alla decisione emessa dal GIP di Monza in data 7.12.2012 per essere individuabile il giudice dell'esecuzione nella Corte d'Appello di Torino, innanzi alla quale peraltro il ricorrente non aveva articolato difesa per errore, ritenendo il procedimento trattato a Torino una mera duplicazione di quello già in corso presso il suddetto GIP di Monza;
- violazione dei diritti difensivi per non essere stato il ricorrente messo in condizione di proporre, innanzi alla Corte d'Appello di Torino, l'istanza di inesistenza del titolo esecutivo o comunque di rimessione in termini per l'impugnazione proposta innanzi al GIP di Monza ed avente ad oggetto la decisione emessa dal Tribunale di Monza (G.M.) in data 10.5.'06 (oggetto di concessione di una delle pene sospese revocate), istanza ingiustamente disattesa dal GIP di Monza;
- illegittimità e vizio di motivazione della decisione con cui il GIP di Monza aveva respinto l'istanza di cui sopra.
Nella memoria aggiuntiva il difensore - anche replicando ai contenuti della richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso formulata dal Procuratore Generale presso questa Corte - precisava di non aver avuto avviso, in qualità di difensore di fiducia, dell'udienza tenutasi presso la Corte d'Appello di Torino in data 10.1.2013 ed eccepiva pertanto la nullità della medesima. Inoltre riproduceva le istanze ai sensi degli artt. 670 e 175 c.p.p., in riferimento alla sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 10.5.2006, oggetto di revoca della pena sospesa da parte della Corte d'Appello di Torino.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato, per le ragioni che seguono. Va anzitutto considerato che in tutti gli atti difensivi qui proposti il ricorrente non contesta la competenza funzionale della Corte d'Appello di Torino quale giudice dell'esecuzione, in forza della sentenza emessa dalla medesima Corte d'Appello in data 19.1.2012, irrevocabile il 6 marzo 2012. Dunque, essendo il provvedimento qui impugnato emesso dalla Corte d'Appello di Torino nessun vizio risulta denunziato sul punto, ferma restando la pendenza -sicuramente anomala - di diverso e autonomo procedimento di esecuzione presso la Procura della Repubblica di Monza che ha condotto alla emissione del provvedimento del GUP di Monza in data 7.12.2012, con cui peraltro è stata oggetto di revoca una diversa ed ulteriore sentenza che aveva concesso la sospensione condizionale della pena (sent. Tribunale Voghera del 18.6.2008). Tale situazione è tuttavia oggetto di diverso ricorso e non rientra - se non nei limiti che si diranno - nella presente cognizione. Da qui deriva la inutilità di disporre il rinvio della presente procedura o la riunione con il diverso ricorso.
Sul punto, infatti, questo Collegio condivide la individuazione dell'unico giudice competente per la fase esecutiva - ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 4. - nella Corte d'Appello di Torino.
Vero è che la decisione in forza della quale ha agito il GIP di Monza - sentenza del 10.6.2011 (relativa all'odierno ricorrente, pur se identificato con uno dei numerosi nominativi presenti nel fascicolo esecutivo) - risulta divenuta irrevocabile anch'essa in data 6.3.2012 (stessa data di quella emessa dalla Corte d'Appello di Torino) ma sul punto, in mancanza di un criterio normativo espresso, può addivenirsi alla individuazione del giudice dell'esecuzione attraverso la considerazione della più recente data di emissione della decisione di merito che ha dato luogo alla irrevocabilità, rappresentata dalla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 19.1.2012 (a fronte della sentenza GIP Monza, emessa il 10.6.2011).
La logica evincibile dalla previsione di legge (art. 665 c.p.p., comma 4) è infatti quella di attribuire funzionalmente le competenze esecutive al giudice che per ultimo ha avuto cognizione dei fatti ascritti al condannato.
1.1 Ciò posto, è evidente che le doglianze difensive si riducono, a ben vedere, alla questione relativa all'omessa proposizione - innanzi alla Corte d'Appello di Torino - della questione di inesistenza del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza emessa dal Tribunale di Monza in data 10 maggio 2006 (irrevocabile il 25.7.'06) la cui pena sospesa è stata, effettivamente, oggetto di revoca da parte della Corte d'Appello nel provvedimento impugnato.
Di tale decisione il ricorrente, infatti, assume di non aver ricevuto rituale notizia sia in rapporto alla pendenza del procedimento che in riferimento alla intervenuta irrevocabilità.
Tuttavia va osservato che legittimamente la Corte d'Appello di Torino non ha valutato la specifica doglianza, per il semplice motivo che non gli era stata sottoposta, ne' sul punto può ritenersi sussistente alcuna violazione del contraddittorio (regolare risultando la notifica al soggetto interessato e al difensore di ufficio, posto che la nomina di fiducia era stata inoltrata presso il GIP di Monza).
Non vi è neanche pregiudizio effettivo per il ricorrente, trattandosi di questione che non risulta oggetto di decisione da parte del giudice competente nel merito e che - pertanto - da un lato questa Corte non può certo esaminare, dall'altro potrà essere ritualmente proposta dal difensore presso la Corte d'Appello di Torino, non essendo intervenuta preclusione alcuna.
1.2 Non risultano, per il resto, proposte censure specifiche avverso la decisione emessa dalla Corte d'Appello di Torino con cui è stata disposta la revoca nei confronti di AN El ED YO TM del beneficio della pena sospesa concesso con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 23.7.'03 e con sentenza emessa dal Tribunale di Monza (G.M.) in data 10.5.'06 per effetto della ulteriore sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello di Torino in data 19.1.2012, ai sensi dell'art. 168 c.p., comma 1, n.
1. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2013