Sentenza 29 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/10/2002, n. 15238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15238 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
1 5 200 CA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1772/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Cron. 35507 Consigliere Dott. Roberto PREDEN Rep.3965 Dott. Francesco SABATINI Cons. Rel. Ud. 27/06/02 ConsigliereMALZONEDott. Ennio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti sul ricorso proposto da 130-BIT 2002 elettivamente domiciliato in Roma' AM DO CA ' via A. Chinotto n. 1 , presso l'avv. Ermanno Prastaro ' CAA e rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Terzi giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UI in proprio e quale legale VO rappresentante dell'AGENZIA IPPICA TORNESE di OR ' le OR & C. s.n.c. elettivamente domiciliata in Roma F 肇 presso l'avv. Bruno E. piazza dei Caprettari n. 70 ' che la rappresenta e difende anche CI ' disgiuntamente all'avv. Antonio Sartoretti ' giusta 1447 1 delega in atti;
controricorrenti - avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 332 del 14 aprile 1998 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.6.2002 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore " che ha concluso per il Generale dott. Rosario Russo rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 15 gennaio 1992 DO RO convenne in giudizio l'Agenzia Ippica al Tornese e UI VO e ne chiese la condanna pagamento rispettivamente di lire 770.000 e di lire 2.500.000 . A sostegno della domanda dedusse di avere effettuato il 13 gennaio 1991 , presso la suddetta Agenzia , una scommessa di lire 150.000 sulla sesta corsa di Firenze e che la VO , nonostante l'avesse accettata si era poi rifiutata di pagargli la vincita adducendo che la giocata era 2 avvenuta a risultato già noto e rivolgendogli ' inoltre delle ingiurie . Resistendo i convenuti con sentenza del 24 ' maggio 1994 l'adito Pretore di Udine condannò l'Agenzia a pagare all'attore lire 770.000 sul rilievo che il contratto si era perfezionato con l'accettazione della scommessa senza che , pertanto rilevasse l'irregolarità dell'accettazione stessa ' perché non provata lae respinse invece domanda di risarcimento del danno avanzata nei confronti della VO " In parziale riforma di tale decisione appellata i da quest'ultima in proprio e quale legale ' rappresentante dell'agenzia , con la pronuncia ' ora gravata , il Tribunale ha dichiarato la nullità del contratto di scommessa ha conseguentemente respinto la domanda di pagamento di lire 770.000 ed ha accertato il diritto dello RO alla restituzione di lire 150.000 In punto di fatto il Tribunale ha ritenuto provato che la scommessa fu accettata alle ore 16,48 dopo la partenza della corsa ' avvenuta alle ore 16,38 che la convalida dell'ordine di ' alle ore 16,49 e che arrivo fu comunicata ' l'accettazione avvenne in effetti ' per errore 3 dopo l'arrivo della corsa il cui esito ben poteva ' essere conosciuto dallo RO a mezzo telefono;
da tali premesse ha tratto che era inesistente l'oggettiva incertezza del risultato elemento essenziale del contratto di cui all'art. 1934 c.c. e che il contratto stesso era perciò nullo ex ' art. 1418 c.c. per mancanza della causa • Per la cassazione di tale decisione lo RO ha proposto ricorso affidato ad unico motivo;
gli ' intimati resistono con unico controricorso con il quale hanno preliminarmente eccepito la nullità del ricorso per mancata od annullabilità esposizione del fatto . MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di nullità od annullabilità ( rectius di inammissibilità ex art. 366 primo comma n. 3 c.p.c. ) del ricorso sollevata dalla controricorrente sulla premessa della mancata anche solo succinta esposizione del fatto infondata poiché dal complesso dell'atto esso si desume in modo tale da consentire l'esame delle し censure elevate . Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione dell'art. 115 c.p.c. : premesso che la giocata fu effettuata alle ore 16,48 e che la corsa si concluse alle 16,49 ' censura l'affermazione del Tribunale secondo la quale 10 RO avrebbe potuto conoscere il ' ad esempio del telefono risultato a mezzo ' osservando che trattasi di mero sospetto;
aggiunge che risultano anche violati gli artt. 1448 e 1469 ' in relazione all'art. 1934 stesso codice C.C. ' nel senso che l'esclusione dell'alea per la ritardata chiusura delle biglietterie va provata con estremo rigore . Il motivo è infondato . Il ricorrente pone in discussione non già l'affermazione in diritto della sentenza impugnata - secondo la quale il contratto di scommessa sportiva di cui al primo comma dell'art. 1934 ' è nullo ai sensi dell'art. 1418 stesso C.C. codice allorché non ricorra l'elemento essenziale della oggettiva incertezza del risultato : in tal senso del resto vedasi in motivazione Cass. ' ' ' , n. 11924/93 bensì la questione di fatto se tale - incertezza ricorresse nella specie e se egli ne fosse o meno a conoscenza Orbene mentre non formano parimenti oggetto del ricorso gli accertamenti di fatto , operati dai giudici del merito secondo i quali la partenza ' 5 del cavalli avvenne alle ore 16.38 e la scommessa fu accettata alle ore 16.48 dello stesso giorno e quindi dieci minuti dopo , deve rilevarsi che neppure è stata impugnata l'altra affermazione ' secondo la quale l'accettazione avvenne erroneamente oltre l'orario di partenza dei cavalli affermazione cui gli stessi giudici sono pervenuti con implicito richiamo dell'art. 17 del regolamento U.n.i.re. ' riportato in altra parte della decisione secondo il quale l'accettazione delle scommesse ha appunto termine allorché i ' cavalli entrati in posta si siano allineati alla partenza • La norma regolamentare è , evidentemente diretta ad evitare frodi nelle scommesse sportive , fissa un termine a decorrere dal quale fa venir ' meno l'oggettiva incertezza del risultato ed in ' tal senso integra i precetti contenuti negli artt. 1934 primo comma e 1418 c.c. La mancata impugnazione di tale essenziale ratio ' di per sé sufficiente a sorreggere la decidendi pronuncia rende inammissibili le doglianze che ' investono argomentazioni ulteriori e rafforzative , quale ad es. ' quella che ritiene provato che la scommessa avvenne a risultato già noto " Parimenti inammissibile è quella concernente la buona ° mala fede dello scommettitore : riguardo alla quale , ripetuti i rilievi da ultimo svolti ' sono inoltre irrilevanti le censure di fatto sul punto svolte atteso che ' una volta accertata l'insussistenza della oggettivadell'elemento incertezza del risultato è vano indagare - come ' ultroneamente hanno fatto i giudici del merito - su atteso che la nullità tale profilo soggettivo F del contratto che deriva dalla mancanza di tale ' non è soggetta a sanatoria a norma requisito ' dell'art. 1423 c.c. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio , attese le diverse decisioni assunte nei due gradi del giudizio di merito .
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione • Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte , il 27 giugno 2002 • 29,11 6 Il PresidentePresi Il Consigliere est. 1 6 1097 Arpelarikan 0 Fromm - Butic 2 7 5 7 56 , 9 2 4 4 1 IL CANCELLIERE C1 1 06-19 Innocenzo TT LE 7 DEPOSITAT 29 OTT. 2002 7 3 11 IL CANCELAERE C1 Ogg 6 1 Innocenzo BA 7