Sentenza 9 febbraio 2011
Massime • 1
La polizia giudiziaria, all'atto di eseguire una perquisizione finalizzata ad accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione (art. 4, legge 22 maggio 1975, n. 152), non deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
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- 1. Inutilizzabili gli screenshot estratti dalla polizia giudiziaria dal cellulare dell’indagato con il suo consensoAccesso limitatoLeonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2025
- 2. Chat whatsapp acquisite con consenso dell'indagato: restano inutilizzabili? (Cass. 1269/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 gennaio 2025
"Chat" estrapolate via screenshot dal telefono in uso all'imputato con modalità lesive dei suoi diritti di difesa: consenso non sana inutilizzabilità, ma va fornita la cd. prova di resistenza. Per perquisizoni alla ricerca di sostanza non è necessario alcun mandato preventivo dell'autorità giudiziaria: e comunque il sequestro del corpo di reato è comunque legittimo, perché, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. Corte dei Cassazione sez. VI penale, ud. 20 novembre 2024 (dep. 13 gennaio 2025), n. 1269 Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 8097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8097 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 09/02/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 298
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 45772/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RI TO N. IL 12/02/1937;
avverso l?ordinanza n. 24/2010 TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA, del 05/10/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo:
rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 5 ottobre 2010, il Tribunale di Tempio Pausania rigettava la richiesta di riesame del decreto di convalida di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria nei confronti di CA AC all?esito di perquisizione eseguita ai sensi della L. n. 110 del 1975, art.
4. Avverso tale provvedimento il CA proponeva ricorso per cassazione, deducendo l?inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita? ed il vizio di motivazione.
Rilevava, in particolare, che erroneamente i giudici del riesame avevano rigettato l?eccezione di nullita? degli atti di perquisizione e sequestro per violazione dell?art. 356 c.p.p. e dell?art. 114 disp. att. c.p.p. in quanto il ricorrente non era stato avvertito della facolta? di farsi assistere da un difensore.
Rilevava che il Tribunale aveva considerato non dovuto l?avviso, sul presupposto delle diverse finalita? perseguite dalla L. n. 110 del 1975, ma non aveva considerato che l?intervento della polizia giudiziaria era stato sollecitato da una segnalazione per bracconaggio all?interno della zona ove poi gli atti erano stati compiuti.
Aggiungeva poi che, seppure il ricorrente non avesse avuto diritto a ricevere l?avviso prima della perquisizione, era successivamente intervenuto un sequestro ai sensi dell?art. 354 c.p.p. che tale avviso comunque richiedeva.
Insisteva, pertanto, per l?accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso e? infondato.
Correttamente i giudici del riesame hanno ritenuto che la perquisizione effettuata non richiedesse alcun avviso della facolta?
di farsi assistere da un difensore.
Invero, la L. n. 152 del 1975 e? stata emanata con finalita? di tutela dell?ordine pubblico e la disposizione applicata nella fattispecie (art. 4) consente alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia ed in casi di eccezionali di necessita? e di urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell?autorita?
giudiziaria di procedere, oltre che all?identificazione, anche all?immediata perquisizione sul posto di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili, al solo fine di accertare l?eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione.
In tali casi la perquisizione puo? anche estendersi, per le medesime finalita?, al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.
Delle perquisizioni deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma dell?articolo citato, consegnato all?interessato.
La particolarita? della procedura e?, peraltro, evidentemente finalizzata alla massima speditezza, come si evince dallo stesso tenore della disposizione che prevede la redazione del verbale su apposito modulo ed e? giustificata dal particolare contesto in cui si svolge l?attivita? di polizia.
Essa non presuppone, inoltre, la commissione di un reato, richiedendo soltanto la presenza di determinate ragioni di sospetto. E? dunque coerente e conforme a legge la affermazione del Tribunale che esclude ogni possibilita? di equiparazione della perquisizione disciplinata dalla menzionata disposizione a quella consentita alla polizia giudiziaria dal codice di rito.
Invero, le attivita? indicate dall?art. 356 c.p.p. con riferimento alla assistenza del difensore sono tutte finalizzate alla assicurazione delle fonti di prova e sono specificamente indicate con l?indicazione dell?articolo corrispondente.
Lo stesso art. 114 disp. att. c.p.p., nell?imporre l?avvertimento del diritto all?assistenza del difensore, richiama unicamente l?art. 356 c.p.p.. L?espletamento della perquisizione ai sensi della L. n. 152 del 1975, at. 4 non richiedeva pertanto alcun avviso.
A diverse conclusioni deve invece giungersi per quanto riguarda il successivo sequestro, disciplinato dall?art. 354 c.p.p.. Tale atto, in base al disposto del menzionato art. 114 disp. att. c.p.p., presupponeva la formulazione dell?avviso, seppure senza particolari formule sacramentali, essendo soltanto richiesta l?idoneita? al raggiungimento dello scopo.
Cio? posto, va osservato che dall?esame dei verbali, correttamente allegati al ricorso, risulta che all?esito della perquisizione la polizia giudiziaria ha avvisato il ricorrente della facolta? di nominare un difensore fiduciario nominando, nel contempo, un difensore di ufficio e formulando tutti gli avvisi di cui agli artt.369 e 369 bis c.p.p.. Dopo tali adempimenti si procedeva al sequestro.
La sequenza temporale degli atti risulta delineata dagli orari apposti sui singoli verbali i quali, redatti presso la sede del comando di appartenenza degli operanti, pur recando nell?intestazione il medesimo orario (22,50) indicano l?ora di esecuzione della perquisizione (21,20 - 21,30) e quella del sequestro (21,40), che e?
pertanto intervenuto dopo la nomina del difensore di ufficio. E? dunque di tutta evidenza che, all?atto del sequestro, il ricorrente disponeva di un difensore d?ufficio il cui nominativo gli era stato comunicato ed era gia? stato reso edotto del fatto di essere sottoposto ad indagini.
L?avviso formulato era perfettamente idoneo allo scopo perseguito dall?art. 114 disp. att. c.p.p., che e? quello di consentire all?indagato, pur nell?imminenza di atti urgenti di polizia giudiziaria, di usufruire dell?assistenza di un difensore. A tale proposito va ricordato che la disposizione tiene conto della particolarita? dell?atto e del momento in cui viene effettuato, prevedendo che l?avviso sia dato solo all?indagato presente e senza particolari formalita?. Per le medesime ragioni questa Corte ha ritenuto che, in tale evenienza, la polizia giudiziaria non e? tenuta a ricevere l?eventuale nomina del difensore ne?, tantomeno, procedere alla nomina di un difensore di ufficio (Sez. 4^ n. 26738,28 luglio 2006). In definitiva, la procedura seguita dalla polizia giudiziaria, ancorche? effettuata sulla base di differenti disposizioni (artt.369, 369 bis c.p.p.) destinate al Pubblico Ministero che non era tenuta ad applicare, poneva inequivocabilmente l?indagato in condizione di avvalersi dell?assistenza di un difensore ed era perfettamente corrispondente alle esigenze di tutela considerate dall?art. 114 disp. att. c.p.p.. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con le consequenziali determinazioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese del procedimento.
Cosi? deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011