Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 8097
CASS
Sentenza 9 febbraio 2011

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Massime1

La polizia giudiziaria, all'atto di eseguire una perquisizione finalizzata ad accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione (art. 4, legge 22 maggio 1975, n. 152), non deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Commentari2

  • 1Inutilizzabili gli screenshot estratti dalla polizia giudiziaria dal cellulare dell’indagato con il suo consensoAccesso limitato
    Leonardo Filippi · https://www.altalex.com/ · 17 gennaio 2025

  • 2Chat whatsapp acquisite con consenso dell'indagato: restano inutilizzabili? (Cass. 1269/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 gennaio 2025

    "Chat" estrapolate via screenshot dal telefono in uso all'imputato con modalità lesive dei suoi diritti di difesa: consenso non sana inutilizzabilità, ma va fornita la cd. prova di resistenza. Per perquisizoni alla ricerca di sostanza non è necessario alcun mandato preventivo dell'autorità giudiziaria: e comunque il sequestro del corpo di reato è comunque legittimo, perché, costituendo un atto dovuto, rende del tutto irrilevante il modo con cui ad esso si sia pervenuti. Corte dei Cassazione sez. VI penale, ud. 20 novembre 2024 (dep. 13 gennaio 2025), n. 1269 Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2011, n. 8097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8097
Data del deposito : 9 febbraio 2011

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