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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 2554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2554 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2554/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17159/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250036749556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1798/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dcell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7/10/2025 e depositato il 13/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250036749556000 notificata in data 15/09/2025, del complessivo importo di euro
453,44, relativa al mancato pagamento della tassa di circolazione per l'anno 2020 afferente al veicolo con targa Targa_1 per un importo di euro 291,79 e al veicolo Targa_2 per euro 155,77, adducendo la propria carenza di legittimazione passiva e l'avvenuto accertamento della perdita di possesso dei veicoli con precedente sentenza di altra sezione di questa Corte, nonché la prescrizione del credito ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato. Con successiva memoria ha ribadito i motivi di ricorso.
Il 17/10/2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO che ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni relative alla fase precedente all'iscrizione a ruolo, l'avvenuta notifica degli atti propedeutici e la mancata maturazione della prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 12/01/2026 si è costituita la Regione Campania che ha addotto l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti, ha affermato la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva del Ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, sentite le parti comparse in udienza, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Il Ricorrente, infatti, ha dimostrato di aver venduto il veicolo targato
Targa_2 in data 14/6/2018 e il veicolo targato Targa_1 in data 7/1/2008, sicché negli anni interessati dall'atto gravato non era più soggetto all'imposta.
Inoltre, l'ente impositore ha dimostrato di aver inviato il 23/6/2023 l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064218377831/2020 relativo al veicolo targato Targa_1, con raccomandata n. AINIM230623RR0147699 rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 8/9/2023 e di aver inviato il
30/6/2023 l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064195512103/2020 relativo al veicolo targato Targa_2, con raccomandata n. AINIM230630RR0159574 rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 8/9/2023. In entrambi i casi non risultano tuttavia spedite le raccomandate informative e, pertanto, le notifiche non possono ritenersi perfezionate. Deve altresì rilevarsi che della documentazione istruttoria dell'ente impositore non potrebbe comunque tenersi conto perché depositata oltre il termine decadenziale di cui all'art. 32 D. Lgs. 546/1992.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le Resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 340,00 oltre contributo unificato, se dovuto, spese forfettarie e oneri di legge in favore del procuratore antistatario del Ricorrente
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE VITA ALBERTO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17159/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250036749556000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1798/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento dcell'atto impugnato
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7/10/2025 e depositato il 13/10/2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02820250036749556000 notificata in data 15/09/2025, del complessivo importo di euro
453,44, relativa al mancato pagamento della tassa di circolazione per l'anno 2020 afferente al veicolo con targa Targa_1 per un importo di euro 291,79 e al veicolo Targa_2 per euro 155,77, adducendo la propria carenza di legittimazione passiva e l'avvenuto accertamento della perdita di possesso dei veicoli con precedente sentenza di altra sezione di questa Corte, nonché la prescrizione del credito ed ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato. Con successiva memoria ha ribadito i motivi di ricorso.
Il 17/10/2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate CO che ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva per le eccezioni relative alla fase precedente all'iscrizione a ruolo, l'avvenuta notifica degli atti propedeutici e la mancata maturazione della prescrizione, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 12/01/2026 si è costituita la Regione Campania che ha addotto l'avvenuta notifica degli avvisi di accertamento presupposti, ha affermato la propria carenza di legittimazione passiva quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva del Ricorrente ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza il Giudice, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, sentite le parti comparse in udienza, all'esito della camera di consiglio provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e dev'essere accolto. Il Ricorrente, infatti, ha dimostrato di aver venduto il veicolo targato
Targa_2 in data 14/6/2018 e il veicolo targato Targa_1 in data 7/1/2008, sicché negli anni interessati dall'atto gravato non era più soggetto all'imposta.
Inoltre, l'ente impositore ha dimostrato di aver inviato il 23/6/2023 l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064218377831/2020 relativo al veicolo targato Targa_1, con raccomandata n. AINIM230623RR0147699 rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 8/9/2023 e di aver inviato il
30/6/2023 l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 064195512103/2020 relativo al veicolo targato Targa_2, con raccomandata n. AINIM230630RR0159574 rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 8/9/2023. In entrambi i casi non risultano tuttavia spedite le raccomandate informative e, pertanto, le notifiche non possono ritenersi perfezionate. Deve altresì rilevarsi che della documentazione istruttoria dell'ente impositore non potrebbe comunque tenersi conto perché depositata oltre il termine decadenziale di cui all'art. 32 D. Lgs. 546/1992.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le Resistenti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 340,00 oltre contributo unificato, se dovuto, spese forfettarie e oneri di legge in favore del procuratore antistatario del Ricorrente