Sentenza 26 aprile 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2002, n. 6066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6066 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
C.C. 67918 EPUBBLICA0 6 06 6 / 02 A M E T I R A T B R I U R A T A I 1 3 1 . N I N S E S I A E S E T E N IN NOME DEL POPO TALANO R A T A L . L B . N 5 . TE SUPREMA DI CASSAZIONE / 4 8 2 9 6 / 6 1 . R . P . P E O Z N I A G T S R I E R SEZIONE QUINTA CIVILE Osta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.2786/00 Cantillo Dott. Michele Graziadei Consigliere Dott. Giulio Consigliere .17663 Cron. Dott. Antonio Merone Consigliere Rep. Dott. Vittorio Ragonesi Cons. Rel. Ud. 10/01/02 Dott. Francesco TIRELLI ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SEN TENZA N. 67918 sul ricorso proposto da: DE NN, elettivamente domiciliata in Roma, via Cernaia 43, presso l'avv. Rosario Rao, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Salvatore Catania;
- ricorrente -
contro
Amministrazione delle dello Stato, Finanze elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
controricorrente avverso la sentenza n. 168/28/99, depositata il 19/11/1999 dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. OGGETTO: Successioni. Condono ex lege n. 516/1982. Istanza di sgravio. Rigetto. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/1/2002 dal Relatore Cons. Francesco Tirelli;
Udito l'avv. Cucinotta, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, che ha concluso per ricorso, l'accoglimento del secondo motivo del dichiarato assorbito il primo, La Corte, osserva quanto segue. Con atto notificato il 27/1/2000, DE NN proponeva ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, esponendo che alla morte di DE TO, aveva provveduto a presentare la relativa denuncia all'Ufficio del Registro di Milazzo. Quest'ultimo aveva rettificato i valori in essa dichiarati, costringendola in tal modo a ricorrere, assieme agli altri coeredi, alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Messina. 2 Subito dopo l'instaurazione del giudizio, aveva tuttavia pensato di chiudere la vertenza sulla base della legge n. 516/1982, ma а distanza di poco tempo era tornata sui suoi passi, ritirando formalmente l'istanza in proposito presentata. Nonostante la tempestività della revoca, l'Ufficio le aveva però ugualmente notificato un avviso di liquidazione delle imposte dovute in base al predetto condono. Ne era scaturito un ulteriore giudizio davanti alla Commissione Tributaria di 1° Grado di Messina, che con sentenza in data 24/3/1997 aveva annullato l'atto impugnato. Da parte sua, aveva allora richiesto lo sgravio del carico tributario che, nel frattempo, l'Ufficio aveva provveduto ad iscrivere a ruolo. Trascorsi inutilmente 90 gg dalla presentazione della domanda, si era nuovamente rivolta alla Commissione Tributaria Provinciale, che aveva accolto il ricorso con sentenza in data 8/4/1999. L'Ufficio si era però gravato alla Commissione Tributaria Regionale, che aveva ribaltato la decisione di prime cure, osservando al riguardo che non vi era più alcuna giustificazione dell'invocato sgravio, perché con separata sentenza in pari data 3 aveva riformato la decisione con la quale la Commissione Tributaria Provinciale si era pronunciata per l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Così argomentando, la Commissione aveva tuttavia finito per giudicare su di una questione totalmente diversa da quella sottoposta al suo esame, violando altresì il disposto dell'art. 68 del Dlgs n. 546/1992 che imponeva all'Ufficio di rimborsare entro 90 gg tutte le somme percepite in supero di quanto stabilito dai giudici di primo grado. Tenuto conto di quanto sopra, concludeva per la impugnata con ogni cassazione della sentenza correlata statuizione. L'intimata resisteva con controricorso e la controversia veniva decisa all'esito della pubblica udienza del 10/1/2002. MOTIVI DELLA DECISIONE Dalla lettura dello stesso ricorso per cassazione, emerge che la DE ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla istanza di sgravio da lei presentata il 5/8/1997. Tale essendo l'unico punto da decidere da parte delle Commissioni, Osserva il Collegio che l'art. 19 del Dlgs n. 546/1992 (applicabile nella specie 4 ratione temporis), prevede la possibilità di ricorrere in via immediata e diretta soltanto
contro
: a) l'avviso di accertamento del tributo;
b) l'avviso di liquidazione del tributo;
c) il provvedimento che irroga le sanzioni;
d) il ruolo e la cartella di pagamento;
e) l'avviso di mora;
f) gli atti relativi alle operazioni catastali..; restituzione g) il rifiuto esspressoo tacito della tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi od di altri accessori non dovuti;
h) il diniego ○ la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
i) ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità..". Come risulta inequivocabilmente dall'ultimo comma del medesimo art. 19, che chiaramente preclude la diretta ricorribilità di atti diversi da quelli sopra indicati, la predetta elencazione deve ritenersi tassativa anche se conformemente a quanto ritenuto dalla dottrina e dalla stessa circolare 23/4/1996, n. 96/E, occorre avere riguardo più alla sostanza che al nomen iuris dei provvedimenti da 5 essa contemplati. Per accertare, cioè, l'effettiva impugnabilità di un atto non rientrante fra quelli espressamente menzionati dall'art. 19, non ci si può arrestare alla sua definizione, ma bisogna passare a verificarne la reale portata onde controllare se non assolva per caso ad una funzione comunque analoga a quella dei provvedimenti esplicitamente richiamati. Nel caso di specie, la DE si è lamentata di un diniego non assimilabile neppure nella sostanza a quelli previsti dalla legge, che nel riconoscere al contribuente la facoltà d'insorgere soltanto contro la mancata restituzione delle somme indebitamente versate, ha voluto indubbiamente escludere la possibilità di precostituirsi un ulteriore titolo per sottrarsi ad ogni pagamento in via preventiva. Non varrebbe in contrario obiettare che il diniego di sgravio sarebbe, in definitiva, impugnabile perché destinato a risolversi in una sia pure indiretta contestazione del ruolo. Lungi dal rappresentare un argomento a favore, simile considerazione finirebbe, infatti, per ritorcersi addirittura contro, in quanto la 6 sostanziale identità delle due azioni dimostra che l'impugnazione del diniego di sgravio si ridurrebbe, ove ammissibile, ad un inutile doppione del ricorso contro il ruolo ovvero ad un inaccettabile tentativo di ampliare per via traversa il thema decidendum già sottoposto ai giudici o, peggio ancora, di rimettersi in termini per contestare un atto non tempestivamente opposto. Aggiungasi che l'art. 68 del Dlgs. N. 546/1992 attribuisce all'interessato il diritto di ricevere il rimborso di quanto pagato, ma non quello di ottenere la cancellazione dei ruoli, che in caso di riforma della sentenza favorevole al contribuente, riacquistano immediatamente tutta la loro efficacia esecutiva. Consegue da ciò che anziché scendere all'esame della sua fondatezza, i giudici а quo avrebbero dovuto limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso della DE, che per quanto sopra infondato anche neldetto, risultava comunque merito, perché contrariamente a quanto sostenuto dalla parte privata, l'Ufficio non aveva alcun obbligo di cancellare le iscrizioni, ma semmai quello di sospenderne la esecuzione. Così corretta nella motivazione la sentenza 7 impugnata, il ricorso della DE va pertanto rigettato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per dichiarare integralmente compensate fra le parti le spese di lite del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
E La Corte, N O I Z rigetta il ricorso, dichiarando interamente 6 A 5 8 R A 9 . I T 1 N S / compensate fra le parti le spese di lite del R I 4 / A G 6 B E T 2 R presente grado del giudizio. U L P L . B A P I A . D R D B Roma, il 10/1/2002 T E L A E A T T I D N fuilts 1 I R E S ST. IL CONSIGLIARE 3 E S 1 N than chesприй E T E . S A N I A M IL PRESIDEN 1 C IL CANCELLIERE asano C Amicide DEPOSITANO Oggi 2 G APR. 2002 Alolob 8