Sentenza 28 aprile 2000
Massime • 1
L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21 lett. r), perché la nozione di mezzi vietati è ampia e comprende qualsiasi strumento di caccia vietato, compresi i richiami in genere. Il riferimento contenuto invece nell'art. 31 della legge 157 del 1992 a richiami non autorizzati attiene ai casi in cui i richiami sono astrattamente consentiti, ma non autorizzati nel caso concreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2000, n. 7756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7756 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
DR. ALFONSO MALINCONICO PRESIDENTE del 28/04/2000
DR. VINCENZO ACCATTATIS CONSIGLIERE SENTENZA
DR. GIUSEPPE SAVIGNANO CONSIGLIERE N. 1670
DR. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE RELATORE REGISTRO GENERALE
DR. FRANCESCO NOVARESE CONSIGLIERE N. 37457.99
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
DA NO N. A TAVERNOLE SUL MELLA IL 27.3.37 ivi res. via Sabbio 2
avverso la sentenza del Pretore di Brescia in data 12.1.99 la quale lo condannava alla pena di lit. duemilioni di ammenda per il reato di cui all'art. 30 comma 1 lett. h della Legge n. 157.92, perché esercitava la caccia con mezzi vietati, nella specie un tordo bottaccio e cinque fringuelli.
Accertato in Bovegno il 19.10.97.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Di Nubila;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. WLADIMIRO DE NUNZIO, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
rileva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. GL LB veniva citato a giudizio dinanzi al Pretore perché sorpreso mentre cacciava da un appostamento fisso, utilizzando come richiami un tordo bottaccio privo di anello e cinque fringuelli inanellati con anello rosso della Provincia di Brescia.
2. Il Pretore dava atto che il tordo bottaccio, specie utilizzabile come richiamo, era privo di anello, il che dimostrava la sua provenienza da un canale di rifornimento diverso dalla Provincia, cui compete in via esclusiva l'allevamento e la vendita dei richiami vivi. Sussisteva dunque la violazione.
3. Più complesso il ragionamento quanto ai cinque fringuelli, muniti di anello rosso attestante la loro provenienza dalla Provincia. Infatti, il fringuello era escluso dalle specie cacciabili dalla normativa nazionale - art. 18 della Legge sulla Caccia, DPCM 22.11.93 - e per conseguenza non era utilizzabile come richiamo. La Regione MB, avvalendosi della facoltà di deroga, aveva reintrodotto la caccia al fringuello (ed alla peppola) con legge regionale n. 34.97 e delibera attuativa della giunta 29.9.97 n. 31345. La Provincia, con delibera di giunta 30.9.97 n. 8893\1044, aveva allora consentito l'utilizzo del fringuello anche come richiamo.
4. Il Pretore, senza entrare nel merito del corretto esercizio della facoltà di deroga alla normativa nazionale e comunitaria in materia di specie cacciabili, apprezzava l'atto amministrativo generale emanato dalla Provincia di Brescia come atto illegittimo, per contrasto con la legge statale e regionale e per incompetenza. Infatti nessuna norma autorizza la Provincia a delibare sul punto relativo alle specie utilizzabili come richiami. La forzatura era evidente e tale da non costituire neppure una causa di giustificazione per il cacciatore sotto il profilo della buona fede nell'interpretazione della legge penale.
5. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Col primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 606 lett. (b) CPP, degli artt. 5, 21, 30, 31 della Legge n. 157.92. I richiami vivi non sono "mezzi di caccia", perché tali mezzi sono quelli indicati nell'art. 13 della legge stessa;
un uccello non inanellato è un richiamo non consentito, penalmente sanzionato nella sola ipotesi di cui all'art. 30 lett. h con riferimento all'art. 21 comma 1 lett. r (uccelli vivi acciecati o mutilati, legati per le ali, apparecchi a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore di suono). Nelle altre ipotesi, è applicabile la sola sanzione amministrativa di cui all'art. 31 della Legge n. 157.92 citata.
7. Il motivo è, ad avviso del Collegio, infondato. La Legge n. 157.92 fa divieto di usare richiami vivi al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 5 (art. 21 lett. p) e di usare richiami acciecati o mutilati, legali per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificatore (art. 21 lett. r).
8. L'art. 5 demanda alle regioni di regolamentare l'allevamento e la vendita di uccelli appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiamo. I richiami debbono essere consentiti e non possono superare il numero di dieci per ogni specie. Nessuna norma implica che l'introduzione di una specie tra quelle cacciabili comporti automaticamente il suo uso in funzione di richiamo. Viceversa, non può utilizzarsi una specie come richiamo se preventivamente essa non è inclusa tra le specie cacciabili.
9. Nella specie, la Regione MB ha incluso il fringuello tra le specie cacciabili, ma non anche tra i richiami autorizzati. La Provincia non aveva quindi competenza a deliberare in materia e la forzatura è stata apprezzata dal Pretore come "evidente". La Provincia ha infatti il solo potere-dovere di acquisire, inanellare e cedere ai cacciatori i richiami che siano consentiti dalla normativa regionale (o nazionale o comunitaria).
10. L'art. 30 lett. h punisce con la pena dell'arresto o dell'ammenda chi esercita la caccia con mezzi vietati ovvero con l'ausilio di richiami vietati di cui all'art. 21 lett. r.
11. L'art. 31 della Legge n. 157 cit. prevede una sanzione amministrativa per chi si avvale di "richiami non autorizzati" ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalla regioni a sensi dell'art. 5.
12. Il ricorrente sostiene che la sanzione penale si applica alla sola violazione richiamata dall'art. 21 lett. r, mentre tutte le altre violazioni in materia di richiami vivi non consentiti o autorizzati sono riconducibili all'art. 31 lett. h. Interpretazione certamente sostenibile, sulla base di un esame testuale delle due norme. Infatti l'art. 30 limita l'applicazione della sanzione penale alle ipotesi di cui all'art. 21 lett. r.
13. Ritiene peraltro questo Collegio di uniformarsi alla precedente interpretazione adottata sul punto da questa Corte di Cassazione con le sentenze 2.10.96 n. 8880 imp. Zaghis e 15.6.98 n. 1151 imp. Guerini. L'uso di richiami vivi non consentiti implica il reato di caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 21 lett. r, perché la nozione di "mezzi vietati" è ampia e comprende qualsiasi strumento di caccia vietato, compresi i richiami in genere. Il riferimento contenuto nell'art. 31 della Legge n. 157.92 a richiami "non autorizzati" attiene ai casi in cui i richiami sono astrattamente consentiti, ma non sono autorizzati nel caso concreto, come ad esempio il detenere undici esemplari consentiti come richiamo anziché dieci.
14. Col secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, a sensi dell'art. 606 lett. (e) CPP nonché violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 606 lett. (b) CPP, della legge regionale. Posto che la Regione MB ha consentito con legge la caccia al fringuello (ed alla peppola) per il 1997, e che la Giunta Regionale MB non ha specificatamente vietato l'uso della stessa specie come richiamo vivo, doverosamente la Giunta Provinciale ha disciplinato tale uso aggiornando i calendario venatorio. Il Pretore non ha motivato il suo dissenso dei confronti dell'atto amministrativo ritenuto illegittimo. 15. Il motivo è infondato. Il Pretore espressamente tralascia di prendere in considerazione i motivi per cui la regione ha derogato alla normativa nazionale e comunitaria reintroducendo la caccia al fringuello. Giova ricordare che la Direttiva 79.409.CE autorizza gli stati membri a derogare al divieto di caccia di talune specie per ragioni attinenti alla salute e sicurezza pubblica, alla sicurezza aerea, alla prevenzione di danni all'ambiente, alla ricerca ed al ripopolamento.
16. Peraltro, come esattamente nota il primo giudice, il fatto che la Regione MB abbia temporaneamente derogato al divieto di caccia al fringuello non implica necessariamente che il fringuello debba o possa essere utilizzato come richiamo vivo. In ogni caso, la competenza a provvedere appartiene alla regione. La Giunta Provinciale si è sostituita alla regione incorrendo nei vizi di incompetenza e di violazione di legge, perché la circostanza non avere la regione disciplinato l'utilizzo del fringuello (e della peppola) come richiamo significa semplicemente che tale utilizzo rimane vietato. Del tutto correttamente l'atto amministrativo è stato disapplicato come illegittimo. Nè ha pregio sostenere che la facoltà di disapplicazione attiene ai soli atti che incidono su un diritto soggettivo, perché tale limitazione non si rinviene nella legge (è sufficiente che l'atto amministrativo non sia conforme alla legge) e comunque nella specie l'atto disapplicato conferisce a determinati soggetti diritti (all'uso di un determinato tipo di richiamo) non previsti dalla normativa generale ed anzi vietati dalla normativa comunitaria.
17. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce mancanza, insufficienza ed illogicità della motivazione, a sensi dell'art. 606 lett. (e) CPP , violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 606 lett. (b) CPP, della legge penale e insussistenza dell'elemento soggettivo del reato sulla base dell'affidamento su atti normativi provenienti dalla Giunta regionale e provinciale.
18. Il motivo, che ha una sua intrinseca ragionevolezza tanto che il Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte vi ha aderito, non appare convincente al Collegio. Infatti, il Pretore ha adeguatamente motivato in punto di evidente incompetenza della Provincia ad emanare un atto normativo di portata generale circa l'utilizzo del fringuello come richiamo vivo e di chiara forzatura della norma di legge da parte dell'organo sottoordinato. Posto che la Regione MB non ha previsto l'utilizzo del fringuello come richiamo, la Provincia non poteva ad essa sostituirsi introducendo siffatta utilizzabilità, con un procedimento sussidiario "alla rovescia", che vede l'ente dipendente sostituirsi all'ente sovraordinato. Giova avvertire che le considerazioni precedenti varrebbero per il solo fringuello, giacché la detenzione del tordo non munito di anello costituisce in ogni caso infrazione colpevole. 19. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese del procedimento.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2000