Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/03/2001, n. 4153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4153 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
04 1 5 3/01 REPUBBLICA ITALIANA Im nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro Oggetto: Assist. sociale composta dai seguenti Magistrati: R.G.m. 3159/1998 dr. Vincenzo Trezza Presidente dr. Fernando Lupi Consigliere Cron. 8841 dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Rep. Ud.24.01.2001.dr. Donato Figurelli Consigliere rel. dr. Attilio Celentano Consigliere ha promunciato la seguente SENTENZA Ани sul ricorso proposto da: Ministero dell'interno e Ministero del Tesoro, im per- sona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresen- tati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso il cui uffici in Roma alla via dei Porto- ghesi m. 12 sono per legge domiciliati, ricorrenti;
CONTRO
OS MA LA, residente in [...], ed elettivamente domiciliata im Roma alla via Francesco De Sanctis n.4 387 presso lo studio dell'avv. Giampaolo Petti, che la rap- presenta e difende per procura speciale a margine del controricorso, · 1 · controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze im data 15 - 22 ottobre 1997, n. 458/97, n. 292/1997 R.G.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 24 gennaio 2001; udito il P.M.,, in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimen- to del ricorso. Svolgimento del processo. 10 aprile 1997 n. 260, il Pretore Com sentenza 28 marzo - del lavoro di Pisa,, discostandosi dalle conclusioni del c.t.u., condannava il Ministero dell'Interno a corrispom- dere a SS MA LA l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° marzo 1995, com arretrati ed inte- ressi legali, oltre spese processuali. Proponevano appello il Ministero dell'Interno ed il Mini- stero del Tesoro, censurando la decisione pretorile per erronea interpretazione dell'art. 6 d. lgs. 23 movembre Грутки 1988 m. 509 e superfficiale valutazione delle risultanze paritali. L'appellata resisteva al gravame. -Cpm sentenza im data 15 22 ottobre 1997, il Tribunale di Firenze rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che la prescrizione dell'art. 6 pre- detto si riferiva specificamente all'indennità di accompa- gnamento, stabilendo per gli ultrasessantacinquenni dei re- quisiti specifici, diversi da quelli degli invalidi civili im genere;
che il c.t.u. aveva riscontrato l'esistenza di difficoltà persistenti all'espletamento dei compiti propri dell'età (che trasbordavano peraltro in difficoltà di com- pimento degli atti quotidiani della vita), ma aveva megato il diritto all'indennità di accompagnamento per due motivi, per la personale interpretazione dell'art. 6 citato e per 3 l'eziologia nom patologica dell'obesità, e quindi volonta- ria ed emendabile;
che im ordine all'art. 6 si era già detto;
che sussisteva poi uno stato obiettivo di obesità, che crea- va difficoltà persistenti al compimento dei compiti dell'età della donna (persona ultrao(tantenne, alta circa cm. 160, e del peso di 100 Kg). Awwerso detta sentenza, com atto notificato il 9 febbraio 1998, i Ministeri dell'Interno e del Tesoro hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. L'intimata ha resistito com controricorso notificato il 17 marzo 1998. руше Motivi della decisione. Com l'unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge m. 18/80, mon The dell'art. 6 del d. lgs. n. 509/1988, nonch dell'art. 2/2 della legge n. 118/71 im relazione all'art. 360, 1° comma, m. 3, c.p.c., nonchè motivazione omessa e/o contraddittoria e/o insufficiente in relazione all'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c., i ricorrenti deducono che il Tribunale ha attri- buito effetto innovativo alla norma contenuta nell'art. 6 cit. rispetto alla norma di cui all'art. 1 della legge m.18/80,, laddove detto art. 6 ha introdotto im via interpretativa uma nuova definizione di invalidità civile per gli invalidi ultra 65 enmi, rimarcando all'uopo l'importanza, in sede di - 4 valutazione dello stato invalidante delle persone anziane, di tener conto delle "difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della fascia di età considera- ta"%3B che, solo sul presupposto di tale esame, può succes- sivamente, com specifico riferimento all'indennità di ac- compagnamento, valutarsi se la situazione di impossibilità el compimento degli atti quotidiani della vita o della deam- bulazione sia da considerarsi nom naturale com riferimento alla fascia di età considerata%;B che nella fattispecie la riscontrata "obesità" mon era tale da giustificare di per рушив sè il beneficio dell'indennità di accompagnamento;
che la sussistenza di difficoltà persistenti era cosa bem diversa dalla sussistenza di situazione di impossibilità. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. L'impossibilità, per un soggetto ultrasessantacinquenne, di uscire dalla propria abitazione, senza essere accompagnato, nom è di per sè sufficiente per il sorgere del diritto alla indennità di accompagnamento, a tal fine richiedendosi, ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, l'im- 1 possibilità di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore o l'incapacità di compiere gli atti quoti- diani della vita, com la conseguente necessità di assistenza continua,, e mon potendo la necessità di tali requisiti esclu- dersi im virtù dell'art. 6 del D.Lgs.23 novembre 1988 n.509 -5- (che integra l'art. 2 della legge n. 118 del 1971 con la previsione che, "ai soli fini dell'assistenza socio-sanita ria e della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età"), atteso che tale norma, lungi dal configurare un'autonoma attribuzione dell'inden- nità, pone solo le condizioni perchè gli ultrasessantacinquen- mi stessi siano considerati mutilati o invalidi civili, non potendosi per tale categoria (come per quella degli infradi- ciottenni) far riferimento alla riduzione della capacità la- vorativa (Cass. 3 febbraio 1993 m. 1339; conf. Cass. 3 febbraio 1999 n. 931, Cass. 13 maggio 2000 m. 6180). Consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sen- tenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Firenze, che si atterrà al principio di diritto emunciato com la massima sopra riportata, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Firenze, che provvederà an- che in ordine alle spese del giudizio di cassazione Così deciso im Roma il 24 gennaio 2001. Il Presidente ( Vincenzo Trezza) го Ччевье - 6 IL CANCELLIERE 22 MAR. 2001 Depositato in Cancelleria A M DI CAoggi, E R P U S N IL CANCELLIERE O T Il Consigliere estensore (dr. Donato: Figurelli) forats Figmell! 3 3 5 0 1 . . N T R 3 A ' 7 - L L 8 - E 1 D 1 I S E N G E S G I E A L O A T L T I L R E I D D O - 77 -