Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2001, n. 2352
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Sentenza 17 febbraio 2001

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La soprattassa di cui all'art. 15 della legge n. 4 del 1929 (oggi abrogato dall'art. 29, comma primo lett. A) del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, con effetto dal primo aprile 1998), pur rivestendo carattere originariamente risarcitorio, ha acquisito, sulla base della legislazione sopravvenuta (e fino alla sua abrogazione), natura indiscutibilmente sanzionatoria, non dissimile da quella delle pene pecuniarie, con la conseguenza che alla soprattassa per tardiva presentazione della dichiarazione INVIM può legittimamente applicarsi, ricorrendone i presupposti, la riduzione stabilita in materia di pene pecuniarie per l'imposta di registro, in base al combinato disposto di cui agli artt. 23, quinto comma del d.P.R. 643/1972 e 67, secondo comma del d.P.R. 634/1972.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/02/2001, n. 2352
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2352
    Data del deposito : 17 febbraio 2001

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