Sentenza 21 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di disposizioni penali sulle società, l'ipotesi di reato prevista dall'art.2630 secondo comma n.2 del codice civile (omessa convocazione dell'assemblea dei soci nel caso di riduzione del capitale per perdita) si applica anche agli amministratori delle società a responsabilità limitata, per effetto dell'art.2496 cod.civ. che estende, con riferimento all'ipotesi di riduzione di capitale, la disciplina delle società per azioni alle società a responsabilità limitata. (Ha specificato la Corte che il richiamo contenuto nell'art.2630 cod.civ. al solo art.2446 e non anche all'art.2496 trova ragione nel fatto che è l'art.2446 a dettare il precetto primario che vincola sia gli amministratori di una S.r.l. che di una S.p.A.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2000, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 21/02/2000
1. Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
2. Dott. Angelo Di Popolo " N. 838
3. Dott. Mario Rotella " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio Ragonesi " N. 20944/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) Grava Maria Silvana, n. a Domegge di Cadore, il 12-4-1939 2) Posavento Renato, n. a Belluno il 25-11-34
avverso la sentenza n. 53/98, con la quale il 8-7-98 il GIP presso il Tribunale di Belluno, su richiesta congiunta della parti, ha condannato la Grava per i reati di cui all'art. 4 L. 516/82 e 2630 2^ comma n. 2 C.C. e il Posavento per i reati di cui all'art. 8 L. 4/29 e 4 L. 516/82 e 2630, 2^ comma, n. 2 C.C. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Casini Lette le conclusioni del Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
O S S E R V A
Le parti hanno fatto concorde richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e il Giudice ha applicato esattamente la pena tra loro concordata. I ricorrenti, peraltro lamentano che sia stata applicata l'art. 129 C.P.P., sebbene al riguardo ci fosse richiesta esplicita. In realtà il Giudice per le indagini preliminari ha ampiamente ben motivato per respingere la tesi della difesa. Secondo quest'ultima il fatto che i pervenuti, nella loro qualità di amministratori della società a responsabilità limitata "Sauria" abbiano omesso di convocare l'assemblea in presenza di perdite superiori ad un terzo del capitale e risultanti dal bilancio non costituirebbe reato in quanto l'art. 496 C.C. non è richiamato dall'art. 2630, 2^ comma, n.2 del C.C. Senonché il provvedimento impugnato ben risponde a questa tesi e questa Corte non può che confermare, l'obbligo per amministratori di convocare l'assemblea in presenza di perdite è stabilito per le società per azioni dall'art. 2446 C.C. Tale norma si applica anche alle Società a responsabilità limitata per effetto dell'art. 2496 C.C. Vi è dunque un precetto primario per tutti gli amministratori sia di S.p.A., sia di S.r.l. La condotta dovuta è, appunto, quella descritta dall'art. 2446. L'art. 2630, 2^ comma n. 2 stabilisce la sanzione nel caso che il precetto primario non sia attuato. È logico, perciò che sia richiamato il solo art. 2446 che descrive la condotta dovuta, mentre non avrebbe avuto senso il richiamo dell'art. 2496 il cui contenuto è più ampio della sola citazione anche agli amministratori di S.r.l. dell'obbligo di convocare l'assemblea in caso di perdite.
Per quanto riguarda gli altri reati i ricorrenti, pur avendo chiesto il proscioglimento, nonostante il patteggiamento, non hanno proposto ricorso.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2000