Sentenza 8 novembre 2000
Massime • 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la gestione di una discarica pubblica assentita con autorizzazione amministrativa, per le prescrizioni che la regolano e per il rilievo degli interessi collettivi coinvolti, realizza le condizioni previste per un pubblico servizio in senso oggettivo. Ne consegue che il gestore di una discarica pubblica, in regime di autorizzazione, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/11/2000, n. 12556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12556 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 08/11/2000
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - N. 1743
3. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - N. 25547/2000
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi promossi da:
ID MM, SC La CC, IM IG, GI SO, OV EN IN, SC LI, RL ZZ, OV IT e RE SO contro la sentenza 27 gennaio 2000 della Corte d'Appello di Torino. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò Udito il P.G. OV Palombarini che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti del MM, per il rigetto dei ricorsi di ZZ, IT, LI e SO e per l'inammissibilità dei ricorsi di IN, La CC, IG e SO.
Uditi per le parti civili gli avvocati Andrea Ferrari e Claudio Dei Piaz e per i ricorrenti gli avvocati OV Lageard, OV Dapino, Aldo Mirate e Ferruccio Rattazzi.
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino s'è pronunziata su una serie di reati di associazione per delinquere, falso, abuso di ufficio, corruzione, turbativa d'asta e truffa, connessi alla costruzione ed alla gestione della discarica rifiuti di Vallemanina in provincia di Asti.
Contro tale decisione hanno promosso ricorso pubblici amministratori ed imprenditori a vario titolo coinvolti nella vicenda.
2. ID MM, ritenuto responsabile di abuso di ufficio in relazione ad episodi del 24 novembre e del 29 dicembre 1992, contesta la qualità di incaricato di pubblico servizio, attribuitagli in virtù della sua qualifica di gestore di una discarica del Comune di Chivasso.
Osserva che la conduzione di tale impianto era avvenuta in regime di semplice autorizzazione amministrativa. Ne conseguirebbe che la sua attività non poteva ritenersi governata da norme pubblicistiche (come invece sarebbe avvenuto se il rapporto con la P.A. fosse stato regolato da una concessione). Di qui la richiesta di annullamento senza rinvio per l'insussistenza dell'accusa.
3. SC La CC è stato prosciolto dal reato di abuso di ufficio per intervenuta prescrizione.
Assume la nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado perché rinviato a giudizio per un fatto e poi condannato per un fatto diverso, senza che gli fosse stata mossa alcuna nuova contestazione.
Rileva poi che al preteso abuso di ufficio manca il presupposto della violazione di legge, in quanto la domanda avanzata dal SO rientrava, in base alla normativa regionale ed alla superficie di terreno interessata, con riferimento al volume di terriccio da prelevare, nelle competenze del Comune. D'altronde difettava anche la lesione dell'interesse dell'ente pubblico, in quanto il SO non aveva concretamente utilizzato l'autorizzazione, supposta illegittima, perché aveva prelevato altrove il terriccio che gli era necessario.
Deduce infine che del tutto indimostrata, ed anzi in qualche modo esclusa dalla stessa descrizione dei comportamenti addebitati, era l'efficienza causale della condotta del ricorrente in relazione al rilascio dell'autorizzazione e quindi alla consumazione dell'abuso.
4. Ricorre IM IG, prosciolto dal reato di corruzione per intervenuta prescrizione.
Lamenta il difetto di correlazione tra l'imputazione contestatagli e la sentenza di condanna in primo grado, che l'ha ritenuto responsabile per un atto contrario ai doveri d'ufficio diverso da quello enunciato nella rubrica.
D'altra parte sarebbe anche carente la dimostrazione della sussistenza dell'atto contrario, in quanto la sentenza è silente in ordine a vantaggi ricevuti dal ricorrente o a lui promessi dal presunto corrotto. A questo riguardo sottolinea la sproporzione tra "retribuzione" erogata (200 milioni), che invece costituisce un prestito ad un vecchio amico, e controprestazione (utili non superiori a cinquecentomila lire).
Mancherebbe ancora ogni prova del reato, in quanto illogico sarebbe trarre argomenti da una lettera commerciale che, per di più, venne cestinata dal ritenuto corrotto. E a tutto voler ammettere vi sarebbe infine un difetto di motivazione circa il concorso del ricorrente nella corruzione.
In ordine ai capi civili della pronunzia deduce l'insussistenza di ogni danno morale per il Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano, chiedendo, in via subordinata, l'annullamento sul punto.
5. OV IN, anch'egli prosciolto per intervenuta prescrizione dall'abuso ricordato al n. 3, si duole della mancata adozione di una formula più favorevole, rilevando come ai sensi dell'art. 53 legge 8 giugno 1990 n. 142 la valutazione di legittimità dell'atto non spetti all'assessore all'urbanistica (carica da lui ricoperta) bensì al Segretario Comunale.
6. SC LI e GI SO, ritenuti responsabili di corruzione continuata, negano che sussista un rapporto sinallagmatico tra i presunti abusi perpetrati dal primo e le prestazioni professionali affidate a costui dal SO e da RL ZZ nonché la cessione di una quota di società del figlio del LI al SO. Lamentano che comunque tale reato non sia stato dichiarato prescritto.
Il LI poi, in relazione al falso di cui è stato ritenuto colpevole, si duole che la lettera 23 novembre 1989 sia stata qualificata come atto pubblico e deduce il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo. LI e SO infine si dolgono dell'entità del danno liquidato a favore del Comune di Asti, in base all'entità della colpa che è elemento estraneo alla quantificazione del risarcimento.
7. RL ZZ, OV IT e RE SO deducono la nullità dell'intero procedimento per indeterminatezza del capo di imputazione. Deducono altresì la nullità della decisione della Corte d'Appello per vizio di motivazione.
ZZ e IT poi ritengono che illogicamente sono stati ritenuti colpevoli di corruzione, a fronte dell'estrema esiguità dell'utile che il IT avrebbe ricevuto.
Il IT inoltre lamenta di non aver avuto un proscioglimento più favorevole dall'accusa di cui al capo A, negato con motivazione illogica. Il SO a sua volta avanza la medesima lamentela per quanto riguarda i capi M ed M1. Si duole infine della contraddittorietà della motivazione circa le ipotesi di falso di cui è stato ritenuto responsabile.
8. In prossimità dell'udienza il LI ha presentato memoria. Considerato in diritto
1. Muovendo dal ricorso di ID MM, che è il primo nell'ordine di presentazione, deve rilevarsi l'infondatezza della tesi posta a base della censura avanzata. Infatti, secondo giurisprudenza costante che corrisponde perfettamente al dettato testuale dell'art. 358 c.p.(cfr. l'inciso "a qualunque titolo"), è il carattere dell'attività prestata a determinare la qualifica di incaricato di pubblico servizio e non, come invece si vuole, la natura, sia essa autorizzativa o concessoria, del provvedimento di preposizione del soggetto a tale attività. Resta poi fuori discussione, anche da parte del ricorrente, che la gestione di una discarica, per le prescrizioni che la regolano ed il rilievo degli interessi coinvolti, realizza un pubblico servizio in senso oggettivo.
Va piuttosto osservato, anche in aderenza alla sollecitazione del P.G. e della difesa, che gli episodi di abuso ascritti al MM sono datati 24 novembre e 29 dicembre 1992 con la conseguenza che il reato è estinto per prescrizione, maturatasi il 29 giugno 2000. Per questo motivo la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
2. Analogo annullamento della sentenza, perché il fatto non sussiste, va disposto nei confronti di SC La CC, OV IN e RE SO in ordine all'addebito di cui alla lettera M/1 della rubrica, da cui i ricorrenti sono stati già prosciolti per prescrizione.
Si tratta del rilascio da parte del Comune di Asti, a firma dell'assessore IN, di un'autorizzazione edilizia provvisoria, richiesta dal SO su consiglio del La CC, per scavare 2000 mc di terriccio su un fondo di proprietà. L'abuso consisterebbe nel fatto che, essendosi in sostanza avanzata una domanda di coltivazione di cava e non di attività edificatoria, occorreva seguire un diverso procedimento ed acquisire in particolare il parere di un apposito comitato regionale (che non venne interpellato). Il La CC, per parte sua, non aveva fatto presente questa necessità alla Commissione edilizia di cui pure faceva parte ed il provvedimento venne perfezionato in tempi brevissimi (domanda del 24 aprile, firma del 7 maggio 1992). Dalla stessa imputazione si evince poi che, previo il prescritto parere favorevole, il SO ottenne il 18 giugno 1992, a seguito di una richiesta già presentata il precedente 28 febbraio, un'autorizzazione definitiva per adibire a cava il medesimo fondo.
Ritiene la Corte che nelle vicende così delineate difettano gli elementi costitutivi dell'art. 323 c.p. In primo luogo la legge n. 56 del 1975 della Regione Piemonte (art. 56) assoggetta ad autorizzazione edilizia provvisoria (la stessa che venne rilasciata) i piccoli scavi di modica incidenza sul territorio (e tale può definirsi uno scasso per l'asporto di 2000 mc). È vero che con questa previsione la finalità che il legislatore sembra aver presente è quella della predisposizione di aree per opere precarie (quali un cantiere, una tenda da circo ecc.) e non l'utilizzazione economica del terriccio, cui invece si mirava. Ma anche ciò ammesso, l'impiego ad altro scopo dello strumento amministrativo costituirebbe pur sempre un tipico caso di sviamento di potere, rivelato anche dalla figura sintomatica della sospetta celerità, sviamento che, allo stato dell'elaborazione giurisprudenziale non si ritiene rientrare nella locuzione "in violazione di norme di legge", integrante la disposizione penale.
Ciò che però appare risolutivo è l'inesistenza di un ingiusto vantaggio. Si è infatti già detto che il SO, a poco più di un mese dai fatti, ricevette l'autorizzazione alla cava, previo un parere che, oggi per allora (28 febbraio, data della domanda), riconosceva sussistere tutti i requisiti imposti dalla normativa per svolgere simile impresa. Ne discende che il ricorrente, al momento dell'autorizzazione contestata (7 maggio) si trovava nelle condizioni richieste per sfruttare il proprio fondo, con irrilevanza, ai fini penali, di eventuali illegittimità del procedimento e del provvedimento.
3. il ricorso del SO va invece respinto in ordine agli altri reati.
Infondate innanzitutto sono le doglianze di indeterminatezza delle imputazioni e di illogicità di motivazione della pronunzia impugnata, nella parte in cui questa ritorce l'accusa di indeterminatezza sul corrispondente motivo d'appello. È infatti vero, quanto all'illogicità, che a pagina 48 della decisione si muovono critiche alla formulazione dei capi, ma bisogna aggiungere che tali critiche, lungi dal rilevare la genericità degli addebiti, lamentano l'esasperata analiticità della loro descrizione. Cosa che è esattamente il contrario dell'indeterminatezza, che il ricorrente invece denunziava senza addurre alcun argomento.
Nell'attuale ricorso, mutando opportunamente bersaglio, si parla poi di incomprensibilità delle imputazioni. Si tratta ancora una volta di censura apodittica, del resto ampiamente contrastata dal fatto che risulta svolta un'efficace difesa, in tutti gli stati e gradi del procedimento.
Inammissibile, quindi, è la censura di difetto di motivazione in ordine al reato di cui al capo M della rubrica, dichiarato estinto per avvenuta prescrizione. Tale inammissibilità deriva dal fatto che, secondo costante giurisprudenza, un simile vizio non è denunziabile in presenza di cause estintive del reato, perché il suo rilievo, conducendo ad un annullamento con rinvio, ritarderebbe l'esito del procedimento in contrasto con l'art. 129 c.p.p. Va poi notato che, anche in questo caso, si tratta di censura in nessun modo circostanziata.
Infondato è infine il motivo sui falsi di cui ai capi B
(originariamente descritti in A, da cui l'esattezza del dispositivo) e V/12 della rubrica. La sentenza impugnata rileva che il reato riguardava le annotazioni sugli stati di avanzamento e sulla sospensione dei lavori ed era strumentale ad ottenere i pagamenti senza intralci. Sottolinea ancora che, stante l'assenteismo del direttore dei lavori, tal Masoero, il SO gli inviò una persona di sua fiducia per compilare i documenti, i quali vennero formati con l'ausilio di costui. Ne deriva che allora non può parlarsi di contraddittorietà e di omissioni, perché la decisione non ha affermato (come si pretende) l'assenza di ogni interesse al falso da parte del ricorrente e non è vero che non sia stato in alcun modo descritto il concorso del SO nella falsificazione.
4. Inammissibile è il ricorso del IG, prosciolto dall'accusa di corruzione per intervenuta prescrizione.
infatti è manifestamente infondato il motivo riguardante il difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, stante l'evidente omogeneità tra l'episodio di cui è stato ritenuto responsabile (rientrante nel genus di fare affari ai danni del Consorzio) e l'oggetto della corruzione addebitato nella rubrica (ottenere appalti in danno del Consorzio). Pure manifestamente infondato è il motivo concernente il danno morale riconosciuto al Consorzio, restando incomprensibile il perché una corruzione, che veda l'amministratore del Consorzio come corrotto, dovrebbe avere "una valenza meramente interna"... - "risultando priva di alcun rilievo all'esterno e per i terzi".
Non deducibili sono poi i rilievi riguardanti la motivazione in ordine alla responsabilità, per le considerazioni già espresse a proposito del ricorso del SO.
5. Parzialmente fondati sono i ricorsi del LI e del SO in ordine alle corruzioni di cui alle lettere N e (per attrazione) P della rubrica.
Il primo punto portato all'attenzione di questa Corte riguarda la dimostrazione della sussistenza di un accordo corruttivo, sotto il profilo della promessa o della consegna di denaro o di altra utilità da parte del corruttore SO al corrotto LI. La pronunzia di merito sarebbe illogica, in quanto individua l'utilità nei compensi ricevuti dall'ingegner LI per prestazioni professionali a favore del SO, senza considerare che tali prestazioni erano reali, di valore modesto e del tutto proporzionato al denaro ricevuto. Così formulata, la censura è in primo luogo riduttiva. Infatti non è vero che la sentenza impugnata circoscrive in tali compensi l'utilità ricevuta: essa invece fa anche riferimento al prezzo preteso dal LI per la cessione del 18 settembre 1989 al SO di quote di una società decotta (tale Ateco di cui era titolare UC LI, figlio del ricorrente), quote sopravvalutate di 136 milioni di lire. Ora è vero che nel ricorso si lamenta di sfuggita il mancato esperimento di una perizia sulla reale consistenza dell'Ateco, tuttavia simile doglianza non tiene conto delle acquisizioni documentali in sede di merito, che rendono ragionevole l'implicito giudizio di superfluità della richiesta. Ma, tornando alle prestazioni professionali, la sentenza impugnata non si spinge a esaminare la congruità dei compensi ricevuti rispetto all'opera prestata dal professionista. Tanto, ai fini dell'accertamento della sussistenza di un utile, non appare nella specie irragionevole, in quanto lo smaccato favoritismo verso il SO e l'obliterazione a suo vantaggio delle più elementari regole di buona amministrazione consentono di concludere, non arbitrariamente, che il rapporto di clientela, in quanto tale, si configurava all'origine viziato dal parallelo mercimonio che legava i ricorrenti. Ed occorre osservare (e tanto vale anche per le consulenze a favore del ZZ) che, per il professionista, l'acquisto del cliente costituisce un valore in sè, valore tanto più apprezzabile, quanto più il cliente sia felicemente inserito nella realtà economica, come appunto erano il SO e il ZZ. Di qui dunque l'improduttività di verificare puntualmente, ai fini della sussistenza del conferimento di un utile di tal genere, la congruità delle parcelle e la prevedibilità dei singoli incarichi al momento dell'accordo corruttivo. Senza poi considerare che gli atti del LI diretti a favorire il proprio cliente si sono svolti con continuità per tutta la sua direzione del Consorzio Smaltimento Rifiuti, talché è congruo configurare una controprestazione che, perdurando tale posizione, si identifica proprio in un rapporto professionale continuativo, viziato nel senso anzidetto.
Ciò posto, e venendo così all'altro motivo, non può però spiegarsi in base a questa impostazione ricostruttiva la data finale della corruzione, fissata dalla sentenza nel luglio 1993, epoca a cui risale l'ultima parcella pagata dal SO allo studio LI. Occorre infatti tenere presente che il LI cessò dalla carica ricoperta nel Consorzio nel 1991 e che quindi per qualificare questo specifico pagamento in termini di corrispettivo ad atti contrari a doveri d'ufficio, non ci si può più riferire ne' all'acquisto del cliente, utilità già conseguita in tempi pregressi, ne' al continuum atti contrari - rapporto clientelare (terminato nel 1991). Volendo in questa situazione ritenere l'incarico uno schermo, bisogna per necessità accertare in modo rigoroso la sussistenza di un patto che prevedesse a compenso della corruzione il pagamento in nero, attraverso l'affidamento di consulenze di comodo successivamente alla fine dalla carica.
Il difetto di motivazione al riguardo impone l'annullamento con rinvio della sentenza, annullamento che comprende anche le corruzioni rubricate alla lettera P, l'avvenuta prescrizione delle quali non è stata pronunziata proprio perché si è ritenuto che la continuazione sia cessata nel luglio del 1993.
6. Infondato, per contro, è il ricorso del LI in ordine al reato di falso di cui alla lettera R della rubrica. È infatti dato giurisprudenziale acquisito quello per cui costituisce atto pubblico ogni documento, sia pure destinato ad uso interno, redatto da pubblico ufficiale e destinato a provare situazioni da lui percepite. E tale è il caso della lettera 23 novembre 1989, con cui il ricorrente attestava alla Provincia, a seguito di diffida della stessa, la pesatura, contrariamente al vero, pressa il Consorzio dei rifiuti trasportati dalla società OCAVA. Censure in fatto sono poi quelle riguardanti la sussistenza del falso e dell'elemento psicologico dello stesso, a fronte dell'ampia motivazione contenuta nella sentenza impugnata (pagina 99), la cui logicità non è posta in discussione.
7. I motivi con cui il ZZ ed il IT si dolgono dell'indeterminatezza dell'imputazione sono già stati trattati a proposito del ricorso SO.
Il ZZ nelle sue censure tende poi a frammentare gli episodi di corruzione descritti al capo N della rubrica, polarizzando l'addebito di illogicità della motivazione della sentenza, sulla parte in cui avrebbe quantificato in buoni benzina del valore di 300.000 lire il prezzo dell'accordo con il IT. Si tratta di un evidente ed opportuno fraintendimento del senso della pronunzia impugnata, in quanto questa non assume affatto che di tale misura sia stata l'utilità economica sborsata, ma ricorda semplicemente che in tema di corruzione propria non si deve considerare l'adeguatezza della controprestazione.
Il ricorso del ZZ è dunque infondato.
8. Inammissibile è il ricorso del IT, nei cui confronti i reati sono stati dichiarati estinti per prescrizione, in quanto il ricorrente fa valere pretesi difetti di motivazione della sentenza impugnata.
9. ZZ, IG e IT devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali. IG e IT, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, vanno altresì condannati a versare ciascuno una somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in un milione di lire.
Il ZZ, nei cui confronti s'è costituita la Regione Piemonte, è tenuto, in ragione della sua soccombenza, a rifondere le spese da questa sostenuta che vengono liquidate nel dispositivo. Non può procedersi alla liquidazione delle spese processuali a favore del Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano stante l'assoluta genericità della redazione della nota spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di MM ID perché il reato ascrittogli è estinto per prescrizione. Annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di La CC SC, IN OV e SO RE, limitatamente al reato sub M/1 perché il fatto non sussiste;
rigetta nel resto il ricorso del SO.
Annulla l'impugnata sentenza nei confronti di LI SC e di SO GI in ordine ai reati sub N e P e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino;
rigetta nel resto il ricorso del LI.
Rigetta il ricorso di ZZ RL.
Dichiara inammissibili i ricorsi di IG IM e di IT OV.
Condanna il ZZ, il IG e il IT al pagamento in solido delle spese processuali nonché il IG e il IT al versamento ciascuno di lire un milione alla cassa delle ammende. Condanna il ZZ a rifondere alla parte civile Regione Piemonte le spese sostenute che liquida in lire 2.500.000 (di cui lire 2.000.000 per onorari) oltre IVA e CPA.
Dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione delle spese presentata dalla parte civile Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano, per genericità.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2000