Sentenza 5 giugno 1998
Massime • 1
Poiché la licenza per la vendita di armi ha carattere specifico, nel senso che abilita alla vendita di armi che - per rendere possibile un efficace controllo - vanno predeterminate quanto alla categoria e al numero (indicazioni che vanno riportate nella licenza stessa), la vendita di coltelli a scatto da parte di soggetto abilitato a vendere armi da sparo integra il reato di cui all'art. 695 cod. pen., non potendosi i primi far rientrare tra le seconde.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/06/1998, n. 9318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9318 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Torquato GEMELLI Presidente del 5.06.1998
1. Dott. Camillo LOSANA Consigliere SENTENZA
2. " Bruno ROSSI " N. 718
3. " Umberto GIORDANO " REGISTRO GENERALE
4. " Emilio GIRONI " N. 14903/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da NI TE, n. a Reggio Calabria l'1/11/45
avverso la sentenza emessa il 12/2/98 dalla Corte di appello di Catanzaro Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Giordano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Siniscalchi che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Osserva:
con sentenza in data 25/2/97 il Pretore di Crotone, ha dichiarato NI TE, titolare di una locale armeria, colpevole di violazione dell'art. 695 C.P. per avere posto in vendita senza licenza dell'Autorità trentuno coltelli a scatto (fatto accertato il 24 3/94) e con le attenuanti generiche l'ha condannata alla pena di due mesi di arresto e lire 200.000 di ammenda condizionalmente sospesa.
Proposto gravame dall'imputata, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Catanzaro, con sentenza in data 12/2/98. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la stessa NI, deducendo violazione di legge in punto sussistenza del reato sulla base dell'assunto che i suddetti coltelli a scatto, anche se non specificamente indicati nella licenza essendo in senso proprio, si dovevano fare rientrare tra quelle che era abilitata a vendere.
La doglianza è priva di giuridico fondamento e il ricorso deve quindi essere rigettato, con le conseguenze in ordine alle spese processuali previste dall'art.616 C.P.P. A norma dell'art.31 TULPS non si possono porre in ,vendita armi senza licenza del Questore, e l'art.47 del relativo regolamento (R.D. 635/1940) stabilisce che la domanda per ottenere tale autorizzazione deve tra l'altro contenere le "indicazioni relative alla quantità delle armi" e che queste indicazioni devono essere riportate nella licenza.
Se ne desume che la licenza ha carattere specifico, nel senso che abilita alla vendita di armi le quali, per rendere possibile un efficace controllo, vanno predeterminate quanto alla categoria e al numero (cfr., per ciò che riguarda il limite quantitativo, la sentenza di questa Sezione 5/11/93, Bonomo). E poiché la Corte di appello ha accertato che la NI, con la licenza rilasciatale dal Questore di Catanzaro il 25/1/84, era stata autorizzata a vendere solo armi da sparo e non anche armi bianche, del tutto correttamente è stata ritenuta nel caso di specie la violazione dell'art.695 C.P.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 1998