Sentenza 11 giugno 2009
Massime • 1
Ai fini della individuazione delle modalità di notificazione all'imputato, rilevano unicamente i fatti, comportamenti e dichiarazioni dello stesso intervenuti all'interno del medesimo procedimento, a nulla rilevando quelli maturati in procedimenti diversi. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto non rilevante, ai fini delle notifiche nel procedimento per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, l'allontanamento dell'imputato conseguente alla violazione della misura, sì da doversi escludere, per tale solo fatto, la possibilità di notifica mediante consegna al difensore in applicazione dell'art. 165 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2009, n. 27983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27983 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2009 |
Testo completo
279 83 /09 M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 11/06/2009
SENTENZA
N. 1787 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DE ROBERTO GIOVANNI PRESIDENTE
1. Dott.SERPICO FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 041428/2008 2. Dott. COLLA GIORGIO
3. Dott. FAZIO ANNA MARIA
4.Dott.CITTERIO CARLO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di PADOVA
nei confronti di:
1) SHERJA TAULANT N. IL 18/06/1974
avverso ORDINANZA del 09/10/2008
TRIBUNALE di PADOVA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
CITTERIO CARLO Fratice li per l'ammukamento lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
Jenta rinvio
Ritenuto in fatto
1. Procedendo per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari, secondo l'imputazione commesso dall'imputato in relazione a custodia cautelare domiciliare pendente in diverso procedimento, con ordinanza deliberata all'udienza del 9.10.2008 il Tribunale di Padova, preso atto che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato all'imputato presso il difensore ma senza un previo decreto di irreperibilità, dichiarava la nullità della notifica di tale avviso e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero. 2. Ricorre in Cassazione il locale procuratore della
Repubblica, deducendo l'abnormità dell'ordinanza in quanto la notificazione sarebbe invece stata eseguita ritualmente ai sensi dell'art. 165 c.p.p., trattandosi di imputato evaso e pertanto potendosi direttamente procedere alla notificazione presso il difensore senza necessità di alcun'altra ricerca o formalità. Il procuratore generale presso questa Corte ha presentato conclusioni scritte conformi, argomentando dell'abnormità del provvedimento e chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
Considerato in diritto
3. La preliminare questione di diritto devoluta a questa
Corte di legittimità è se sia o meno corretta la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 165 c.p.p. nei confronti dell'imputato evaso nella fattispecie dagli arresti domiciliari
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anche nel diverso ed autonomo procedimento penale che deve
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delibare la sussistenza del delitto di evasione.
La risposta è negativa.
Deve infatti ritenersi principio generale dell'ordinamento processualpenalistico che il regime delle notificazioni di un procedimento penale è connesso esclusivamente ai fatti, ai comportamenti, alle dichiarazioni pertinenti che si concretizzano solo all'interno di quel procedimento, a nulla
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rilevando fatti, comportamenti e dichiarazioni che si verificano e concretizzano in procedimenti diversi.
Il principio è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 1, sent. 10657 del 2 17.3.2005 in
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proc. El Fejji;
Sez. 5, sent. 3330 del 9.6 4.7.2000 in proc.
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Raffione Ortega) ed alla detenzione per altra causa (Sez. 6, sent. 3870 del 2.10.2008 28.1.2009 in proc. Scarlata;
Sez. 4,
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22.4.2008 in proc. Chioso) sent. 16431 del 14.2 ma con
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argomentazioni che, appunto, evidenziano una regola generale applicabile anche alle altre modalità di notificazione.
In definitiva, ogni fatto, comportamento, dichiarazione incidente sul regime delle notificazioni ha rilievo solo nell'ambito del procedimento in cui l'evento è intervenuto, anche perché intanto può darsi significato procedimentale ad uno di tali eventi in quanto la persona cui l'evento attribuito o attribuibile sia a conoscenza della pendenza specifica.
Così, nel caso di pendenza di una misura cautelare coercitiva l'eventuale evasione legittima la modalità di
notificazione disciplinata espressamente dall'art. 165 c.p.p. solo per i successivi atti del medesimo procedimento nel quale la misura cautelare è stata adottata.
Il procedimento per il delitto di evasione, invece, trae origine dalla sottrazione alla misura coercitiva pendente, ma costituisce procedimento del tutto autonomo e distinto rispetto a quello in cui la misura è stata adottata: un procedimento autonomo e distinto caratterizzato dall'assoluta autonomia del regime notificatorio.
Nel procedimento che deve delibare il reato di evasione,
in altri termini, l'allontanamento permanente costituisce nulla più che un fatto storico, una situazione che rileva per la valutazione di irreperibilità del soggetto, non tuttavia con una sorta di effetto automatico, e quindi rendendo superflui gli accertamenti di cui all'art. 159 c.p.p., bensì concorrendo alla giustificazione dell'apprezzamento di irreperibilità.
Questa ricostruzione non costituisce, come adombrato ricorrente parte pubblica, un'inutile e formalistica dalla duplicazione di ricerche, ma è coerente al principio generale
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dell'assoluta autonomia dei procedimenti;
la soluzione opposta, tra l'altro, imporrebbe un'altrimenti indispensabile
-paradossale ed infatti del tutto asistematica costante informazione sull'attualità dello status libertatis nel diverso procedimento.
Può da ultimo richiamarsi in senso conforme il precedente di Sez. 1, sent. 28996 del 28.6 16.7.2001 in proc.
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Donno che, pur non avendola affrontata espressamente nei termini proposti dal ricorrente, ha risolto implicitamente la medesima questione affermando che "risulta correttamente eseguita la notifica della sentenza secondo le forme dell'art. 159 c.p.p.
allorchè l'imputato si è volontariamente sottratto alla
possibilità di ricevere le comunicazioni per essere evaso dagli arresti domiciliari cui era sottoposto in altro procedimento". Il ricorso è pertanto manifestamente infondato, поп sussistendo alcuna abnormità del provvedimento ordinatorio impugnato, e va dichiarato inammissibile.
P.q.m.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11/ 6/ 2009.
Il Consigliere estensore
✓ Presidente
Giovanni de Carlo Citterio
carl TEs
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi
-8 LUG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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