Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/05/2003, n. 7778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7778 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE PUL NOME DEL POPOLO ITALIANO 07778/03 /1986 26/4 IA 5 R .P.R. TA . N DA - TRIBU D B EL ESENTE L. L SI D A B. SEN TE SUPREMA DI CASSAZIONE A T IA Oggetto 1 I TER 3 A 1 . N SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 5708/99 Presidente Cron. 12131 PAOLINI el. Consigliere Dott. Giovanni Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 27/09/02 Dott. Salvatore - Consigliere DI PALMA Dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Gosh sul ricorso proposto da: IMMOBILIARE SANTA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato FUSILLO ANTONIO, che la difende, giusto mandato a margine. - ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE II UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI MILANO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 2002 elettivamente 3398 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo -1- rappresenta e difende ope legis;
resistente avversO la sentenza n. 47/98 della Commissione regionale di MILANO, depositata iltributaria 24/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato ANTONIO FUSILLO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 死 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La IMMOBILIARE SANTA s.r.l., con atto del 20 giugno 1987, impugnò a' termini degli artt. 15 e ss. d.p.r. 26.X.1972 n.636 dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Milano, all'epoca operante, l'avviso di mora n.317396, notificatole il 25 maggio 1997, con il quale le era stato intimato il pagamento di imposta di ricchezza mobile e di imposta sulle società relative all'anno 1963, sostenendo, per suffragare 1'impugnativa, non aver titolo, per varie ragioni, l'amministrazione finanziaria a pretendere da essa deducente i tributi in questione. La commissione adita, con decisione n.14076/07/89 del 12 ottobre 1989, accolse il reclamo e dichiarò caducate per prescrizione le а ragioni vantate dalla p.a. intimata. д С Sull'appello del 2° Ufficio distrettuale II.DD. d: Milano, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, cui la vertenza era stata attribuita a mente dell'art. 72 d.lgs. 31.XII.1992 n.546, con sentenza del 24 marzo 1998, accolto il gravame e riformata la pronuncia del primo giudice, dall'appellata i tributi in dichiarò dovuti discussione. 3 La commissione tributaria regionale motivò la Jug considerando, testualmente, statuizione doversi rilevare come l'Avviso di Mora che ha 11 generato la presente contesa derivi dal mancato pagamento di una cartella esattoriale relativa all'iscrizione a ruolo di tributi a titolo definitivo а seguito di una decisione della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Milano non appellata"; soggiungendo, quindi, che "rilevata l'efficacia esecutiva dell'iscrizione a ruolo anche se contestata ed in pendenza di giudizio, caso in questione presso la Commissione Tributaria Centrale, visto che la Contribuente non aveva esperito, a propria tutela, l'azione da Col esercitare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 602/1973 presso la Direzione del D. P. R. Regionale delle Entrate per sospendere la riscossione del ruolo ....... constatatane pertanto la piena esecutività, а fronte del mancato pagamento della cartella esattoriale, appare assolutamente lecita l'emissione dell'Avviso di Mora e provato l'obbligo del suo pagamento”. L'IMMOBILIARE SANTA s.r.l. ricorre, con articolate censure, per la cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamata, assunta, 4 non notificata. Il Ministero dell'economia e delle finanze, cui il ricorso è stato notificato il 17 marzo 1999, nel mancato deposito di controricorso, ha versato nell'incarto processuale un c.d. "atto di Costituzione" datato 14 settembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE La IMMOBILIARE SANTA s.r.l. con il ricorso, deduce che la pronuncia nei termini illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia dovrebbe essere ravvisata passibile di cassazione siccome inficiata da "violazione e falsa applicazione dello art. 180 2 0 T.U. Imp. Dir. 29.1.1958 n. 645 in relazione 0/ all'art. 100 d.p.r. 20 settembre 1973 n.602 e all'art. 82 d.p.r. 29 settembre 1973 n.597 (e da) violazione e falsa applicazione dell'art. 2934 C.C.". eLa società ricorrente, più specificamente, nella sostanza, dopo aver analiticamente minuziosamente ricostruito le diverse tappe della ormai quasi quarantennale vertenza in atto fra essa deducente e l'amministrazione finanziaria con riguardo ai tributi in discussione, prospetta, in primo luogo, che la commissione anzidetta avrebbe 5 erroneamente ravvisato la bontà e l'esigibilità del credito erariale di cui allo avviso di mora menzionato in narrativa per non aver considerato che detto credito aveva il suo titolo in un avviso di accertamento divenuto definitivo, quanto meno dal 2 novembre 1973, sicchè, a mente dell'art. 180 d.p.r. 29.1.1958 n.645, "applicabile ai tributi soppressi (dalla normativa di riforma tributaria correlata alla L.
8.X.1971 n.825) in virtù dell'art. 82 del d.p.r. 597/73, dichiarato in vigore dall'art. 100, 2° comma, del d.p.r. 29 settembre 1973 n.602 nel testo in vigore dal 1° gennaio 1974 al 5 marzo 1976 (epoca che rileva nel Cyph caso di specie)", avrebbe dovuto essere iscritto a ruolo", a pena di decadenza, entro il 31 dicembre cui del secondo anno successivo a quello in \'accertamento predetto) e(ra) divenuto definitivo"; che, non essendo intervenuta la relativa iscrizione a ruolo entro il termine cennato, scaduto il 31 dicembre 1975, ed essendo stata realizzata detta iscrizione soltanto il 15 novembre 1983, le ragioni ex adverso vantate avrebbero dovuto essere riscontrate caducate per decadenza. La società summenzionata, di poi, sulla 6 premessa che, avendo essa, а suo tempo, impugnato in sede giurisdizionale l'avviso di accertamento concernente i tributi in contestazione, ed essendo stato disatteso il suo reclamo da decisione della Commissione distrettuale delle imposte di Milano in data 28 marzo 1972, passata in giudicato, "quand' anche si volesse considerare l'aspetto prescrizionale del termine, si dovrebbe pervenire all'ineluttabile conclusione che, trascorsi 11 anni dalla pubblicazione della decisione" surrichiamata, alla quale è scaturita la iscrizione a ruolo de quo agitur (risalente, come detto, al 15 novembre 1983), qualsiasi diritto della finanza in ordine alla riscossione del tributo stesso ė irrimediabilmente prescritto per il decorso del termine di cui all'art. 2934 c.c.". La censura non coglie nel segno perché non investe, in nessun modo, la ratio decidendi cui risulta ancorato il dictum della sentenza qui revocata in discussione. La commissione tributaria regionale lombarda, di vero, giusta quanto evidenziato in narrativa, ha basato la sua contestata pronuncia, sanzionante l'esigibilità del credito erariale documentato dall'avviso di mora di cui è causa, sul rilievo che 7 tale atto impositivo "deriva dal mancato pagamento di una cartella esattoriale relativa alla iscrizione a ruolo di tributi a titolo definitivo a seguito di una decisione della Commissione Tributaria di Secondo grado di Milano in data 4 marzo 1986 non appellata". La ricorrente non muove critiche di alcun genere al rilievo considerato nel quale viene enunciata la ragione fondamentale adotta dal giudice del merito a supporto della propria decisione, e ciò e sufficiente a rendere tale decisione intangibile e comporta l'irrilevanza di tutte le deduzioni articolate nel ricorso per censurarla. Corollario di quanto sopra è che il delibato gravame deve essere disatteso. La p.a. intimata non ha svolto attività processuale rilevante, e, quindi, non Depositata in Cancelleria si deve oggi, li 19 MAG. 2003 provvedere su sue spese. A M E R IL CANCELLIERE C1 P U S
P.Q.M.
Gina Casoli La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di IL RELATORE17 Porkami, cassazione il 27 settembre 2002. IL PRESIDENTE stan мышлен 8