Sentenza 15 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
I T A R 7 T . 1 T S I 3 R G . A ' E M L R IN NOME DEL POPOLO2 6 /02 7 L REPUBBLICA ITALIANA 6 E A 9 D D 1 - I E 5 S - T 3 N N E E E S S G A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I E G Oggetto " A E L SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 9837/99 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere Dott. Ugo VITRONE Cron.5413 Dott. Mario Rosario MORELLI · Consigliere Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud. 08/11/2001 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IO NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso l'avvocato ALBERICI RAFFAELE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARATTONI ANGELO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI GARGNANO;
- intimato avverso la sentenza n. 45/99 della Pretura di SALO', 2001 depositata il 09/03/99; 2286 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell' 08/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso in data 3.10.1997 IO EL proponeva opposizione avverso i verbali di contravven- zione nn 1338 e 1339 del 1997 emessi dal Comune di Car- gnano per avere, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, violato il disposto dell'art. 7 C.d.S. Assumeva il ricorrente che i fatti ascrittigli era- no inesistenti e che comunque il verbale n 1339 era ny nullo in quanto non gli era stato notificato. Rilevava altresì che la infrazione di cui al verba- le n 1339 non gli era stata comunicata contestualmente alla prima per mero spirito vessatorio del p.u. proce- dente e non per la necessità di effettuare rilievi. Costituitosi in giudizio il Comune di Cargnano con- testava le argomentazioni svolte dal ricorrente e ne chiedeva la reiezione. Con sentenza in data 8.3.1999 il PR di Brescia -sezione distaccata di Salò- respingeva l'opposizione. Per la cassazione della sentenza del PR propo- 2 ne ricorso fondato su cinque motivi IO EL. Non svolge attività difensiva il Comune di Cargna- no. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamen- ta violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. Assume che nella specie le dichiarazioni rese in udienza dal p.u. accertatore non hanno efficacia di prova fino a querela di falso, posto che lo stesso ha riferito apprezzamenti personali e non fatti. Invero la segnaletica orizzontale cui il p.u. ha fatto cenno oltre ad essere apposta al contrario, ri- spetto al senso di marcia e di lettura del ricorrente, LA non è visibile se non dopo essersi immessi nell'incro- cio ed impegnato lo stesso. Pertanto il fatto che tale segnaletica indicasse un segnale di stop comporta necessariamente una valutazio- ne della sua intellegibilità, con riferimento a quelle situazioni e all'attenzione possibile da parte del con- ducente. Dalle fotografie prodotte dalle parti emerge che la segnaletica orizzontale era contraddittoria così da le- gittimare l'impressione di un doppio senso di marcia, in ciascuna delle due carreggiate, lungo il parcheggio e quindi anche nella carregiata sinistra della piazza. 3 Non avendo le dichiarazioni del p.u. efficacia di piena prova i fatti addotti dal ricorrente, adeguata- mente provati con l'istruttoria richiesta e negata dal PR, avrebbero consentito al giudicante una cogni- zione piena dei luoghi. Con il motivo testè riassunto il ricorrente pone sostanzialmente due censure, relative rispettivamente: a) alla validità di prova fino a querela di falso delle dichiarazioni rese dal p.u.; b) alla mancata ammissione dei richiesti mezzi di prova da parte del giudice di merito. Entrambe le consure sono inammissibili. Invero riguardo alla prima censura si Osserva che dalle dichiarazioni rese dal verbalizzante, riportate virgolettate nel ricorso dal EL si evince al- l'evidenza che il p.u. ha riferito fatti e non valuta- zioni dei fatti, posto che dichiarare che su una strada è apposta segnaletica orizzontale, indicante segnale di stop, costituisce indicazione di un fatto così come in- dicazione di un fatto è la precisazione relativa alla divisione di una strada in due distinte carreggiate. Altra cosa è al contrario assumere che un segnale non sia visibile ma l'accertamento della visibilità di un segnale costituisce accertamento di fatto non dedu- cibile nel giudizio di cassazione. 4 La prima censura va quindi disattesa. Inammissibile è poi la seconda censura considerato che il ricorrente, in violazione del principio di auto- sufficienza del ricorso, ha omesso di riportare nel ri- corso stesso la prova richiesta e non ammessa talchè la Corte non è in grado, non potendo esaminare gli atti, di accertare l'effettiva rilevanza, ai fini del decide- re, della prova in questione. Il primo motivo va quindi interamente respinto. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per travisamento dei fatti e insuffi- ciente motivazione. Rileva il EL che la sanzione irrogata è fon- data su motivazione errata о insufficiente perchè ca- rente del necessario accertamento del numero di corsie presenti in ciascuna carreggiata. Circostanza questa sulla quale il PR non si è soffermato. Inoltre l'ordinanza ingiunzione emessa in difetto di prove sufficienti e di contestazione immediata del- l'infrazione, senza l'indicazione dei motivi che hanno determinato la mancata contestazione, è nulla. Anche il secondo motivo è articolato in due censure che vanno partitamente esaminate. Riguardo alla prima censura si Osserva che il Pre- 5 tore ha accertato che l'accesso sulla parte sinistra della strada per chi guarda in alto la fotografia pro- dotta in giudizio è vietato per cui irrilevante era la tesi del ricorrente di poter accedere comunque sulla strada, in quanto divisa in due carreggiate. Accertato in fatto l'esistenza del senso vietato, inutile risultava ogni ulteriore accertamento in ordine al numero di corsie esistenti sulla strada posto che la strada non era transitabile nel senso percorso dal EL. La censura è quindi infondata. Inammissibile è invece la seconda censura posto che nella specie è stato impugnato il verbale di contesta- zione dell'infrazione e non l'ordinanza ingiunzione, che non risulta sia state emessa. Anche il secodo motivo va pertanto respinto. Con il terzo motivo il ricorrente deduce contrad- dittorietà e difetto di motivazione. Assume che i documenti prodotti non attestano che l'accesso nella parte sinistra della piazza sia vietato da apposita segnaletica. Infatti i segnali orizzontali di stop sono due e per di più in contrasto fra loro. Qualora il PR avesse dato accesso all'istrut- toria sarebbe rimasto chiarito che il EL non ha 6 posto in atto alcuna manovra pericolosa, considerato che erano assenti segnali verticali che vietavano la svolta a sinistra, che erano assenti segnali orizzonta- li all'imbocco della strada ed erano altresì assenti segnali direzionali che dessero indicazioni sul modo in cui fosse regolata la circolazione nelle carreggiate fiancheggianti piazza V.Veneto. Il motivo è inammissible in quanto propone questio- ni di mero fatto e in quanto non è riportata nel ricor- so la prova articolata avanti al PR. Con il quarto motivo di cassazione il ricorrente assume che il PR ha erroneamente ritenuto infonda- to l'assunto del EL secondo il quale questi non si sarebbe mai immesso in via Parrochhia ma nel suo passo carraio, in quanto dalle fotografie risultava in termini chiari il divieto di accesso e che l'accesso al passo carraio era posto dopo il segnale. Essendo stata contestata la planimetria, lo stato effettivo dei luoghi andava verificato. I l PR inoltre ha ritenuto sufficiente la se- gnaletica orizzontale in contrasto con la giurispruden- za della Corte di Cassazione. Il motivo è inammissibile in quanto con lo stesso il ricorrente propone anche in questo caso censure di merito, non considerando che, contrariamente a quanto 7 da lui evidentemente ritenuto, il giudizio di legitti- mità non è un terzo grado di merito. In particolare va rilevato che ben può il pretore desumere elementi di giudizio da fotografie versate in atti dalle parti, mentre per quanto attiene alla segna- letica orizzontale va rilevato che il PR, in ini- desumendolo dal verba- zio di motivazione, ha ritenuto, che i divieti fossero regolar- le di contravvenzione, mente segnalati talchè affermare il contrario comporta un accertamento in fatto non ammesso nel giudizio di legittimità. Infine con il quinto ed ultimo motivo il ricorrente impugna la sentenza del PR per errata applicazione di legge. Rileva che non essendo stata immediatamente conte- stata l'infrazione il PR avrebbe dovuto procedere ad un'istruttoria accurata, riscontrando con cautela i fatti indicati dal verbalizzante con oggettivi riscon- tri istruttori. Anche il quinto motivo è infondato. Invero il PR ha esaurientemente valutato i fatti di causa dandone conto nella sua motivazione tal- chè le censure mosse dal ricorrente si sostanziano solo in una diversa visione dei fatti che non può in nessun caso determinare la cassazione dell'impugnata sentenza. 8 Il ricorso va pertanto totalmente respinto. Nulla spese non avendo il Comune svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 8.novembre.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Mario Adamo Roparis be umisПорегіо Mario Mania IL CANCELLIERE Andrea Rianchi il 15 FEB 2002 ILGANCELL E N A IO L L Z E A D R T 9 IS " . 7 G 1 T 3 E R . R 'A N L A L 7 D E 6 9 D E 1 T I - N -5 S E N 3 S E E E S " G I G A E L 9