Sentenza 3 febbraio 2006
Massime • 1
La presunzione di minore età, stabilita dall'art. 8, comma secondo, d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, non ricorre quando, all'esito di accertamenti radiografici, sia superata ogni incertezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/02/2006, n. 8164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8164 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 03/02/2006
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 198
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 45163/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
IC KR, n. a Padova il 27/02/1992;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del Tribunale dei Minorenni di Venezia in data 09/11/2005 che rigettava la richiesta di riesame dell'ordinanza in data 25.10.2005 con la quale il G.I.P. presso il Tribunale dei Minorenni della stessa città ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del minorenne;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto proc. Gen. Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
IC IA propone ricorso per Cassazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe con il quale il Tribunale dei Minorenne di Venezia, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse dello stesso nei confronti della ordinanza in data 25/10/2005 con la quale il G.I.P. presso lo stesso Tribunale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del minore. Il Tribunale escludeva la fondatezza della questione sollevata dalla difesa in merito alla non imputabilità del IC, asseritamene infraquattordicenne all'epoca del fatto, sul rilievo che gli esami svolti (radiologici, auxologici) nonché la visita medica effettuata al momento dell'ingresso nell'istituto di pena non presentavano elementi di incertezza sull'età dell'indagato e non venivano posti in dubbio dalla documentazione prodotta in fotocopia (passaporto e cartelle cliniche relative al ricovero per parto dell'asserita madre del IC).
Con il ricorso in esame viene riproposta la questione della mancanza di imputabilità del IC, sostenendosi l'insufficienza della radiografia del polso ai fini dell'accertamento dell'età, in base valla considerazione che sarebbe ormai scientificamente accertata l'influenza dei fattori razziali in questo tipo di indagine, con riferimento anche alla razza semita di appartenenza del minore. Si sottolinea inoltre l'erroneità della decisione che aveva negato valenza probatoria ai documenti anagrafici ed alle cartelle cliniche prodotte.
Il ricorso è infondato.
Come è noto, al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 8, comma 1, impone al Giudice di disporre perizia, anche di ufficio, quando vi sia incertezza sulla minore età dell'imputato e prevede inoltrerai comma 2, che, nel caso in cui le incertezze permangono, il Giudice deve presumere la minore età.
Tale disposizione costituisce un'applicazione del generale principio del favor rei cosicché, in particolare, è stato ritenuto (Cass., Sez. 5^, 21 settembre 2004, Jankovic) che l'obbligo di disporre gli accertamenti peritali, nel caso di dubbio sull'età, sussiste anche in sede di istanza di revoca della misura cautelare, come precisato dell'art. 299 cod. proc. pen., comma 4 ter, secondo il quale il Giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti "su altre condizioni o qualità personali dell'imputato". Per quanto qui interessa, non è quindi dubitabile, in linea generale, che, ove non ricorrano, a seguito degli accertamenti ragiografici, situazioni di incertezza, non è operante la presunzione della minore età, di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, art. 8, comma 2. In tal senso è stato ritenuto (v. Cass., Sez. 4^, 09/07/2003, Assan) che, in tema di accertamento circa l'età di un soggetto non è operante la presunzione della minore età, di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, art. 8, comma 2, nel caso in cui, a fronte dell'esito inequivocabile di accertamenti ragiografici compatibili con una età di almeno diciotto anni, il soggetto interessato abbia prodotto documentazione di identità priva di qualsiasi autenticità e sicura riferibilità al soggetto stesso, poiché siffatta produzione non può generare dubbi sulla minore età.
Nella specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della richiamata disciplina e ha ritenuto, con motivazione logica e ineccepibile, l'inidoneità della documentazione prodotta in fotocopia (estratto atto di nascita, fotocopie delle cartelle cliniche relative al ricovero per parto dell'asserita madre, passaporto croato) a contrastare gli esiti univoci degli accertamenti medici, che deponevano senza incertezze per un'età maggiore di quattordici anni, valutata addirittura tra i sedici e i diciassette anni.
L'applicazione della disciplina di settore è stata, dunque, corretta e la motivazione adeguata ai fatti esaminati, e pertanto le censure rivolte al provvedimento risultano infondate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
la Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 23, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2006