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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1408/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4423/2020 depositato il 16/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1939/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 25/10/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180012463978000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dei giorni 9 luglio/25 ottobre 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento rigettò il ricorso proposto da Ricorrente_1, titolare dell'omonima impresa, avverso la cartella di pagamento notificatale da RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. relativamente a tributi erariali dovuti per l'anno d'imposta 2015.
La Forza ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame.
Indi, disposta dapprima la sospensione del giudizio ex art. 1 co. 236 della legge n. 197 del 2022 e quindi la sua prosecuzione, all'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che, nelle more del giudizio, l'appellante ha aderito alla c.d.
“rottamazione quater”, prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, della legge n. 197/2022, e ha provveduto nei termini stabiliti al pagamento delle prime due rate, con scadenza al 31 ottobre e al 30 novembre 2023, di quanto complessivamente dovuto.
Ai sensi del predetto art.1, co. 236, secondo periodo, sul quale è intervenuto, con norma di interpretazione autentica, l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del
2025, secondo cui “ Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio ….” deve essere, di conseguenza, dichiarata l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione tra le parti anche delle spese di questo secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1939/19 dei giorni 9 luglio/25 ottobre 2019, appellata da Ricorrente_1, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa interamente tra le parti anche le spese di questo secondo grado.
Palermo, 19 gennaio 2026 Il Presidente est.
ON NO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOVARA ANTONIO, Presidente e Relatore
MATTARELLA BERNARDO, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4423/2020 depositato il 16/07/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1939/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 2
e pubblicata il 25/10/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120180012463978000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dei giorni 9 luglio/25 ottobre 2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento rigettò il ricorso proposto da Ricorrente_1, titolare dell'omonima impresa, avverso la cartella di pagamento notificatale da RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. relativamente a tributi erariali dovuti per l'anno d'imposta 2015.
La Forza ha proposto appello, chiedendo la riforma della pronuncia di primo grado.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Agrigento, ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto del gravame.
Indi, disposta dapprima la sospensione del giudizio ex art. 1 co. 236 della legge n. 197 del 2022 e quindi la sua prosecuzione, all'udienza del 19 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta risulta che, nelle more del giudizio, l'appellante ha aderito alla c.d.
“rottamazione quater”, prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, della legge n. 197/2022, e ha provveduto nei termini stabiliti al pagamento delle prime due rate, con scadenza al 31 ottobre e al 30 novembre 2023, di quanto complessivamente dovuto.
Ai sensi del predetto art.1, co. 236, secondo periodo, sul quale è intervenuto, con norma di interpretazione autentica, l'art. 12-bis del D.L. 17 giugno 2025 n. 84, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del
2025, secondo cui “ Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n.202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n.15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio ….” deve essere, di conseguenza, dichiarata l'estinzione del giudizio, con integrale compensazione tra le parti anche delle spese di questo secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Prima Sezione, in riforma della sentenza della
Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 1939/19 dei giorni 9 luglio/25 ottobre 2019, appellata da Ricorrente_1, dichiara l'estinzione del giudizio e compensa interamente tra le parti anche le spese di questo secondo grado.
Palermo, 19 gennaio 2026 Il Presidente est.
ON NO