Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
Se il conduttore muta l'uso pattuito dell'immobile e il locatore non esercita l'azione di risoluzione entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza (come previsto dall'art. 80 legge 27.7.1978, n.392, primo comma), il silenzio del locatore viene interpretato come implicito consenso al mutamento d'uso, con effetti novativi del precedente rapporto ed applicazione ad esso del regime giuridico corrispondente all'uso effettivo, con decorrenza dalla scadenza del termine per proporre l'azione di risoluzione.
Commentario • 1
- 1. Locale commerciale trasformato in abitazione: come può reagire il locatore?Giuseppe Bordolli · https://www.diritto.it/ · 19 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/06/2002, n. 9356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9356 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. G. BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CASTAGNO 80, presso lo studio dell'avvocato SERGIO BELTRANI, difeso dagli avvocati BRUNO RUSSO DE LUCA, ALFREDO MESSINA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER EL, elettivamente domiciliato in ROMA, presso CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati COSTANTINO MONTESANTO, con studio in 84010 CETARA (Salerno), VIA GROTTA N. 10, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.401/99 del Tribunale di SALERNO, Sezione Prima Civile emessa il 24/3/1999, depositata il 20/04/99; RG. 2020/95, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. AE CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI AE intimava a Senatore GA licenza per finita locazione da immobile da usare come sartoria e contestualmente lo citava per la convalida innanzi al pretore di Cava dei Tirreni;
deduceva che il conduttore aveva cessato l'attività ed in conseguenza di ciò il contratto era "trasmigrato" dal regime privilegiato a quello codicistico.
L'intimato compariva e si opponeva, sostenendo - tra l'altro - che la domanda era improcedibile in quanto occorreva prima accertare il mutamento di uso con lo speciale rito previsto dalla L. 392/1978. Il pretore dichiarava che la locazione era cessata il 31.8.1995 e condannava il conduttore a rilasciare l'immobile per tale data. Il tribunale di Salerno, con sentenza resa il 24.3.1999, rigettava l'appello proposto dal conduttore, considerando che dalle risultanze processuali emergeva che l'immobile era stato adibito ad uso diverso da quello per il quale era stato locato (sartoria); che il locatore non aveva esercitato l'azione di risoluzione ex art. 80 L. 392/1978 ed aveva con questo manifestato per "facta concludentia" l'intenzione di accettare la nuova destinazione;
che il regime corrispondente era quello codicistico, con la conseguenza che la locazione era cessata nella data individuata dal primo giudice.
Avverso tale sentenza il Senatore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria;
l'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 80 L. 392/1978 in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.; sostiene che i giudici di merito avrebbero dovuto rigettare la domanda, atteso che all'atto in cui è stata intimata la disdetta per finita locazione era ancora in corso la proroga del contratto derivante dalla legge sopra menzionata;
spiega che, qualora si verifichi mutamento dell'uso convenuto, il regime corrispondente al nuovo uso spiega effetti "ex nunc" e non "ex tunc", con la conseguenza che il locatore, il quale non abbia chiesto la risoluzione del contratto a norma dell'art. 80 L. 392/1978, non può pretendere che sia dichiarata cessata la locazione in base al nuovo regime quando sia ancora in corso la proroga maturata con quello precedente.
Il motivo non può essere accolto.
La tesi sostenuta dal ricorrente contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, se il conduttore muta l'uso convenuto ed il locatore non esercita l'azione di risoluzione a norma dell'art. 80 L. 392/1978 entro tre mesi da quando ne è venuto a conoscenza,
nasce tra le parti un nuovo rapporto locatizio soggetto al regime corrispondente all'uso effettivo con decorrenza dal momento in cui viene a scadenza il termine per la proposizione dell'azione di risoluzione (Cass.
2.4.1997 n. 2868; Cass. 13.3.1998 n. 2745; Cass.
7.7.1997 n. 6145 in motivazione). Come è stato chiarito, nel quadro di una concezione volontaristica, il silenzio del locatore consapevole del mutamento deve essere interpretato come implicita adesione con effetti novativi del precedente rapporto ed applicazione del diverso regime (nella specie quello codicistico in luogo di quello speciale) dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'azione di risoluzione. Non può trovare neppure accoglimento il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di ultrapetizione per avere i giudici di appello deciso sulla base della "trasmigrazione" del contratto nel regime codicistico, mai dedotta e carente di prova.
Dall'esame diretto degli atti, reso possibile dal tipo di vizio denunciato, risulta la puntuale deduzione della "trasmigrazione" (v. intimazione di licenza per finita locazione), mentre i limiti del giudizio di legittimità impediscono la rivalutazione della prova. È infine infondato il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione del rito speciale, essendo pacifica giurisprudenza di questa Corte che l'omesso mutamento del rito può spiegare effetti invalidanti solo se abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti di difesa o sul regime delle prove (ex plurimis Cass. 26.4.1999 n. 4159;
Cass. 13.10.1992 n. 11148); il che non viene dedotto nella specie. In conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in Euro 66,00 oltre onorari liquidati in Euro 1200,00. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione il 29 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002