Sentenza 7 gennaio 2002
Massime • 1
Nell'affitto di fondi rustici, la sostituzione del conduttore senza il consenso del locatore costituisce violazione dell'obbligo di eseguire fedelmente il contratto, sì che ben può essere valutata come causa di risoluzione di questo, essendo a tal fine necessario che vi sia un distacco definitivo del conduttore dal fondo, con la cessazione della sua effettiva ed abituale presenza su di esso e della prestazione del suo lavoro, nemmeno sotto forma di direzione dell'azienda agricola (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui era stato accertato dal giudice di merito l'inequivoca esistenza di uno scambio tra conduttori dei rispettivi fondi, nonché di un accordo volto ad attuare uno scambio di prodotti dei fondi stessi, il tutto in violazione dell'art. 21 della legge 203/1982).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - est. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EM GI, AT EL, elettivamente domiciliati in Roma, via Arezzo n. 54, presso l'avv. Flaviano Mindopi, che li difende unitamente all'avv. Angelo Villini, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ST TT, elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 162, presso l'avv. Lucia P. Scalone, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Alessandro Furnari, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione specializzata agraria, n. 726/98 del 4 - 24 dicembre 1998 (R.G. 468/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 settembre 2001 dal Relatore Cons. Dott. Donato Calabrese;
Udito l'avv. F. Mindopi per i ricorrenti e l'avv. L. Scalone per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 6 ottobre 1997 ST TT conveniva in giudizio, innanzi al tribunale di Mantova, sezione specializzata agraria, EM GI e AT EL perché, da un lato, fosse accertata l'esistenza, tra esso concludente e EM EL, relativamente un fondo in Bossico di proprietà del EM, di un contratto di affitto agrario con decorrenza dal 10 novembre 1990 avente durata quindicennale, dall'altro, il AT fosse condannato all'immediato rilascio del fondo in discussione in favore di esso concludente, da ultimo, il EM fosse condannato al risarcimento dei danni tutti patiti da esso ST per la perdita del godimento del fondo a far data dal 10 novembre 1996 (danni da liquidare in misura pari al rendimento netto di detto terreno, sulla base delle colture normalmente praticate, tenuto conto del contributo comunitario). Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alle avverse pretese, deducendone la infondatezza.
Il AT, in particolare, eccepiva la improponibilità della domanda e, comunque, la propria carenza di legittimazione passiva, atteso che aveva conseguito la detenzione dei terreni oggetto di controversia in forza di contratto stipulato con il proprietario degli stessi, EM GI, in data 6 settembre 1996. Il EM, per suo conto, faceva presente che la cessione, per l'annata agraria 1996, da parte dello ST del fondo da lui condotto in affitto e oggetto di controversia, in favore di certo NC UI - che, a sua volta, aveva concesso allo ST il godimento di altro fondo nella sua disponibilità - costituiva fatto estintivo del rapporto di affitto in essere tra esso EM e lo ST.
Esponeva ancora il EM che il canone di affitto era stato a lui corrisposto dal NC e che lo stesso, con dichiarazione 18 ottobre 1996, aveva rilasciato il fondo stesso nella piena disponibilità di esso concludente.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 23 gennaio - 20 marzo 1998 rigettava le domande attrici, compensate tra le parti le spese di causa.
Gravata tale pronunzia dal soccombente ST la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, con sentenza 4 - 24 dicembre 1998, definitivamente pronunziando nei rapporti tra ST TT e AT EL e non definitivamente pronunciando nei rapporti tra ST TT e EM GI, così provvedeva:
in riforma della decisione 23 gennaio - 20 marzo 1998 del tribunale di Mantova, sezione specializzata agraria, dichiara l'esistenza ed efficacia, con decorrenza dall'11 novembre 1990, del contratto di affitto tra ST TT e EM GI, per la durata prevista dall'art. 1, l. 3 maggio 1982, n. 203, avente ad oggetto il terreno in comune di Bozzolo partita 3274, foglio 1, mappali 89, 90 e 92;
condanna AT EL al rilascio del fondo predetto nella piena disponibilità di ST TT;
condanna EM GI a rifondere a ST TT i danni derivati dalla perdita di godimento del fondo a far data dal 10 novembre 1996, da liquidarsi in prosieguo di causa;
dichiara compensate tra ST TT e AT EL le spese dell'intero giudizio;
rimette la statuizione sulle spese al definitivo nei rapporti tra lo ST e il EM, provvedendo come da separata ordinanza per l'ulteriore corso.
Per la cassazione di tale pronunzia hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, EM GI e AT EL. Resiste con controricorso illustrato da memoria ST TT. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deduce, in limine, parte contoricorrente che il proposto ricorso è inammissibile, atteso che lo stesso è stato notificato ad esso ST nel domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Mario PASINI in Mantova e non nel domicilio eletto da esso ST per il giudizio di appello e, in particolare, presso l'avv. Romano MANFREDI di Brescia.
Osserva, infatti, parte controricorrente che secondo l'orientamento della Sezioni Unite di questa Corte regolatrice la notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso il domicilio eletto per il primo grado del giudizio deve qualificarsi inesistente, con la conseguenza che la stessa non può essere sanata attraverso la costituzione del controricorrente o mediante la applicazione dell'art. 291 c.p.c.
2. L'eccezione, infondata, deve disattendersi.
L'art. 330, comma 1, c.p.c. prevede, espressamente, che ove nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato.
Altrimenti, prevede sempre lo stesso art. 330, comma 1, c.p.c., l'impugnazione "si notifica presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio", e i detti luoghi sono indicati, dalla norma positiva, in via alternativa tra di loro (cfr. Cass. 25 maggio 1999, n. 5964, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 3 aprile 1980, n. 2152). Pacifico quanto precede, si osserva che nella specie, come risulta dagli atti di causa, il cui diretto esame è consentito a questa Corte, essendo dedotto un error in procedendo:
- la sentenza in questa sede gravata non è stata notificata (ed è, quindi, mancata la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio a norma dell'art. 330, comma 1, prima parte, c.p.c.);
- nel corso del giudizio di secondo grado ST TT era rappresentato e difeso sia dall'avv. Mario PASINI di Mantova, sia dall'avv. Romano MANFREDI di Brescia, presso il quale aveva eletto domicilio;
- il ricorso per cassazione è stato notificato allo ST presso uno dei suoi procuratori e difensori, avv. Mario PASINI di Mantova.
Non controverso quanto precede è palese che la dedotta inesistenza della notificazione non sussiste, atteso che correttamente il ricorso è stato notificato allo ST presso uno dei suoi procuratori ancorché non domiciliatario nel giudizio di secondo grado, in puntuale applicazione della previsione di cui al più volte ricordato art. 330 c.p.c. Anche a prescindere da quanto precede, inoltre, non può tacersi che nella specie - diversamente rispetto alle ipotesi tenute presenti nella giurisprudenza richiamata dalla difesa del controricorrente - esisteva uno stretto collegamento, relativamente al giudizio di appello, tra lo ST e l'avv. PASINI.
Quest'ultimo, infatti, rappresentava e difendeva lo ST proprio nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata in questa sede per cui sussisteva, eventualmente, una ipotesi di "nullità" e non di "inesistenza" della notificazione del ricorso (presso il PASINI, anziché presso l'altro procuratore domiciliatario), nullità certamente sanata dalla avvenuta notificazione del controricorso ad istanza dello ST prima della scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c.
3. I giudici del merito, richiamata la ratio del divieto posto dall'art. 21, l. 3 maggio 1982, n. 203, di stipulare contratti di subaffitto o subconcessione di fondi rustici, e ricordati alcuni precedenti giurisprudenziali di questa Corte regolatrice, hanno escluso che nella specie lo ST abbia violato tale disposizione sulla base del seguente iter argomentativo:
- "effettivamente dalle dichiarazioni rese da NC UI ... risulta che l'accordo tra i due (id est tra il NC e lo ST) era limitato allo scambio dei rispettivi fondi, di uguale superficie, per il periodo marzo - ottobre 1996, finalizzato allo scambio dei prodotti relativi (pomodori e mais) normalmente praticati per esigenze colturali";
- "che nell'ambito di tale accordo il PE (recte: il NC) aveva provveduto ad eseguire sul fondo condotto dallo ST tutti i lavori necessari alla preparazione del terreno, alla semina e alla raccolta del mais";
- "mentre l'affittuario (ST) aveva provveduto alla irrigazione, alle operazioni di aratura e strippatura, che non vi era stato, quindi, un totale distacco neppure temporaneo dell'affittuario, ne' tantomeno un abbandono da parte dello stesso, della gestione del fondo di cui aveva continuato a occuparsi con il compimento di attività tutt'altro che secondarie, provvedendo altresì a regolarmente corrispondere il canone al proprietario";
- "si tratta di risultanze che in modo equivoco consentono di ricondurre l'accordo ... nell'ambito di una forma di cooperazione funzionale a normali esigenze colturali per modo da escludere che esso possa in concreto integrare la violazione del divieto di cui all'art. 21 della legge n. 203 del 1982".
4. Con il primo motivo i ricorrenti censurano tali proposizioni denunziando "nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'art. 21 legge n. 203 del 1982", nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, che si risolve in un vizio logico, che inficia il criterio di valutazione dei giudici del gravame", tenuto presente che la corte di appello di Brescia "ha malamente ritenuto che l'intervento occasionale dello ST sui terreni de quibus, consistiti in modesti lavori di strippatura, potessero essere considerati indicativi della più pregnante attività di gestione in comune con il NC del terreno in questione" (primo motivo).
5. Il motivo è fondato, e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono.
In caso di affitto di fondi rustici a conduttore coltivare diretto, quest'ultimo "può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività connesse di cui all'art. 2135 del codice civile, anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità" (cfr., art. 10, comma 1, l. il febbraio 1971, n. 11) .
Ciò importa, pacifico che sono "piccoli imprenditori, i coltivatori diretti del fondo" (cfr. art. 2083 c.c.), che compete in via esclusiva all'affittuario la "gestione" del fondo, cioè la scelta delle strategie aziendali.
Quanto precede è talmente incontroverso che l'affittuario può "partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni, che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli" e sono, all'estremo, "nulle le clausole contenute in contratti individuali o collettivi, o capitolati, che comunque limitino i poteri riconosciuti all'affittuario nei precedenti commi nonché i suoi poteri relativi alla disponibilità dei prodotti" (così, testualmente, l'art. 10, commi 2 e 3, della ricordata l. n. il del 1971)
Coordinando tali disposizioni con il divieto posto dall'art. 21, l. 3 maggio 1982, n. 203, di "contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici", è palese che in tanto sussiste la violazione di tale, ultima, disposizione, in quanto, relativamente a un certo fondo condotto in affitto, il conduttore abdichi, in favore di un terzo, ai "poteri" lui garantiti ex lege e assolutamente indisponibili, anche quanto ai prodotti.
Se, infatti, da un lato, l'affittuario può partecipare "ad organismi associativi" anche "per la conduzione" e "la coltivazione" del fondo, deve escludersi, contemporaneamente, che lo stesso possa, nei confronti del fondo in affitto, abdicare alla qualità di "conduttore", titolare della relativa "gestione", per esplicare, nei riguardi del fondo stesso, mere attività materiali, riconducibili tra le attribuzioni del mero salariato agricolo, con trasferimento a terzi dei poteri di "gestione", quanto alla conduzione del fondo. Quanto precede trova conforto nella stessa giurisprudenza di questa Corte invocata dalla sentenza in questa sede gravata a fondamento della conclusione raggiunta.
Le pronunzie ivi ricordate, infatti, sono state tutte emesse in fattispecie nelle quali l'affittuario non aveva dismesso, in favore di un terzo, le proprie prerogative di "imprenditore", avendo, in un caso, "associato a sè altro soggetto per integrare la sua capacità lavorativa" (Cass. 11 aprile 1995, n. 4151), nell'altro, affidato ad un "limitate" operazioni di coltura del fondo (Cass. 6 febbraio 1987, n. 1024). Nella specie, per contro, è stato accertato, da un lato, che vi era stato, uno "scambio (tra lo ST e il NC) dei rispettivi fondi di eguale superficie" (e quindi sostituzione allo ST del NC nella qualità di conduttore), dall'altro che tale accordo era "volto sostanzialmente ad attuare uno scambio di prodotti dei rispettivi fondi" (scambio nullo ex lege, come osservato sopra), da ultimo, infine, che "nell'ambito di tale accordo il PE aveva provveduto a eseguire ... tutti i lavori necessari alla preparazione del terreno, alla semina e alla raccolta del mais" (che, quindi, il potere di iniziativa economica, cioè la scelta di un certo indirizzo da imprimere alla gestione del fondo era stato trasferito al terzo PE).
Dopo tali accertamenti è palese l'irrilevanza, al fine del decidere, degli altri elementi "valorizzati" dalla corte di appello di Brescia, al fine di negare la violazione, da parte dello ST, del divieto di porre in essere rapporti di subaffitto. Quanto, in particolare, al rilievo che l'accordo aveva durata temporanea e non era quindi idoneo a configurare una subconcessione vietata si osserva che l'art. 21 della 1.3 maggio 1982, n. 203 nel vietare i contratti indicati al comma 1 non postula, affatto, che questi siano stati posti in essere con la previsione di una durata pluriennale, così da doversi ritenere leciti, pertanto, eventuali accordi per una durata inferiore.
Perché, infatti, possa dirsi violato il precetto di cui all'art. 21, comma 1, è sufficiente, da un lato, la conclusione, tra il conduttore e un terzo, di uno degli indicati contratti, dall'altro, che in esecuzione dello stesso, il detto terzo sia stato immesso del godimento del fondo.
Quanto precede è talmente incontroverso che la norma positiva (cfr. art. 21, comma 2) assegna al locatore un termine brevissimo ("quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza") per invocare la risoluzione del contratto di affitto e ottenere la restituzione del fondo.
È di palmare evidenza, pertanto - come sopra anticipato - che è irrilevante quanto si afferma nella sentenza gravata, allorché si precisa che l'accordo aveva "durata temporanea e contingente". Quanto, ancora, al rilievo che lo ST aveva provveduto "altresì a regolarmente corrispondere il canone al proprietario" la circostanza è inconferente, al fine del decidere, tenuto presente che mentre l'omesso pagamento del canone integra violazione dell'art. 5, l. n. 203 del 1982 ed è causa di risoluzione del contratto di affitto ai sensi della ricordata disposizione, la conclusione, con terzi di contratti di subaffitto o sublocazione o subconcessione, integra la (diversa) violazione dell'art. 21 della stessa legge n. 203.
Non essendo stata chiesta la risoluzione del contratto sotto il profilo del mancato pagamento del canone, ma solo sotto la violazione del precetto di cui all'art. 21, è palesemente inconferente, al fine del decidere e di verificare se vi è stata, o meno, subconcessione vietata a norma della ricordata disposizione, accertare se il canone è stato o meno pagato.
Analogamente incongruente, e non pertinente, al fine della verifica se sussisteva o meno, nella specie, una subconcessione vietata, è la circostanza evidenziata in motivazione, secondo la quale "nessun canone di affitto o altro corrispettivo era stato corrisposto dal NC all'affittuario, ne', tantomeno, al proprietario del fondo".
Premesso che in caso di subaffitto i rapporti si esauriscono tra l'affittuario e il terzo, per cui non rileva che al concedente non sia stato corrisposto da quest'ultimo alcun canone, si osserva, da un lato, che la subconcessione di fondi rustici è vietata a prescindere dalla circostanza che l'affittuario abbia tratto, o meno, un "utile economico" dall'operazione, dall'altro, che la stessa sentenza in questa sede gravata ha accertato, in linea di fatto e in termini contraddittori rispetto all'espressione sopra riferita, che l'accordo tra le parti era a titolo oneroso (e con la previsione, quindi, di un corrispettivo per lo ST).
La sentenza gravata, in particolare, dopo avere evidenziato (al fine di escludere l'esistenza di una subconcessione vietata) che " ... nessun altro corrispettivo era stato corrisposto dal NC all'affittuario ...") precisa: "lo ST, in cambio della cessione, al NC, del fondo condotto in affitto, riceveva, dallo stesso NC, il godimento di altro fondo, delle stesse dimensioni". È evidente, pertanto, che un corrispettivo è stato senza ombra di dubbio dato dal NC allo ST, e, in particolare, il godimento di un fondo già nella disponibilità del NC.
Quanto, ancora, alla circostanza che lo ST abbia provveduto ad alcune operazioni colturali (irrigazione, aratura e strippatura) la stessa - alla luce delle considerazioni svolte sopra - non può considerarsi ex se sufficiente a escludere una sub concessione vietata, certo essendo che le attività dell'affittuario coltivatore diretto sul fondo condotto in affitto non possono esaurirsi nella mera esecuzione di lavori agricoli a livello di "salariato" o di mero "prestatore d'opera", privo di qualsiasi iniziativa, e, quindi della gestione del fondo.
Da ultimo, e conclusivamente, la sentenza gravata afferma che l'accordo in discussione - in forza del quale il NC ha conseguito la gestione del fondo dello ST e, reciprocamente, quest'ultimo, la gestione di quello del NC - deve ricondursi "tanto da un punto di vista soggettivo quanto da un punto di vista oggettivo dell'ambito di una forma di cooperazione funzionale a normali esigenze colturali per modo da escludere che essa possa in concreto integrare la violazione del divieto di cui all'art. 21 della legge n. 203 del 1982". L'affermazione non solo è assolutamente apodittica, e indimostrata (e, quindi, in alcun modo idonea a sorreggere, dal punto di vista giuridico, o da quello logico il dictum della decisione impugnata), ma in contrasto con gli stessi accertamenti, in fatto, compiuti dalla stessa la corte di appello.
Risulta, in particolare, dalla sentenza gravata, come sopra evidenziato, che lo ST e il NC, ben lungi dall'aderire (o dall'organizzare) uno di quegli organismi associativi per la conduzione e la coltivazione del fondo, contemplati dall'art. 10, comma 2, legge n. 11 del 1971, ad esempio associandosi nella gestione comune dei loro fondi o conferendo le loro aziende in una struttura di più ampie dimensioni al fine di una conduzione comune e più efficiente, dei fondi stessi, si sono limitati "allo scambio dei rispettivi fondi di uguale superficie", al fine dello "scambio dei prodotti relativi" cioè a porre in essere due attività entrambe vietate ex lege, come sopra si è dimostrato.
6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ancora, "nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.", attesa la circostanza, "mai contestata da tutte le parti,
dell'intervenuto accordo, tra .. EM GI e ST TT e NC UI, secondo il quale lo ST avrebbe cessato l'attività di coltivazione del terreno di cui al mapp. 89, 90, 92, 138 e che il fondo sarebbe stato condotto dal .. NC", con la conseguenza che in forza di tale accordo "unico titolare del rapporto sarebbe esclusivamente il NC, il quale solamente sarebbe stato legittimato alla restituzione riconsegna rilascio del fondo in questione in favore della proprietà".
Si assume, in particolare, essere pacifico, in causa, che era intervenuto un accordo tra il EM (proprietario del fondo) da un lato, ST TT (affittuario) e NC UI (terzo), dall'altro in forza del quale lo ST avrebbe cessato l'attività di coltivazione del fondo oggetto di controversia e che questa sarebbe stata proseguita dal NC.
7. Anche tale motivo di censura è fondato e meritevole di accoglimento, tenuto presente che tale aspetto della controversia - e di cui è parzialmente cenno nella stessa sentenza gravata, in sede di esposizione dello svolgimento del processo (e ove si adombra, infatti, che l'accordo, per il godimento del fondo da parte del NC era trilatere, avendo ad esso partecipato anche il EM) - è totalmente trascurato dalla sentenza gravata, ancorché rilevante al fine del decidere (certo che i giudici di merito non potevano prescindere dal verificare i soggetti tra i quali era intervenuto l'accordo per lo "scambio" dei fondi).
8. In accoglimento del proposto ricorso, in conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rimessa, per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra espressi, alla stessa la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla stessa la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 25 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2002