Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 112
CASS
Sentenza 7 gennaio 2002

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Nell'affitto di fondi rustici, la sostituzione del conduttore senza il consenso del locatore costituisce violazione dell'obbligo di eseguire fedelmente il contratto, sì che ben può essere valutata come causa di risoluzione di questo, essendo a tal fine necessario che vi sia un distacco definitivo del conduttore dal fondo, con la cessazione della sua effettiva ed abituale presenza su di esso e della prestazione del suo lavoro, nemmeno sotto forma di direzione dell'azienda agricola (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui era stato accertato dal giudice di merito l'inequivoca esistenza di uno scambio tra conduttori dei rispettivi fondi, nonché di un accordo volto ad attuare uno scambio di prodotti dei fondi stessi, il tutto in violazione dell'art. 21 della legge 203/1982).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/01/2002, n. 112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 112
    Data del deposito : 7 gennaio 2002

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