Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 2
- Legge 18 agosto 1993, n. 333
Articolo 3 della Legge 18 agosto 1993, n. 333
Versione
1 settembre 1993
1 settembre 1993
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