Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3520
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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L'art. 18, sedicesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel prevedere per i datori di lavoro agricolo l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate deliminate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è applicabile - in ragione della sua ratio e della collocazione sistematica all'interno di una disposizione dedicata al condono previdenziale ed assistenziale - unicamente con riferimento a coloro che debbano ancora regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Istituto previdenziale, senza stabilire affatto, con efficacia retroattiva e nei confronti dei contribuenti che non hanno da richiedere alcuna regolarizzazione, la non operatività della norma impositiva del versamento, in relazione al medesimo periodo temporale; ne consegue che tale norma non comporta il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte, al medesimo titolo, anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3520
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3520
    Data del deposito : 9 marzo 2001

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