Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 1
L'art. 18, sedicesimo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel prevedere per i datori di lavoro agricolo l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate deliminate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, è applicabile - in ragione della sua ratio e della collocazione sistematica all'interno di una disposizione dedicata al condono previdenziale ed assistenziale - unicamente con riferimento a coloro che debbano ancora regolarizzare la propria posizione nei confronti dell'Istituto previdenziale, senza stabilire affatto, con efficacia retroattiva e nei confronti dei contribuenti che non hanno da richiedere alcuna regolarizzazione, la non operatività della norma impositiva del versamento, in relazione al medesimo periodo temporale; ne consegue che tale norma non comporta il diritto alla restituzione delle somme già corrisposte, al medesimo titolo, anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3520 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
4. Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
5. Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Mulas, Mario Poti e Domenico Ponturo giusta delega in calce al ricorso;
contro la società per azioni Ditta Azienda Agricola la Pellegrina, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via G. Belloni 88 presso lo studio dell'avvocato Giulio Prosperetti, che, unitamente all'avvocato Mario Dalla Bernardina, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Venezia del 18 settembre 1997, depositata il 28 ottobre 1997, numero 168, r.g. 45/97;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 29 gennaio 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato Giulio Prosperetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 2 marzo 1989, la società Cibaria, conduttrice di azienda agricola (alla quale è poi succeduta la attuale resistente) convenne in giudizio, avanti il pretore di Verona, il servizio Contributi Agricoli Unificati (al quale è a sua volta succeduto l'ente ricorrente) chiedendone la condanna alla restituzione in proprio favore delle somme relative ai contributi previdenziali versati negli anni 1984, 1985 e 1986 per l'operaio agricolo suo dipendente. Costituitosi il contraddittorio, il pretore accolse la domanda. Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Venezia, giudicando sull'impugnazione proposta dall'ente previdenziale in sede di rinvio per essere state cassate da questa Corte due precedenti sentenze di appello, ha ridotto la condanna alla restituzione delle somme versate per il solo anno 1986, rilevando che, dovendo ritenersi per accertato in punto di fatto che l'azienda agricola insisteva in zona "svantaggiata" e rientrante tra quelle delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge numero 984 del 1977, doveva ricevere applicazione il disposto del comma 16 dell'articolo 18 della legge 23 dicembre 1994 numero 724 prevedente l'esonero dei datori di lavoro agricoli dai contributi dovuti per gli operai impiegati in zone svantaggiate negli anni 1986 e 1987. Della decisione viene chiesta la cassazione dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con ricorso sostenuto da un motivo. La società intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
Con l'unico motivo, l'ente ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 18, comma 16, della legge numero 724 del 1994 - deduce che erroneamente il tribunale ha ritenuto applicabile nella specie la disposizione normativa sopra citata, mentre il legislatore non aveva certamente inteso estendere il trattamento di favore a situazioni esaurite e cristallizzate con un già intervenuto pagamento del dovuto, essendosi invece limitato a disporre eccezionalmente l'esenzione dal pagamento dei contributi ancora dovuti nell'ottica di un provvedimento di condono. La censura è fondata.
E invero, il giudice di merito, dopo avere diffusamente argomentato sulle ragioni che inducevano a ritenere che l'azienda dovesse ritenersi rientrante tra quelle aventi la loro sede in una zona "svantaggiata" e non "montana", tenuta quindi al versamento, sia pure in misura ridotta dei contributi previdenziali in favore del personale dipendente, escludendo quindi il carattere di indebito arricchimento alla percezione delle relative somme da parte del Servizio dei contributi agricoli unificati, è pervenuto peraltro illogicamente a concludere per un obbligo dell'ente alla loro restituzione facendo ciò discendere dalla mera considerazione che l'articolo 18 della legge in questione, al comma 16, aveva disposto l'esonero dei datori di lavoro agricolo dal pagamento dei contributi dovuti per gli operai impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate.
Una tale affermazione, non preceduta del resto da argomentazioni a sostegno della sua correttezza, non è assolutamente condivisibile, e ciò in quanto non si è tenuto conto che la disposizione, contenuta nell'articolo della legge interamente dedicato - e, a questo proposito, occorre sottolineare la sua stessa intestazione di "condono previdenziale ed assistenziale" - alla previsione di una regolarizzazione di posizioni contributive, ha inteso introdurre una deroga eccezionale alla pur sempre persistente efficacia delle norme che impongono obblighi contributivi in materia previdenziale e assistenziale agli imprenditori agricoli operanti in zone "svantaggiate". La stessa letterale formulazione della previsione, a termini della quale "i datori di lavoro sono esonerati dal pagamento dei contributi ... dovuti per gli operai ... impiegati negli anni 1986 e 1987 ... ", deve indurre a ritenere che destinatari della stessa fossero i soli contribuenti che erano rimasti inadempienti all'obbligo, e rientranti tra quelli indicati nel comma 1 dell'articolo in questione, rientrando evidentemente un tale esonero nell'esclusiva ottica di incentivazione del recupero dei contributi evasi, cosicché, in forza di una scelta politico - tributaria discrezionalmente operata, il legislatore ha ritenuto, tra l'altro, di concedere, a chi non avesse ancora adempiuto all'obbligo ma avesse denunciato la propria posizione, un esonero dal pagamento di contributi non versati per un limitato periodo temporale (circoscritto, probabilmente per ragioni di bilancio, ai soli anni 1986 e 1987) ma non certamente di stabilire, con efficacia retroattiva e nei confronti della generalità dei contribuenti, la non validità della norma impositiva del versamento in relazione a questo periodo temporale, con la configurazione di un indebito arricchimento dell'ente previdenziale in relazione agli importi riscossi e con il conseguente dovere, per questo, di restituzione delle somme ricevute a tale titolo.
Intervenendo proprio sulla disciplina dettata in linea generale dall'articolo 18 in esame, la Corte costituzionale - nel dichiarare la manifesta infondatezza della sottopostale questione di legittimità costituzionale per il ritenuto contrasto con il principio di uguaglianza - ha espressamente affermato che "è fisiologico che il provvedimento di condono si applichi solo a coloro che debbano ancora regolarizzare la propria posizione, mentre il giudice a quo vorrebbe che alcuni degli effetti si estendessero a soggetti che non hanno da richiedere alcuna regolarizzazione avendovi già provveduto in passato" (C. cost., ord. n. 303 del 1997). Dal suo canto, questa Corte ha, del resto, costantemente affermato il principio, che qui si ribadisce, della non retroattività delle norme in materia di condono e della insussistenza di un diritto alla restituzione di somme lecitamente incamerate dagli enti previdenziali in base alla precedente situazione normativa (per tutte, Cass., 26 aprile 1999, n. 4175). Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione, alla quale però non deve fare seguito rinvio, in quanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito con la reiezione della domanda.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda proposta dalla società Ditta Cibaria con l'atto introduttivo del giudizio;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001