Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10751 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE UP 5 1 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO TALIAN 07.05 M DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N. 17468/99 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO- Consigliere Cron. 23369 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 18/05/01 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CESARE FIORUCCI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la rappresenta e all'avvocato MARIO BUONCRISTIANO,. difende unitamente giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LA CA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in2001 2418 atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 16930/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 28/09/98 R.G.N. 44366/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Corrado udienza del 18/05/01 dal GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sign. CA LA, per quanto interessa nella presente sede, ha adito, con ricorso del 7.2.90, il Pretore di Roma lamentando che la S.p.A. Fiorucci, di cui era stato dipendente, non aveva compreso nell'indennità di mancato preavviso il premio di fine anno percepito continuativamente in misura crescente: Il Pretore ha accolto la domanda condannando la convenuta a pagare al ricorrente lire 77.136.412. La decisione pretorile è stata confermata dal Tribunale di Roma con sentenza del 28.9.98. Esso ha rilevato che: Bet a - risultava documentalmente provato che per sei anni, dal 1983 al 1988, & dicembre era stato corrisposto un compenso, denominato "una tantum"per i primi due anni, e “premio anno" per i successivi;
il premio risultava in incremento anche se negli ultimi anni era cumulato con il compenso per ferie non godute;
b l'art.2121 cc. non lasciava adito a dubbi che il carattere continuativo 150 dell'emolumento ne consente la computabilità ai fini predetti;
C- non poteva non presumersi il carattere retributivo di tutte le somme attribuite al lavoratore in costanza di rapporto;
d. non poteva considerarsi neutra la circostanza che la società appellante aveva - computato l'emolumento in questione nel T.F.R. dimostrando in tal modo di riconoscerne il carattere retributivo. La s.p.a. Fiorucci chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo;
il sign. LA resiste con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2121 cc.; motivazione insufficiente e contraddittoria. La ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che per i primi due anni di svolgimento del rapporto l'emolumento,o premio in questione, non era stato erogato, mentre per gli altri anni vi era stata una continuità di fatto ma non l'obbligatorietà della sua corresponsione: elemento, questo, indefettebile ai fini della computabilità del compenso corrisposto;
era significativo che il lavoratore non aveva indicato norme contrattuali che prevedessero il premio. Non era, inoltre, pertinente il rilievo del computo dell'emolumento in questione nel T.F.R. stante la diversità fra tale istituto e quello previsto dall'art. 2121 cc. La censura è infondata. Va in primo luogo rilevato che il Tribunale ha evidentemente, espresso il convincimento che il mutamento di denominazione dell'emolumento percepito a fine anno non ha alcun incidenza sulla continuità dello stesso;
in relazione ad esso non è dalla ricorrente denunciato alcun vizio logico o di motivazione. 2 Per il resto la censura sostanzialmente si incentra nell'imputare al Tribunale di aver, per il tramite del carattere retributivo, valorizzato, ai fini della computabilità dell'emolumento in questione, solo la continuità di fatto ma non anche la obbligatorietà dello stesso. Anche tale profilo non ha pregio. Ed infatti il Tribunale nell'affermare il carattere retributivo dell'emolumento richiamando anche la presunzione sull'esistenza dello stesso relativa alle somme corrisposte in costanza di rapporto di lavoro ha inteso proprio affermare che il predetto emolumento veniva percepito dal lavoratore nell'ambito del rapporto di corrispettività ontologicamente connessa al rapporto di lavoro subordinato ed in tale prospettiva ha fatto riferimento anche al suo computo nel trattamento di fine rapporto. Tale operazione logico - giuridica non è oggetto di alcuna censura. Del pari non risulta oggetto di specifica censura il computo nell'indennità in questione degli emolumenti percepiti dal 1986-al 1988 nonostante che gli stessi fossero comprensivi cumulativamente del premio annuo e di una non meglio precisata indennità per ferie non godute. Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese 12.000, oltre lire 1.500.000 per onorari. Roma 18 maggio 2001 Il Consigliere es. Il Presidente pon feriado Gagi 0/0 деле IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria ogui 3.060 2001 IL CANCELLIERE flill