Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2006, n. 28355
CASS
Sentenza 4 luglio 2006

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Massime1

Con le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962 n. 283 si è inteso garantire l'assoluta igienicità delle sostanze alimentari anche mediante il solo divieto di produrre e porre in commercio alimenti in cattivo stato di conservazione, così che, per integrare le ipotesi di reato dagli stessi delineate, non è necessario il perfezionarsi di un contratto di compravendita. (Fattispecie nella quale il reato è stato ritenuto integrato per avere collocato confezioni di acqua minerale e di bibite all'aperto, esposte all'aria, alla luce solare ed agli agenti atmosferici).

Commentario1

  • 1Lasciare le bottiglie di plastica sotto il sole è reato
    Raffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 luglio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 04/07/2006, n. 28355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28355
Data del deposito : 4 luglio 2006

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