Sentenza 30 gennaio 2002
Massime • 1
La rappresentanza processuale del minore (da parte del genitore, del tutore, o, ove ricorra, del curatore speciale) non cessa automaticamente allorché il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi invece necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo. È infatti solo da tale momento che cessa la legittimazione processuale del rappresentante, e che si produce, nel giudizio di merito, l'interruzione del processo, nonché che i successivi atti processuali vanno indirizzati personalmente alla parte. Tale principio dell'"ultrattività" di una tale rappresentanza, opera - tuttavia - soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il minore abbia raggiunto la maggiore età nel corso del precedente grado del giudizio, qualora l'appellante, pur sapendo ciò proponga impugnazione nei confronti del rappresentante, costringendolo a costituirsi sia per sostenere l'infondatezza dell'eccezione circa la sua carenza di legittimazione a proseguire il giudizio di primo grado sia per chiedere la sua estromissione dal giudizio in relazione agli altri punti controversi della vertenza e sui quali solo il minore divenuto maggiorenne - intervenuto nel giudizio di secondo grado- è legittimato ad articolare difese, correttamente l'appellante viene condannato alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal detto rappresentante, risultato sul punto vittorioso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G ROSSINI 26, presso lo studio dell'avvocato LAURA VASSELLI, difeso dall'avvocato AN FULCHINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LO GE, NO EN;
- intimate -
avverso la sentenza n. 455/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 11/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/01 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 29/10/1986 LO RD, nella qualità di madre esercente la potestà sulla figlia minore RA CE, premesso che quest'ultima era proprietaria di un fondo rustico in Monteleone di Puglia e che il confine con il vicino terreno di proprietà di NA OV era incerto essendo stati rimossi i termini lapidei ivi esistenti, conveniva in giudizio il NA per sentir determinare la linea di confine tra le due proprietà. Il convenuto non si costituiva e rimaneva contumace. L'adito pretore di Foggia, con sentenza 8/5/1995, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al rilascio della porzione di fondo dal medesimo occupata come determinata dal c.t.u.
Avverso la detta sentenza il NA proponeva appello eccependo, tra l'altro, la carenza di legittimazione della LO a proseguire il processo essendo la figlia divenuta maggiorenne. La LO si costituiva e chiedeva il rigetto del gravame oltre la propria estromissione dal giudizio.
RA CE interveniva volontariamente riportandosi alla comparsa di intervento della madre.
Il tribunale di Foggia, con sentenza 11/5/1999, disponeva l'estromissione dal giudizio di LO RD e rigettava l'appello condannando l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute dalla LO e dalla RA. Il giudice di secondo grado osservava: che era infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della LO quale genitore esercente la patria potestà sulla figlia minore di età all'epoca della notifica dell'atto di citazione in primo grado e divenuta maggiorenne in corso di causa;
che nel corso del giudizio di primo grado il procuratore dell'attrice non aveva denunciato l'evento interruttivo costituito dall'avvenuto raggiungimento della maggiore età da parte della RA, sicché legittimamente detto giudizio era proseguito nei confronti della madre;
che il raggiungimento della maggiore età della RA comportava l'estromissione dal giudizio della madre ormai priva della qualità di parte;
che l'appellante non aveva in alcun modo provato nè documentato l'assunta erroneità dell'elaborato peritale posto a base della motivazione della sentenza impugnata;
che il NA non aveva fornito alcun elemento atto a dimostrare la non rispondenza alla situazione reale ed attuale dei dati (presi in considerazione dal c.t.u.) riportati nelle mappe catastali, per effetto di un assunto e indimostrato mutamento dello stato dei luoghi;
che, come si ricavava dalla lettura della relazione peritale, il c.t.u., nel ricostruire la linea di confine esistente tra i due fondi, correttamente aveva applicato il criterio residuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 950 c.c. in assenza di altri dati rinvenienti dagli atti sottoposti al suo esame o fornitigli altrimenti dalle parti, ciò in quanto dall'atto di acquisto della particella di proprietà dell'attrice non era possibile risalire alla linea di confine trattandosi di acquisto avvenuto "a corpo"; che non vi era ragione per disattendere le risultanze cui era pervenuto il c.t.u., nè l'appellante aveva introdotto elementi suscettibili di far insorgere dubbi sull'attendibilità dei rilievi operati, si da giustificare una richiesta di chiarimenti al c.t.u. o una rinnovazione dell'espletato mezzo istruttorio.
La cassazione della sentenza del tribunale di Foggia è stata chiesta da NA OV con ricorso affidato ad un solo motivo articolato su due censure. LO RD e RA CE non hanno svolto difese in sede di legittimità.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso il NA denuncia: violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di quelle in tema di soccombenza processuale;
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;
omessa considerazione di elementi di fatto determinanti ai fini della decisione;
omessa considerazione e valutazione di documenti che avrebbero imposto una decisione opposta a quella impugnata. Il NA ha articolato il motivo sulle seguenti due censure. 1) La condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese in favore della LO è errata poiché l'estromissione dal giudizio di quest'ultima (la quale aveva provocato l'intervento della figlia divenuta maggiorenne) avrebbe dovuto comportare l'esclusione della possibilità di una pronuncia di rimborso delle spese dalla stessa sostenute. Il giudice di appello avrebbe potuto adottare tale statuizione solo nel caso in cui parte del giudizio di secondo grado fosse stata la LO e non la figlia la quale, nel costituirsi, aveva fatto venir meno la legittimazione processuale della madre sostituendo l'originaria parte attrice. La LO, invece, malgrado la richiesta di estromissione, ha proseguito ed insistito nelle difese di merito in tutto il giudizio di appello, con la conseguenza che esso NA ha dovuto articolare le sue difese nei confronti di entrambe le controparti.
2) li tribunale non ha tenuto conto della situazione reale dei luoghi al momento in cui il c.t.u. ha effettuato le misurazioni. Nell'atto di appello era stato precisato (con la produzione della relativa documentazione e delle piante catastali) che il c.t.u. si era avvalso - quale punto fisso per le misurazioni - di un fabbricato il cui originario assetto e la cui originaria struttura avevano subito modifiche a seguito della costruzione di un nuovo corpo di fabbrica non accatastato: sul punto il tribunale avrebbe quanto meno dovuto chiedere chiarimenti al c.t.u. in quanto dagli elementi documentali offerti si doveva desumere l'errore materiale in cui il tecnico era incorso. La sentenza impugnata è pertanto carente di ragionevole motivazione per aver il tribunale affermato, nonostante la documentazione prodotta, che non sarebbero stati introdotti elementi tali da far sorgere dubbi sull'attendibilità dei rilievi operati dal c.t.u., laddove la semplice lettura delle piante catastali allegate al fascicolo di parte appellante avrebbe dovuto convincere il tribunale del contrario.
Le dette censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.
In relazione alla critica concernente la condanna del NA al pagamento delle spese sostenute dalla LO è appena il caso di rilevare che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata e come riportato nella parte espositiva dello stesso ricorso, il ricorrente nell'atto di appello ha eccepito il difetto di legittimazione della LO a proseguire il giudizio di primo grado essendo la figlia divenuta maggiorenne nel corso di tale giudizio. Peraltro nelle conclusioni il NA ha chiesto la condanna della LO "al pagamento delle spese e competenze dei due gradi del giudizio".
È evidente l'infondatezza della detta tesi (sostenuta dal NA nel giudizio di appello) contraria al principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui - come correttamente posto in evidenza nella sentenza impugnata - la cessazione della rappresentanza legale del genitore esercente la patria potestà sul figlio minore, a seguito del compimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, non produce automaticamente l'interruzione del processo, che si verifica soltanto se il procuratore del genitore esercente la patria potestà dichiara in udienza o notifica all'altra parte detto evento, con la conseguenza che, in mancanza di tale dichiarazione o notifica, il genitore conserva la capacità processuale originaria (tra le tante, sentenze 6/6/1998 n. 5593;
27/2/1997 n. 1744).
Il NA, peraltro, pur sapendo che la RA aveva raggiunto la maggiore età, ha notificato l'atto di appello alla madre, ossia alla LO, costringendo quest'ultima a costituirsi sia per sostenere l'infondatezza dell'eccezione sollevata nell'atto di appello circa la sua carenza di legittimazione a proseguire il giudizio di primo grado, sia per chiedere la sua estromissione dal giudizio in relazione agli altri punti controversi della vertenza e sui quali solo la figlia, raggiunta la maggiore età ed intervenuta nel giudizio di secondo grado, era legittimata ad articolare difese. Pertanto il tribunale - dopo aver ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal NA con l'atto di appello concernente il difetto di legittimazione della LO a proseguire il giudizio di primo grado - correttamente ha condannato l'appellante (soccombente con riferimento alla detta eccezione) al rimborso delle spese sostenute dalla LO risultata sul punto vittoriosa.
È invece inammissibile - sotto un duplice profilo - la censura relativa all'omessa considerazione di elementi di fatto ed alla mancata valutazione dei documenti esibiti, nonché al mancato rinnovo della c.t.u. o all'omessa richiesta di chiarimenti al consulente di ufficio.
Le dette critiche non sono meritevoli di accoglimento, oltre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità in relazione all'erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell'interpretare e nel valutare gli elementi di fatto acquisiti e le risultanze probatorie. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l'onere (in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare - sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative - l'incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perché relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata. Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base. Al riguardo è sufficiente ribadire che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, si da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.
Nella specie il ricorso è carente sotto l'indicato aspetto in quanto non riporta il contenuto specifico e completo della documentazione (genericamente indicata e che sarebbe stata prodotta nel giudizio di secondo grado "con le relative piante catastali") che il tribunale non avrebbe esaminato e non fornisce alcun dato valido per ricostruire, sia pur approssimativamente, il senso complessivo degli atti richiamati nella censura in esame. La detta omissione non consente di verificare l'incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo mossi dal ricorrente.
Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseritì errori che sarebbero stati commessi dal tribunale nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una mera svista materiale degli atti di causa. Trattasi all'evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile solo il rimedio della revocazione. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (sentenze 27/3/1999;
28/11/1998 n. 12089; 16/2/1998 n. 1604).
In particolare l'affermata inesistenza agli atti del processo di un documento, che si sostiene ritualmente prodotto ed esistente, dà luogo a vizio revocatorio della sentenza basata sulla supposta inesistenza dello stesso, salvo che il dibattito intervenuto tra le parti nel corso del giudizio non abbia investito la questione della sua rituale presenza negli atti di causa (sentenze 4/8/2000 n. 102. 38; 16/5/2000 n. 6319; 17/7/1997 n. 6556; 10/12/1993 n. 12194). La Corte rileva infine l'infondatezza delle censure concernenti il lamentato vizio di motivazione su punti decisivi della controversia e l'omessa valutazione di elementi di fatto determinanti ai fini della decisione: tali censure e critiche si risolvono essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in particolare alla relazione del c.t.u.) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censurabile se - come nel caso di specie - sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all'obbligo della motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
Occorre inoltre osservare - con riferimento alla tesi del ricorrente relativa alla dedotta richiesta o di rinnovo della c.t.u. ovvero della formulazione al consulente di nuovi quesiti - che, come è noto e come più volte affermato da questa Corte, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina di un c.t.u., ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il c.t.u. ovvero di rinnovare le indagini: l'esercizio (così come il mancato esercizio) di tale potere non è censurabile in sede di legittimità (sentenze 19/8/1998 n. 8200; 10/6/1998 n. 5777). Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità nel quale le intimate LO e RA non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2002