Sentenza 16 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/07/2002, n. 10301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10301 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2002 |
Testo completo
1 030 1 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI CA SEZIONE PRI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri agistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G. N. 613/00 Consigliere Cron.27803 Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A GRAMSCI 28, presso l'avvocato MANILIO FRANCHI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IM RI, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente P
contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA;
- intimato avverso la sentenza n. 554/99 del Tribunale di VERONA, depositata il 06/07/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 744 udienza del 04/04/2002 dal Consigliere Dott. Bruno -1- SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. Generale Dott. inammissibilità in persona del Sostituto Procuratore Stefano SCHIRO' che ha concluso la o rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo A seguito di ordinanza-ingiunzione, notificata in data 7-11-1998, del Prefetto di Verona, avente ad oggetto il pagamento di £ 129.700 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 7 C.d.S. (sosta vietata), RI IM proponeva ricorso, ai sensi della 1. n. 689/81, al Tribunale di Verona, che lo accoglieva, dichiarando compensate le spese del giudizio di primo grado. Propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, il RI;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura. Motivi della decisione deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e relativo difetto di Con l'unico motivo di ricorso motivazione, in ordine alla pronunciata compensazione delle spese, tra l'altro, motivata sulla base della sola sussistenza di “giusti motivi". Secondo, infatti, il costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in sede di legittimità, in tema di spese processuali, è censurabile unicamente il mancato rispetto del principio per cui il cari- co delle stesse non può gravare sulla parte risultata totalmente vittoriosa, ed il giudice del merito gode di un ampio potere discrezionale, nel concedere o meno detta compensazione, potendola ar- gomentare anche con la sola dichiarazione di sussistenza, come nel caso in esame, dei c.d. giusti motivi. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha, con riferimento a detti giusti motivi, motivato detta com- pensazione sulla base delle incertezze giurisprudenziali riscontrate in ordine alla individuazione del termine entro cui l'ordinanza-ingiunzione prefettizia, a seguito di violazioni del Codice della Strada, deve essere emessa. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata Prefettura comporta il non dover- si provvedere in ordine alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 4-4-2002 L'estensore Il Presidente Mellan's 9 e 8 I l L 6 a L n . O e B N p E , a 1 E m 8 N e 9 t O 1 s I i - Z 1 s A 1 l R - a T 4 S e 2 I h G . c E i L R 3 A 2 D . E T T R N E A S E LUG. 2002 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Depozitar IL CANCELLIERE 16 #