Sentenza 1 ottobre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/2019, n. 40123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40123 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU UA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa Olga Mignolo sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 12/9/2018 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto il reclamo proposto nell'interesse di UB AS, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta avanzata dal medesimo detenuto di declassificazione dal circuito di alta sicurezza. Premetteva l'indicato Tribunale che il UB stava espiando la pena di anni ventuno, mesi cinque e giorni otto di reclusione (su una pena complessiva di anni 26 di reclusione, detratto il presofferto) per i delitti di sequestro di persona, rapina e violazione della legge sulle armi e che era stato assegnato al circuito AS3 presso la Casa di reclusione di Padova. Indi era seguito il suo trasferimento presso la struttura penitenziaria di Livorno. Lamentava il detenuto che l'assegnazione al circuito di alta sicurezza, per effetto dell'intervenuto trasferimento, violava il diritto al trattamento individualizzato, poiché la chiusura del circuito di alta sicurezza, presso la struttura di Padova aveva comportato, oltre al trasferimento in altro istituto, l'interruzione di attività trattamentali che giovavano al suo percorso rieducativo, già in essere presso la casa di reclusione di Padova. A Livorno, infatti, il reclamante era stato assegnato al reparto "nuovi giunti" in isolamento, poiché aveva rifiutato di essere collocato in cella con altri due detenuti e dal 2017 svolgeva esclusivamente la partecipazlone ad attività sportive. Il Tribunale di sorveglianza, contrariamente, richiamava e condivideva il ragionamento del magistrato di sorveglianza che aveva fatto riferimento alla nota D.A.P. del 2/3/2016, in cui si dava atto del persistere di rapporti personali e familiari con l'ambiente criminale barbaricino, collegamenti che attestavano la pericolosità del UB. Osservava che l'assegnazione al regime di alta sicurezza risultava prerogativa dell'amministrazione penitenziaria e che l'istituzione di circuiti differenziati non era contraria alla legge di 0.P., trovando fondamento proprio nell'art. 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 2. Ricorre per cassazione UB AS, a mezzo del suo difensore di fiducia, e lamenta quanto segue. Si duole il ricorrente della nullità dell'ordinanza impugnata in relazione al pregiudizio insito nel mantenimento dell'assegnazione ad un circuito differenziato in difetto dei presupposti relativi e della violazione delle regole del diritto penitenziario anche di matrice europea.Premette il ricorrente di aver subito un grave pregiudizio all'esercizio dei diritti, conseguente alla mancata declassificazione, poiché l'assegnazione ad una sezione di Alta Sicurezza pregiudica il trattamento di recupero individualizzato. Il trasferimento dalla Casa di reclusione di Padova a quella di Livorno, disposto per esigenze organizzative dell'Amministrazione, aveva comportato un'indiscutibile regressione trattamentale, senza colpa alcuna del detenuto. La lesione era chiara nel momento in cui si manteneva l'inserimento in alta sicurezza, in assenza dei presupposti. Del resto, il diritto del detenuto a un trattamento individualizzato poteva essere pregiudicato dall'assegnazione ad un circuito penitenziario piuttosto che ad un altro. I detenuti in regime di alta sicurezza risultavano, invero, esclusi dal regime di sorveglianza dinamica e di "custodia aperta", condizioni che avrebbero potuto determinare una situazione di detenzione disumana e degradante.
3. Il ricorso è infondato e va respinto.
3.1. Il provvedimento impugnato premette che le caratteristiche del regime di alta sicurezza (apertura delle celle per non più di otto ore al giorno;
accesso a lavori solo intrasezionali;
tendenziale esclusione da attività lavorative esterne;
ammissione ad attività formativa scolastica, solo dopo attenta valutazione;
passeggio per solo quattro ore al giorno con vigilanza diretta;
divieto di contatti con familiari tramite strumenti informatici) non realizza ex se la violazione del diritto all'assegnazione ad una determinata sezione cui il detenuto legittimamente aspirerebbe, in funzione della prosecuzione del percorso riabilitativo.
3.1.1. L'art. 14 legge 26 luglio 1975, n. 354 fissa la regola generale del trattamento penitenziario individualizzato, in funzione dell'assegnazione del numero di detenuti agli istituti e alle sezioni, per assicurare aspetti di trattamento comune ed evitare influenze negative reciproche. L'esperienza penitenziaria e trattamentale ha dimostrato che l'opera di rieducazione va, tuttavia, diversificata in ragione della pericolosità penitenziaria e sociale del singolo soggetto ristretto e che aspetto importantissimo del "trattamento individualizzato" è proprio l'attenzione che si riserva al livello di pericolosità ritratto dalla storia personale e dall'osservazione del detenuto. Il trattamento, pertanto, va "ritagliato" sul soggetto e calibrato sulla pericolosità manifestata e su quella ritenuta. Si tratta di un regime che non ha, dunque, carattere punitivo- sanzionatorio, né che vive di una pura afflittività, priva di ragione concreta, ma di un aspetto "necessario" del trattamento stesso, improntato ad un rigore maggiore, che ha funzione essenzialmente preventiva strettamente collegata all'obiettivo di avviare, da parte del soggetto ristretto, un serio processo di rielaborazione degli aspetti della personalità e della devianza manifestata che sono risultati indicatori di maggiore pericolosità. In questa logica sono stati fissati rigorosamente i presupposti normativi del regime stesso, secondo i parametri oggettivi fissati nell'art. 14-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, parametri che (soprattutto in funzione della delimitazione dell'ambito operativo di cui all'art. 14-bis, comma 5, o.p.) si devono tenere discosti da principi e regole applicative di "perdurante pericolosità" e da giudizi negativi, esclusivamente orientati al passato, che prescindono dai comportamenti successivi e dall'atteggiamento di possibile rivisitazione di determinate scelte esistenziali. Non vale, neppure in questo ambito, alcuna presunzione di pericolosità o di non rieducabilità del detenuto da inserire o mantenere in regime di alta sicurezza, attraverso automatismi e logiche improntate a presunzioni assolute. Si tratta di regole che, in sostanza, valgono anche in caso di trasferimento da un istituto all'altro, dovendosi -nei limiti del possibile e delle esigenze che il trasferimento stesso mira ad attuare- tendere ad assicurare il principio di continuità del trattamento in essere e del controllo della pericolosità del singolo detenuto, in funzione di un suo definitivo e completo recupero penitenziario e sociale. Ciò ovviamente contemperando l'opera di rieducazione e il trattamento penitenziario alle risorse della struttura e all'offerta individualizzante che sull'aspetto specifico di pericolosità si può garantire in una logica di continuità e di contemperamento tra le esigenze di ordine e sicurezza e quelle che tendono alla definitiva risocializzazione, per il recupero del soggetto stesso. Né sarebbe logico, a fronte di trasferimenti da una struttura ad altra, ritenere che il passaggio possa determinare ipso iure la caducazione di un regime di sorveglianza particolare, in costanza di pericolosità del singolo ristretto, là dove esso profilo sia stato, tra l'altro, accertato e valutato in concreto, anche attraverso la ponderazione giurisdizionale.
3.1.2. Ciò posto si intende come nella specifica vicenda procedimentale il nucleo centrale della questione non si risolva nell'accertamento dell'esistenza di un diritto all'assegnazione ad una determinata sezione e alla riduzione del trattamento di alta sicurezza. Il sistema contempla, piuttosto, il diritto al trattamento penitenziario "individualizzato" che deve necessariamente comportare, tra le possibili e plurime attuazioni, anche quella di mantenere la continuità di esso trattamento già avviato o quella di aspirare ad una riduzione delle restrizioni o di attenuazione del regime di alta sicurezza, là dove vengano ad attenuarsi i relativi presupposti o non si ripropongano le condizioni che inizialmente avevano indotto ad assumere„ provvedimenti di differenziazione nei confronti del singolo.li Si tratta di aspetti che indubbiamente radicano simmetriche posizioni giuridiche soggettive in capo al detenuto ristretto che ha facoltà d'adito in sede giurisdizionale. La definizione della natura giuridica di dette posizioni legittimanti non muta i termini sostanziali della questione. Ciò perché si tratta di interessi meritevoli di tutela, secondo l'ordinamento giuridico. Se irragionevolmente compressi, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, possono essere sottoposti al vaglio dell'Autorità giudiziaria che è chiamata a verificare se il bilanciamento tra il trattamento individualizzato -posto dagli artt. 14 e 14-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 e garantito dall'art. 27 Cost.- sia stato correttamente effettuato in funzione del concreto livello di pericolosità del soggetto. La valutazione, dunque, sulla destinazione e l'assegnazione del detenuto all'interno degli istituti penitenziari è prerogativa dell'amministrazione penitenziaria, ma si sviluppa secondo regole tipizzate e strettamente collegate alla regola di legalità e procedimentalizzazione dell'azione e della decisione amministrativa. Intimamente connesso all'anzidetto principio di legalità è quello di giurisdizionalizzazione del sistema, poiché la garanzia offerta dalla normativa di settore, senza la possibilità di attuare un controllo siffatto, risulterebbe priva di completezza e offrirebbe una forma di tutela che rischierebbe di essere ineffettiva. Il tutto in funzione di evitare che la discrezionalità amministrativa possa attuarsi attraverso forme arbitrarie d'esecuzione che, diversamente, risulterebbero insindacabili.
3.1.3. Posta, allora, la reclamabilità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza e la correttezza del ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, a fronte della necessità di tutela da assicurare alle anzidette posizioni giuridiche soggettive, il Tribunale di sorveglianza di Venezia, nel caso oggetto d'esame, fa corretta applicazione dei parametri logici e delle norme che disciplinano l'assegnazione e il mantenimento del regime di alta sicurezza nei confronti dell'odierno ricorrente. Ha escluso il Giudice a quo che ricorressero gli estremi per ritenere che vi fosse una violazione dei diritti del detenuto al trattamento individualizzato. Fermo il potere della Pubblica Amministrazione e la legittimità del suo esercizio sul trasferimento del detenuto dalla struttura di Padova a quella di Livorno, perché interveniva la chiusura della prima, ha spiegato il Tribunale adito che alcuna violazione delle regole trattamentali individualizzate si era verificata nella specifica vicenda. Cogliendo il punto focale della valutazione da compiere si è, infatti, chiarito che il bilanciamento tra trattamento individualizzato e pericolosità sociale avrebbe potuto anche comportare la restrizione di talune facoltà del detenuto;
ciò, tuttavia, in ragione non di arbitrarie applicazioni delle regole di presunzione di pericolosità o di una pura afflittività del trattamento penitenziario, ma della necessità di assicurare un'opera di rieducazione che si conformasse al livello di devianza e risultasse effettiva e orientata al recupero proprio in ragione della pericolosità sociale manifestata e ritenuta ancora persistente. In questa logica si sono richiamate alcune informazioni che davano conto del collegamento del detenuto al momento della decisione proprio con l'ambiente criminale dell'area barbaricina, collegamento incidente, in ragione del suo persistere, sulla valutazione da compiere. D'altro canto il Tribunale adito ha aggiunto che la riduzione dell'offerta era stata determinata dall'atteggiamento del detenuto stesso che, giunto a Livorno, aveva assunto una posizione di rifiuto sulla stessa sua allocazione in camera detentiva. Egli, invero, aveva rifiutato la sua sistemazione in stanza con altri due detenuti e ciò aveva comportato che permanesse, in isolamento, presso il reparto "nuovi giunti" con la conseguente esclusione da una serie di attività che anche in funzione del trattamento individualizzato, in regime di alta sicurezza, la struttura garantiva ai singoli ristretti, determinando che la sola attività comune fosse quella di partecipazione alle attività sportive. Si tratta di argomenti con cui il ricorso non si correla. Piuttosto sulla specifica critica del provvedimento l'impugnazione assume aspetti di mera confutazione e astrazione, diventando, per più profili, generico e privo di specificità, finendo per risolversi in una critica generale verso il sistema e la previsione del regime di controllo di alta sicurezza, piuttosto che concentrarsi sulla specifica consistenza delle lesioni che risulterebbero inferte alla sfera soggettiva dell'impugnante. Né spiega il ricorrente, in ordine alla concreta possibilità di intraprendere gli studi universitari, la ragione per la quale gli sarebbe stata preclusa la possibilità siffatta a Livorno.
3.2. Alla luce di quanto premesso il ricorso va respinto. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento