Sentenza 1 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/06/2001, n. 7453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7453 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2001 |
Testo completo
0 745 3/0 1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPPENA DICA ZIONE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. 60ec per diritti SEZIONE TERZA CIVILE [1614 2001GIU IL CANCELLIERE composta dai Signori Magistrati: R.G. 18561/98Presidente dott. Manfredo GROSSI Consigliere rel. Rep. 243 dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron. 17208 dott. VA Battista PETTI Consigliere Ud. 13.2.2001 dott. Bruno DURANTE dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere E VARIE DEV ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AC PA, elettivamente domiciliato in Roma, via Fabio Massimo n. 60, presso lo studio dell'avv. Nicola Staniscia, difeso dall'avv. Ли VA Angelozzi giusta delega in atti. ricorrente
contro
AR AL TH Assicurazioni SA RO - S.p.A. (incorporante per fusione la Intercontinentale Assicura- zioni). intimati avverso la sentenza n. 2530/97 della Corte d'appello di Roma, emes- sa il 10 giugno 1997 e depositata il 23 luglio 1997 (R.G. 3064/95); 306/2001 Oggetto: Risarcimento danni udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 febbraio 2001 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo AC PA convenne, innanzi al Tribunale di Roma, la Inter- continentale Assicurazioni S.p.A., SA RO e AR AL per sentirli solidalmente condannare al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi in Roma sulla Via del Mare il 9 dicembre 1990, alle ore 13 circa. Il AC espose: che quel giorno, mentre si trovava alla guida dell'auto Seat Ibiza tg. Roma 234145Z, era stato tamponato dalla SA alla guida dell'auto Citroen AX tg. Roma 3328W di proprietà della AR;
che, in conseguenza dell'urto, la sua vettura era stata scaraventata sull'opposta corsia, ove era stata investita dal furgone Ford tg. Roma 74260T condotto dal proprietario Di Bitonto ON. Contumaci la SA e la AR, la società Intercontinentale, costituitasi, chiese il rigetto della domanda attrice, sostenendo che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del AC, il quale, rientrato bruscamente in corsia all'esito di manovra di sorpasso della vettura guidata dalla SA, aveva perso il controllo del mezzo e sbandando era finito nell'opposta corsia di percorrenza, dopo aver lievemente colliso con l'auto sorpassata. Con sentenza n. 3119 del 19/1/1995-23/2/1995 il Tribunale, respinse la domanda attrice. 2 La sentenza del Tribunale, impugnata dal AC, fu conferma- ta dalla Corte d'appello di Roma. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso AC PA. Il ricorso è stato ritualmente notificato a SA RO e ad AR AL, nonché alla S.p.A. TH Assicurazioni, socie- tà incorporante per fusione della S.p.A. Intercontinentale Assicura- zioni. Motivi della decisione La Corte di merito ha respinto l'appello del AC sulla base delle seguenti considerazioni: - correttamente era stata accettata la versione dei fatti fornita dalla SA atteso che essa aveva trovato "l'avallo della ricostru- zione del sinistro come prospettata dalla Polizia Stradale all'esito cen dei rilievi di generica dalla stessa effettuati e valutati ... partico- larmente quelli relativi alla localizzazione dei danni riportati dalla vettura da lei guidata, che siccome francamente lateralizzati a de- escludono una dinamica da tamponamento, rendendosi in- stra vece compatibili appunto con un urto verificatosi nella fase dello shandamento, quando già era in corso la deviazione a sinistra, ver- so l'opposta corsia di percorrenza, del mezzo del AC"; che opportunamente il Tribunale non aveva tenuto conto -il quale aveva riferito di della deposizione del teste NN ES aver percepito un tamponamento - atteso: a) che le sue dichiarazioni sul punto non erano affatto credibili, in quanto l'auto guidata dalla 3 SA era di colore grigio metallizzato e non bianca, come da lui riferito;
b) che la versione dei fatti data dal teste, la cui presenza sul posto non era stata accertata dalla polizia stradale, contrastava con le risultanze di generica;
c) che non appariva verosimile quanto dal te- ste riferito e cioè di essere andato via dopo aver lasciato i suoi dati al AC, "... che si mostrava sanguinante al viso..." perché un tale fatto presupponeva che egli, trovandosi sulla stessa corsia origina- riamente percorsa dal AC, avesse attraversato la strada per fornire a quello le proprie generalità, comportamento questo inconciliabile con il fatto di essersi allontanato dal luogo dell'incidente senza pre- stare soccorso al AC e senza aspettare che a ciò provvedesse qualche altra persona;
d) che il AC, nelle dichiarazioni rese alla Polizia Stradale mentre era degente presso l'Ospedale, non aveva fatto il minimo accenno all'episodio; - che i principi di dinamica cui aveva fatto riferimento la difesa del AC, pur se teoricamente puntuali, non avevano alcuna inci- denza nel concreto, atteso che, nella dinamica dell'incidente non tro- vava spazio la tesi del tamponamento;
- che appariva superfluo l'interrogatorio formale della SA e dell'AR richiesto dal AC nell'udienza di precisazione delle conclusioni;
infatti, tale richiesta istruttoria appariva superflua per la prima, perché ella aveva già reso le sue dichiarazioni alla Polizia Stradale, ma soprattutto, perché le stesse, in quanto completamente recepibili nel contesto delle risultanze processuali, tracciavano una dinamica dei fatti assolutamente incompatibile con quella sostenuta 4 dal AC;
la richiesta istruttoria appariva poi inammissibile per la seconda, perché essendo essa solo proprietaria dell'auto, non aveva mai avuto conoscenza diretta degli eventi. Premesso quanto sopra si osserva che con il primo motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 c.c. e 107 del codice della strada in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce: - che la sentenza impugnata interpreta erroneamente l'art. 107 del codice della strada laddove non tiene nel debito conto la presun- zione di responsabilità che tale norma impone nel caso concreto a carico del conducente dell'autovettura della SA;
- che a fronte di tale presunzione nessuna prova liberatoria era stata mai offerta dalla controparte con la conseguenza che la respon- ги sabilità dell'incidente erroneamente era stata attribuita in via esclusi- va al AC;
che essendo rimasto provato che, a seguito dello scontro, il veicolo del AC aveva riportato dei danni nella parte posteriore, non poteva non rimanere a carico dei resistenti l'onere di fornire la prova liberatoria in ordine alla responsabilità per il sinistro;
che dalle dichiarazioni rese dalla SA non emergeva al- cunché che potesse far ritenere un'incauta manovra di sorpasso da parte del AC;
-che la manovra di sorpasso, invece era stata già ultimata re- golarmente dal AC con il rientro nella corsia di marcia allorquan- do la SA era sopraggiunta, evidentemente a velocità sostenuta, 5 annullando la distanza di sicurezza e tamponando l'auto del AC;
- che tale versione dei fatti era stata confermata, nel corso del giudizio di primo grado dal teste NN ES;
che le dichiarazioni del teste erroneamente non erano state tenute nel debito conto da parte del Tribunale di Roma il quale aveva ritenuto che non risultando il nominativo del ES dal verbale re- datto dalla Polizia, lo stesso verosimilmente non si era trovato sul luogo dell'incidente; che la suesposta motivazione era assolutamente illogica e non era condivisibile l'assunto del Tribunale in merito all'attendibilità del teste in quanto la pratica giudiziaria dimostra che la maggior parte dei testi che rendono le loro dichiarazioni nei procedimenti civili non sono indicati nei verbali redatti dalle autorità che interven- gono successivamente al sinistro. che nessun fondamento logico aveva l'altro argomento se- condo cui il teste NN ES doveva essere ritenuto inattendibile per il solo fatto che non era da credere la circostanza che egli avesse attraversato la strada per soccorrere il AC e successivamente si fosse allontanato senza attendere l'arrivo delle autorità di polizia;
- che tale assunto appariva ancor più illogico considerando che le lesioni subite dal AC a seguito dell'incidente non erano di gravi- tà tale da imporre al teste di rimanere sul posto per attendere i soc- corsi;
- che il teste NN ES aveva esattamente indicato il punto d'impatto dei veicoli e detta dichiarazione non era stata per nulla contraddetta dalla localizzazione dei danni alle vetture rilevata dai verbalizzanti. Con il secondo motivo si denuncia: Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione riguardo un punto decisivo della con- troversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. Si deduce che il giudice di merito si era sottratto all'obbligo di valutare il contenuto delle dichiarazioni rese dal teste NN ES, che confermavano la tesi del AC in ordine alle modalità del sini- stro. Né poteva essere attribuita rilevanza: a) al fatto che sul verba- le della Polizia di Stato non fosse stata verbalizzata la presenza del teste, atteso che era già emerso in sede probatoria come costui aves- Лис se fornito le proprie generalità al AC perché se ne servisse in caso di bisogno;
b) al fatto che il teste avesse parlato di un'autovettura bianca al posto di un'autovettura grigia metallizzata. Tali considera- zioni, a giudizio del ricorrente, erano inconsistenti e non potevano inficiare la valenza probatoria della testimonianza. Con il terzo motivo si denuncia: Vizio di motivazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. e violazione di legge per omessa applicazio- ne del disposto di cui all'art. 230 c.p.c. e 345 c.p.c. Si deduce che il giudice di appello aveva denegato l'ammissio- ne della prova per interpello della SA e dell'AR con motiva- zione meramente apparente, con la conseguenza che ancora una volta non era stata offerta al AC la possibilità di dimostrare 7 l'esclusiva responsabilità della controparte. Il mezzo di prova era ammissibile perché nuovo e la sua am- missione era stata negata sebbene essa fosse relativa ad un punto decisivo della decisione. Il ricorso non può trovare accoglimento. Quanto ai primi due motivi è sufficiente porre a raffronto la motivazione della sentenza con le argomentazioni svolte dal ricorren- te, per rilevare come attraverso l'apparente denunzia di violazione di legge e di vizi della motivazione, egli tenda ad ottenere una rivaluta- zione del materiale probatorio acquisito inammissibile in questa se- de. Più in particolare si osserva che non vi è stata, da parte del giudice di merito, alcuna violazione della regola posta dall'art. 2054 c.c., richiamato nell'epigrafe del primo motivo. È pacifico, infatti, alla luce di una giurisprudenza più che con- solidata di questa Corte regolatrice, che la presunzione di colpa po- sta, ex art. 2054, comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria, ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per con- verso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguen- temente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In altri termini la prova liberatoria dalla presunzione di colpa 8 di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo, non deve essere necessaria- mente data in modo diretto, dimostrando di avere tenuto un compor- tamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codi- ce della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il com- portamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'even- to dannoso, non evitabile da parte del conducente con l'adozione di efficienti manovre di emergenza. Non controversi, in diritto, i principi che precedono, si osserva che nella specie i giudici del merito - con una motivazione congrua e assolutamente esente da vizi logico giuridici - hanno accertato che l'incidente si è verificato per fatto e colpa esclusivi del AC. ии Né vi è stata da parte del giudice di merito alcuna violazione dell'art. 107 del codice della strada (all'epoca vigente), una volta ac- certato che l'incidente si era svolto secondo le modalità riferite dalla SA e non secondo quelle esposte dal AC. Deve escludersi, contemporaneamente, che i giudici di appello abbiano - come si assume omesso qualsiasi motivazione, a suffra- - gio della conclusione raggiunta, tenuto presente che dalla pagina 6 alla pagina 8 sono analiticamente descritte tutte le emergenze di cau- sa e analizzate, nessuna esclusa, tutte le tesi difensive svolte dalle parti. Il vero è che il ricorrente pur denunciando, nella intestazione, violazione dell'art. 360 n 5 c.p.c., in realtà, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità - il quale non è un processo di terzo grado nel quale sottoporre ad un nuovo giudice, diverso da quelli che in precedenza hanno esaminato la ver- tenza, gli elementi di fatto già acquisiti in atti e da questi valutati pretende una rivisitazione, da parte di questa Corte, di tutte le circo- stanze di fatto tenute presenti dai giudici di secondo grado. In parti- colare, al riguardo, deve ribadirsi, che si può giungere alla cassazio- ne della sentenza per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. solo quando l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione concerna un punto decisivo così come emerge dal ragionamento compiuto dal giudice nella sentenza, ma non quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un valore e un significato non conformi alle attese e alle deduzioni delle parti, con la conseguente inammissibilità del ri- corso con cui la parte si limita a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, risolvendosi la questione in un inutile tentativo di riesame del merito. Sempre sul punto specifico, inoltre, non può tacersi che in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto ge- neratore del danno (cioè del verificarsi del sinistro), la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accerta- mento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rap- porto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento danno, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia, come nella specie, caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico giuridico. Quanto al terzo motivo si osserva che il giudice del merito non 10 è tenuto ad ammettere ulteriori mezzi di prova richiesti dalle parti, allorché, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite al processo sia già in grado di formarsi un convincimento. Ne deriva, pertanto, che l'interrogatorio formale, essendo di- retto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito è sempre ammissibile, purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio e defatigato- rio. Posto che nella specie il giudicante ha, adeguatamente e con- gruamente, motivato la mancata ammissione del dedotto interrogato- rio quanto alla SA proprio sul rilievo che gli elementi acquisiti in atti erano a suo avviso (con una valutazione discrezionale e assolu- tamente insindacabile in sede di legittimità) - più che sufficienti a definire la controversia, e quanto alla AR perché sicuramente non a conoscenza diretta dello svolgimento dei fatti, è palese che le denunciate violazioni di legge non sussistono, neppure sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese atte- so che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso. Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 13 febbraio 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Aufredi from Чисорно 11 IL CANCELLIERE C1 VA AM DEPOSITATA IN CANCELLERIA E' copia conforme all'originale Roma, lì £1610. 2001.………… IL CANCELLIERE C1 VA AM н Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 10.08 syplast Iscritto a 11/1651 Art. n. 60000 310,000