Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6926
CASS
Sentenza 21 maggio 2001

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Massime1

In materia di distanze legali fra costruzioni, il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione e non può, quindi, giovare automaticamente per un successivo manufatto, ancorché accessorio ad una preesistente costruzione, se il giudice del merito ne accerta, per stabilità e consistenza, le caratteristiche di costruzione in senso tecnico - giuridico, nel qual caso a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e conseguentemente può essere eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.

Commentario1

  • 1Si' alla costruzione in aderenza anche se si tratti di addizione di opera preesistente
    Avv. Eugenia Parisi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 novembre 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6926
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6926
Data del deposito : 21 maggio 2001

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