Sentenza 21 maggio 2001
Massime • 1
In materia di distanze legali fra costruzioni, il diritto di prevenzione riconosciuto a chi per primo edifica si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione e non può, quindi, giovare automaticamente per un successivo manufatto, ancorché accessorio ad una preesistente costruzione, se il giudice del merito ne accerta, per stabilità e consistenza, le caratteristiche di costruzione in senso tecnico - giuridico, nel qual caso a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e conseguentemente può essere eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante.
Commentario • 1
- 1. Si' alla costruzione in aderenza anche se si tratti di addizione di opera preesistenteAvv. Eugenia Parisi · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 novembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2001, n. 6926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6926 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
6926 /0 1 M 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE D. Make legali. Tran regular- Sprach Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETRA S Presidente R.G.N. 3090/99 - Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere- Cron. 15730 Rep. 2549 Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud. 18/01/01 - Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE NTE NZA dal Sig. ILSOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 21 MAG, 2001 IL CANCELLIERE NATALE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE SANVIDO 47, presso lo studio dell'avvocato CORTI P., PARIOLI che lo difende unitamente all'avvocato MUSER GIORDANO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - giusta delega in atti;
Richiesta oppia studio eppic dal Sig. ricorrente - per diritti L. 2000 21 MUG
contro
IL CANCELLIERE RATTAGGI GIULIO, RATTAGGI RAIMONDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA S PALLAVICINI 18, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE studio dell'avvocato TUDINI E, che li difende UFFICIO COPIE unitamente all'avvocato ALDISIO ALDO, giusta delega in Richiesta copia studio NC dal Sig. per diritti L.. 30002001 atti;
82 - controricorrenti IL CAN LO -1- avverso la sentenza n. 705/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 13/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI: udito l'Avvocato Pio CORTI, per delega dell'Avv.G.MUSER, dep. in udienza difensore del ابیر ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Elio TUDINI, per delega dell'Avvocato ..... ALDISIO, dep. in udienza difensore del resistente A. che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 25.5.1991 LI e RA AG, proprietari, in Laveno Mombello, frazione Mombello, di un fondo, convenivano dinanzi al Tribunale di Varese AT VI, proprietario di fondo confinante, lamentando che nel corso del 1973 lo stesso VI aveva costruito a m.3,80 dal confine un pilastro con sovrastante portico di copertura, in violazione dell'allora vigente regolamento edilizio che prevedeva la distanza di metri 6. Chiedevano la riduzione in pristino e la condanna del convenuto al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, nonché al rimborso delle spese giudiziali. Il convenuto, ritualmente costituito, osservava che il regolamento edilizio лу del 1977 citato da controparte era stato sostituito nel novembre 1989 dalla normativa del vigente Piano Regolatore che prevedeva una distanza minima dal confine non più di sei, ma di cinque metri. In principalità, chiedeva il rigetto della domanda e in subordine, la determinazione di una equa indennità. L'adito Tribunale, con sentenza 3.4.1995/20.10.1995/30.1.1996, rigettava le domande degli attori e poneva a loro carico le spese giudiziali. Avverso tale sentenza proponevano rituale appello i AG. L'appellato, ritualmente costituitosi, chiedeva il rigetto dell'appello con il favore delle spese. Con sentenza in data 14.1/13.3.1998, la Corte di appello di Milano, accoglieva l'appello osservando che era in fatto accertato che il pilastro in questione sorgeva a soli 4 metri dal confine e quindi ad una distanza inferiore ai 5 metri previsti dalla vigente normativa. Poiché peraltro per costruzione soggetta al rispetto delle norme sulle distanze doveva intendersi non soltanto l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio autonomo, ma anche ogni altra opera accessoria di un edificio preesistente, stabile e permanente, e dotata di apprezzabile consistenza e tale era senza dubbio nella specie il pilastro con la struttura sovrastante, dovevano conseguentemente essere accolte le domande degli appellanti dirette ad ottenere in concreto il rispetto della prescritta distanza di 5 metri dal confine, nonché, la condanna dell'appellato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Il fatto lesivo dedotto in giudizio era infatti idoneo a produrre un danno e quindi a giustificare la condanna generica. E' poi evidente che non spettava al giudice del processo di cognizione намуalla anticipare provvedimenti per il caso che il VI non avesse ottemperato condanna di demolizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione AT VI, affidandosi a quattro motivi;
resistono con controricorso LI e RA AG. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo (violazione ai sensi dell'art. 360, n.3 cpc in relazione agli artt. 10 e 11, 1° comma, c.c., in relazione all'art.25 Cost. per erronea applicazione del P.R.G. approvato dal G.M. del Comune di Laveno Mombello in data 30.11.1990, conformatosi all'rt.9 del d.m. 2.4.1968, n. 1444, emanato in esecuzione dell'art. 17 della legge 6.8.1967, n.765, in relazione all'art.873) il ricorrente si duole del fatto che a norma degli artt.871, 1°c., e 873 c.c. è stato stabilito un rinvio alla legislazione urbanistica, in forza della quale la relativa disciplina deve essere osservata 2 se e in quanto le disposizioni relative siano inserite negli strumenti urbanistici. Partendo dal presupposto cronologico (da considerarsi pacifico) secondo cui la costruzione in argomento fu eseguita nel corso dell'anno 1973, si sostiene che non era applicabile alla fattispecie il P.R.G. del comune di Laveno Mombello, approvato nel 1989, come da costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 4.8.1997, n.7185), atteso che i nuovi strumenti urbanistici vincolano i privati solo dal momento del loro inserimento nei regolamenti locali (cfr. Cass. 27.10.1997, n. 10558). Tale doglianza deve peraltro, per ragioni evidenti di connessione logica, essere esaminata unitamente al motivo sviluppato sub 3), in cui سر (adducendosi violazione ai sensi dell'art. 360, n.3 cpc, dell'art. 2697 c.1 c.c.) si lamenta che le controparti non avrebbero fornito prova alcuna circa il fatto che all'epoca della costruzione vigesse un regolamento edilizio più restrittivo rispetto alla previsione di cui all'art. 873 c.c. Laddove nel corso del primo motivo si enunciano condivisi principi di irretroattività della legge, mentre è, in materia civile, opinabile il riferimento all'art. 25 Cost., pure, il fulcro della questione che va esaminata da questa Corte è da identificarsi nella vigenza o meno, all'epoca della costruzione, di un piano di fabbricazione che prescriveva la distanza di metri sei delle nuove costruzioni dal confine. Tale dato infatti, ove sussistente, eliderebbe ogni questione sulla articolata questione sviluppata nel primo motivo;
e ciò in quanto troverebbe applicazione proprio uno strumento urbanistico attinente al caso in esame. Va subito rilevato che il CTU di tanto dà atto nella sua relazione, inequivocabilmente e specificatamente, affermando che all'epoca (1973) vigeva un piano di fabbricazione che prescriveva la distanza minima dal confine di mt.
6. Ora, la doglianza si articola sul fatto che non è stata allegata 3 alla relazione peritale copia di tale strumento, a differenza di quanto avvenuto per le normative locali successive, donde la addotta carenza di prova al riguardo. Ma tale censura non può trovare accoglimento;
per vero, l'analisi del CTU è sul punto inequivoca e giustamente per tale è stata valutata dai giudici del merito. A fronte infatti di una precisa enunciazione di vigenza del piano di fabbricazione nei sensi indicati, non poteva dirsi sfornita di riscontro una constatazione del genere attesa la valenza, quale fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione (cfr. Cass.5.5.1998, n.4520). Ciò posto, deve ritenersi assodato che tale piano di fabbricazione all'epoca sussisteva e che imponeva una distanza di sei metri, donde la inconsistenza اسر del primo motivo di ricorso, in quanto non opera in alcun modo nella fattispecie il successivo evolversi della normativa locale, nonché del terzo motivo, attesa la logicità intrinseca sull'argomentare dei giudici del merito, che correttamente hanno ritenuta assodata la vigenza, al momento della costruzione, del piano di fabbricazione. Con il secondo motivo (violazione dell'art. 360, n.3 cpc, in relazione all'art. 42 del PRG 3.11.1989/30.1.1990 approvato dalla Giunta municipale del comune di Laveno Mombello) si pone in rilievo che, per quanto attiene alle sopraelevazioni, sussiste, in capo a chi ha costruito per primo, il potere - dovere di mantenere, anche nelle sopraelevazioni, la scelta costruttiva fatta al momento in cui il fondo del vicino era ancora inedificato;
sul presupposto che la costruzione sia stata effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente, ritenuta legittima, si invoca la disposizione contenuta nel ricordato PRG, in cui si distingue, quanto alle distanze dai confini, tra sopraelevazioni e nuove costruzioni. 4 Tale argomentazione peraltro contrasta con una precisa valutazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui per costruzione soggetta al rispetto delle norme sulle distanze deve intendersi non soltanto l'opera che abbia le caratteristiche di un edificio autonomo, ma anche ogni altra opera accessoria di un edificio preesistente, stabile e dotata di apprezzabile consistenza;
tale è stata ritenuta nella specie il pilastro con la struttura sovrastante. Dich Va ricordato il principio (v. Cass. 17.6.1992, n.7456) secondo cui in materia di distanze legali tra costruzioni il diritto di prevenzione riconosciuto a chi edifica per primo si esaurisce con il completamento, dal punto di vista strutturale e funzionale, della costruzione e non può, quindi, giovare automaticamente per la successiva sopraelevazione, che a tutti gli effetti deve essere considerata come nuova costruzione e che può essere conseguentemente eseguita solo con il rispetto della normativa sulle distanze legali dalle costruzioni esistenti sul fondo confinante. Né, al riguardo, può essere sottaciuto che l'esistenza di un edificio, in senso tecnico giuridico, ai fini del rispetto delle distanze, costituisce l'oggetto di un apprezzamento di fatto che è riservato al giudice del merito e che, congruamente motivato, sfugge a sindacato in sede di legittimità (cfr. Cass.9.4.1987, n.3497). In applicazione di tali condivise statuizioni, deve concludersi che anche tale secondo motivo appare privo di pregio. Con il quarto (ed ultimo) motivo si lamenta violazione dell'art.360, n.5, cpc per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza. In buona sostanza, sono due le censure che vengono articolate;
la prima si incentra sul fatto che non emergerebbe dalla sentenza impugnata a quale fonte normativa la sentenza stessa abbia fatto riferimento nell'indicare in 5 cinque metri la distanza da osservare, mentre sarebbe stata omessa ogni valutazione sulla tematica relativa all'applicabilità delle sopraelevazioni. In ordine al primo rilievo occorre evidenziare una palese carenza di interesse del ricorrente a porre siffatta questione, atteso che, valutati gli strumenti urbanistici susseguitesi, la soluzione adottata è comunque la più favorevole possibile nei confronti del VI. Quanto al secondo aspetto, la motivazione sussiste, atteso che la Corte milanese ha sufficientemente argomentato circa la caratteristica essenziale riscontrata nella costruzione in esame, evidenziandone le connotazioni di stabilità e di apprezzabile consistenza. Facendo riferimento alle osservazioni svolte in precedenza, ne consegue che, nella sua scarna essenzialità, la Corte territoriale ha anche evidenziato le ragioni che ne hanno determinato il relativo convincimento, seppure non completamente coincidente con le considerazioni del CTU. La seconda censura si impernia su di una addotta incertezza applicativa della statuizione conseguente;
ma a ragione la Corte territoriale ha rilevato che trattasi di problematica afferente all'esecuzione della sentenza, che trova la sua naturale sede decisionale proprio nel procedimento di esecuzione, donde la inammissibilità in questa sede di una doglianza per un verso riferita a modalità esecutive e, per altro verso, necessariamente comportante valutazioni di mero fatto, che, come tali, non possono comunque trovare ingresso in sede di legittimità. Il ricorso deve essere pertanto respinto;
in ragione dell'iter processuale di merito e della peculiare situazione venutasi a creare, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente procedimento per cassazione. 6
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 18.1.2001 Il Consigliere estensore Monsert Spleto in DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 MAG. 2001 Roma IL CANCELLIERE C I Leterico ATE RO AGENZIA 31964 7 Il Presidente IL CANCELLITRE C1 Paolo Talarico Calezco 60000 310000 MA 2