Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA R00876/04 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA ZI NE Oggetto ECONDA CIVILE SIMULAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo RIGGIO - Presidente R.G.N. 9770/98 Cron. 1785 Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Rep.267 Consigliere Dott. Matteo IACUBINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud.22/09/00 Rel. Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Richiesta copia studio dal Sig IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L3000 SENTENZA --- CANCELLIERE sul ricorso proposto da: ; LIRE 1500 | TI LU, elettivamente domiciliato in ROMA | VIA AREZZO 54, presso lo studio dell'avvocato MINDOPI FLAVIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
B 0096061 - ricorrente 0096036
contro
RE TA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato SINAGRA AUGUSTO, che lo difende unitamente agli avvocati SICHER CARLO, SABATINI FRANCO, giusta delega in atti;
controricorrente 2000 nonchè contro 1481 -1- ! SE UR, SE AN, RA RI PIA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA S RI IN VIA 12, presso lo studio dell'avvocato QUATTROCCHI PAOLO, che le difende, giusta delega in atti;
controricorrenti nonchè
contro
SE LE, SE AO quali eredi di SE IN, AP EL, AP EF, AP LA quali eredi della fu SE RI PIA;
intimati avversO la sentenza n. 1396/97 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 29/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ! Consigliere Dott. Lucioudienza del 22/09/00 dal MAZZIOTTI DI CELSO;
udito 1'Avvocato MINDOPI Flaviano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato SINAGRA Augusto, difensore del resisstente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 17/6/1985, MA GI conveniva in giudizio RI CC per sentir dichiarare simulato e nullo l'atto di compra- vendita relativo al terreno sito in Roma-Casal Farinelli già di proprietà VA GI, IL ed altri, trasferito nel 1985 alla CC e, quindi, accertato il diritto di esso attore quale esclusivo proprietario, trasferire l'immobile in questione ad esso istante. A sostegno della domanda il Marti- niello deduceva che il contratto impugnato era simulato tra le parti per in- terposizione della persona della convenuta la quale aveva poi manifestato l'intenzione di cedere il bene a terzi. La CC, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda e, in via ricon- venzionale, la condanna dell'attore al rilascio del terreno e della sovrastante costruzione nonché al pagamento dell'indennizzo per l'illegittima occupa- zione del bene. Nel corso dell'istruttoria veniva disposta l'integrazione del contradditto- rio nei confronti dei venditori dell'immobile i quali si costituivano deducen- do l'infondatezza della domanda. L'adito tribunale di Roma, con sentenza 14/12/1993, respingeva la do- manda dell'attore e accoglieva la riconvenzionale. Avverso la detta sentenza il MA proponeva gravame al quale resi- stevano gli appellati ad esclusione di LE, EN e GI VA. La corte di appello di Roma, con sentenza 29/4/197, rigettava il gravame osservando, per quel che ancora rileva in questa sede di legittimità: che cor- rettamente il tribunale aveva respinto la domanda di interposizione fittizia di persona stante l'assoluta carenza di prova dell'accordo simulatorio che, 3 سان است auzandandet Your Vi dlands, nam sana muzun san à nella specie, doveva essere fornita mediante atto scritto versandosi in tema di trasferimento immobiliare;
che i documenti menzionati nell'atto di ap- pello erano irrilevanti in quanto da nessuno di essi si evinceva la sussistenza dell'accordo trilatero tra interposto, interponente e terzo contraente;
che i prodotti documenti non comprovavano né l'accordo simulatorio tra le due parti contraenti, né l'adesione del terzo;
che la prova per testi articolata dall'appellante, di per sé irrilevante, era comunque inammissibile;
che nella specie era inapplicabile la norma di cui all'articolo 1417 c.c. relativa all'ammissibilità della prova per testi nel caso di domanda proposta da cre- ditori o da terzi, atteso che il MA aveva dedotto di essere l'acquirente effettivo per cui, pur non apparendo tra i soggetti della asserita compraven- dita simulata, era da considerare come parte del contratto dissimulato con conseguente applicazione del regime previsto per i contraenti dal citato arti- colo 1417 c.c. La cassazione della sentenza della corte di appello di Roma è stata chie- sta da MA GI con ricorso affidato ad un unico motivo. Hanno re- sistito CC RI e, con separato controricorso, UR VA, LE VA e AR PI AM. Gli intimati LI, FA e LA RA, quali eredi di VA AR PI, non hanno svolto atti- vità difensiva in sede di legittimità. Con ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 10/3/2000 è stata disposta la rinotifica del ricorso ad EN e GI VA. Il ricorso è stato tempestivamente rinotificato a Vas- selli EN ed a VA AO ( quest'ultima quale erede di VA GI ) i quali non si sono costituiti. CC RI ha depositato memoria. Motivi della decisione 4 M க Con l'unico motivo di ricorso MA GI denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1414 e 1417 c.c., in relazione alle regole ge- nerali sulla prova nel processo civile, nonché motivazione erronea su punto decisivo della controversia. Deduce il ricorrente che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici del merito, esso ricorrente, risultando creditore pignorante del cespite immobiliare in questione, ben poteva richiedere la prova testimoniale in ordine alla denunciata simulazione. Peraltro nella spe- cie l'accordo simulatorio, oltre che con prove testimoniale e documentali, si poteva desumere dall'insieme delle risultanze processuali. La corte di ap- pello, con una motivazione contraddittoria, ha omesso di esaminare i singoli documenti ritenendoli apoditticamente "irrilevanti". Inoltre elementi utili di indagine e di convincimento, in relazione alla simulazione, potevano essere desunti anche dalle circostanze concernenti la stipula del contratto di com- pravendita, dai rapporti tra le parti, dalle risorse economiche della CC, ecc. Il motivo è infondato. Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi ( che ricorre nella specie ) di simulazione relativa, per in- terposizione fittizia di persona, di contratto per il quale sia necessaria la forma scritta ad substantiam, non sono applicabili né l'articolo 1417 ( che prevede, tra l'altro, che le parti possono far valere, senza limiti di mezzi probatori, l'illiceità del contratto dissimulato ), né l'articolo 1414, comma secondo, stesso codice (che contempla l'efficacia del contratto dissimulato avente i requisiti di sostanza e di forma) in quanto, nell'indicata ipotesi, nella quale, pur mostrando di contrattare con un soggetto, si vuole che gli 5 effetti dell'atto si producano a favore di altri, non si hanno negozi "dissimulati" bensì contratti differenti (quello apparente e quello nascosto ) sottoscritti da soggetti in tutto o in parte diversi. Agli effetti della prova della simulazione deve essere considerate "parte" e non "terzo" chi, pur es- sendo in apparenza estraneo al contratto, assuma di essere uno dei soggetti del rapporto giuridico che si volle in realtà costituire e di avere, quindi, inte- resse all'accertamento ed all'attuazione di esso per aver partecipato per in- terposta persona alla conclusione del contratto stesso. In questa ipotesi, pertanto, la dimostrazione della simulazione incontra gli stessi limiti della prova testimoniale e per presunzioni, con la conseguenza che se il negozio simulato va redatto per iscritto la prova per testi e per presunzioni non può essere ammessa contro il contenuto di un documento ( nei sensi suddetti, tra le tante, sentenze 28/2/1998 n. 2252; 21/10/1994 n. 8638; 2/7/1990 n. 6764). Nel caso in esame la corte di appello genovese ha correttamente applicato i suddetti principi più volte affermati nella giurisprudenza di legittimità ed ha quindi ineccepibilmente confermato la pronuncia del tribunale con la 1 quale era stata rigettata la domanda proposta dal MA stante l'assoluta carenza di prova in ordine all'accordo simulatorio relativo all'asserita interposizione fittizia di persona. Al riguardo la corte territoriale, all'esito di un insindacabile apprezzamento di merito adeguatamente e coe- rentemente motivato, ha ritenuto del tutto irrilevanti i documenti esibiti dal MA e da questi richiamati nell'atto di appello ( singolarmente ripor- tati nell'impugnata sentenza ) in quanto non comprovanti "né l'accordo si- mulatorio tra la due parti contraenti né l'adesione del terzo" e, quindi, ini- 6 donei a consentire la ravvisabilità della "sussistenza di quell'accordo trilate- ro che caratterizza la dedotta interposizione fittizia di persona". In riferimento alla questione concernente la rilevanza o meno dei docu- menti prodotti dal ricorrente nel giudizio di merito è sufficiente segnalare che sul punto la tesi sostenuta dal MA pur se titolata anche come violazione di legge e come vizi di motivazione sostanzialmente prospetta una diversa valutazione del merito della causa e delle risultanze probatorie. In proposito vanno ribaditi i principi pacifici nella giurisprudenza di que- sta Corte secondo i quali sono inammissibili le censure, mosse in sede di le- gittimità, che si risolvono in una diversa analisi del merito della causa o nella pretesa di contrastare l'apprezzamento dei fatti che è inalienabile pre- rogativa del giudice del merito e la cui motivazione al riguardo non è censu- rabile se come appunto nel caso in esame sufficiente ed esente da vizi logici e da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza. Spetta infatti solo al giudice del merito in- dividuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, con- trollarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova. Né per ottemperare all'obbligo di moti- vazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essen- do sufficiente che egli indichi - come nella specie - gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli 7 altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano in- compatibili con la decisione adottata. Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte, si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indi- care nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però una approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte. Parimenti si ha motivazione insufficiente nell'ipotesi di obiettiva defi- cienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formula- zione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sor- reggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi", ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l'apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito. Nella specie non è ravvisabile il difetto di motivazione lamentato con il motivo in esame. La corte di merito è pervenuta alla detta conclusione (circa l'irrilevanza dei documenti esibiti dal MA) attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici, nonché frutto di un'indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie. 8 0 0 Il giudice di appello ha dato conto delle proprie valutazioni in ordine agli elementi di fatto ed ha esposto adeguatamente le ragioni del suo convinci- mento. Alle dette valutazioni il ricorrente contrappone le proprie, ma della mag- giore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compiute dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. Le censure mosse dal ricorrente non sono meritevoli di accoglimento, ol- tre che per l'incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, anche per la loro genericità. Il ricorso è infatti carente per non aver il MA riportato e precisato il contenuto specifico e completo dei documenti che sarebbero stati non ( o mal) esaminati dalla corte di appello. Tale omissione non consente né di ri- costruire il senso complessivo dei detti documenti, né di verificare l'incidenza causale del lamentato difetto di motivazione (in quanto omessa, o insufficiente o contraddittoria ) su un punto decisivo della controversia. Per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisi- vo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la cir- costanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa. Pertanto, nel giudizio di legittimità, il ri- corrente che deduce l'omessa o l'erronea valutazione delle risultanze pro- batorie e delle circostanze di fatto acquisite al processo, ha l'onere (in con- siderazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ) di 9 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesia la registrazione presso Agenzia 3.3.2011 delle Entrate di Roma 2 Serie 4 al n. 12287 versate € 16010 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. 15 del 30/5/2002) specificare il contenuto completo di dette risultanze probatorie e circostanze di fatto indicando le ragioni del carattere decisivo dell'asserito vizio di va- lutazione: nella specie il MA non ha ottemperato al detto onere. E' appena il caso di rilevare infine che coerentemente la corte di merito ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata dal MA 60000 volta a dimostrare l'accordo simulatorio da provare nella specie solo a mez- 310000 zo di atto scritto trattandosi di contratto di compravendita immobiliare ri- chiedente necessariamente la forma scritta. Né nella specie può essere util- Chlor mente invocato l'articolo 1417 c.c. posto che come evidenziato dalla corte - ASST *27.17 il MA, pur deducendo di essere creditore della CC, genovese 1 4567 £99 ha posto a base della sua domanda l'asserita interposizione fittizia di perso- 12, 10 na sostenendo di essere l'acquirente effettivo del bene immobile in questio- ne. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Roma 22 settembre 2000 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELLIERE C1 -Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2001 Roma ILGANCELLIERE CT 10