CASS
Sentenza 7 agosto 2023
Sentenza 7 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/08/2023, n. 24046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24046 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26676‒2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE, C.F. 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente – contro BORGHI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ND BO, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Fabrizio ANTONELLO ed EM ROMANELLI, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Giulio Cesare, n. 14, presso lo studio legale del predetto ultimo difensore;
- controricorrente -
Oggetto: Tributi ‒ dazi antidumping - extrapetizione Civile Sent. Sez. 5 Num. 24046 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 07/08/2023 2 e contro CAD CAPODIC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza n. 421/03/2019 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 25/03/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere relatore dott. Lucio LUCIOTTI;
letta la memoria conclusionale del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto MUCCI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Genova, sulla scorta di specifica segnalazione da parte dell’OLAF circa l’origine cinese del silicio che la BO s.p.a. ed il CAD Capodici s.r.l., rappresentante indiretto della prima, con le bollette doganali oggetto di revisione avevano dichiarato di importare dalle società Asia Metallurgical Co. LTD e LA Co. LTD aventi sede in Taiwan, senza che in tale Stato avessero subito alcuna lavorazione idonea a modificarne l’origine cinese, emetteva nei confronti delle predette società due avvisi di rettifica dell’accertamento n. 87378 del 2012 e n. 16387 del 2013, nonché nei confronti della sola società importatrice gli atti di irrogazione delle sanzioni n. 87382 del 2012 e n. 16392 del 2013. 2. La società importatrice impugnava con separati ricorsi gli atti impositivi e sanzionatori del 2012 e del 2013, mentre il rappresentante indiretto impugnava soltanto l’atto impositivo del 2013. 3. La CTP di Genova, riuniti i ricorsi, li accoglieva annullando gli atti impugnati. 3 4. La CTR della Liguria con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane sostenendo che «le risultanze dell’OLAF, cui fa riferimento l’Ufficio per motivare il proprio operato, risultano smentite dalle decisioni e dalle perizie depositate in atti per cui si deve ritenere che nel periodo taiwanese il prodotto abbia subito i trattamenti necessari per fargli acquistare la qualifica di materiale proveniente da tale paese» e che «le questioni riguardanti la diligenza, la colpa, la buona/mala fede sono pertanto superate dal fatto che risulta che vi sia stata in Taiwan la sufficiente lavorazione di trasformazione del prodotto». 5. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica con controricorso la sola società importatrice, restando intimato il CAD Capodici s.r.l. 6. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del Reg CE n. 398 del 2004 che istituisce il dazio antidumping sulle importazioni di silicio originario della Repubblica Popolare Cinese, sotto il profilo dell’errata valutazione delle prove documentali, nonché degli artt. 24 del CDC (Reg. CEE n. 2913/1992), 68 del DAC (Reg. UE n. 2913/92), 11 e 12 del Reg. (UE, Euratom) n. 883/2013 e 116 cod. proc. civ. 1.1. Deduce la ricorrente che «in lite doganale sull’origine (cinese e non taiwanese) di merce importata, laddove l’origine sia data per scontata dal giudice di [1°] grado e risulti provata dalla relazione ispettiva OLAF, alle risultanze del rapporto va riconosciuta forza di prova, incombendo la controprova all’importatore, che le merci avessero subito lavorazioni tali da acquistare origine taiwanese, alla luce della circostanza che ‒ come risulta dal 4 rapporto ‒ l’esportatore taiwanese non possiede che un capannone privo di forno di cottura». 1.2. Secondo la ricorrente i giudici di appello «hanno attribuito rilevanza probatoria alle produzioni documentali introdotte da controparte nel processo» e consistenti in una «perizia di parte effettuata dalla ‘National Taipei University of Tecnology (SIC)’ ‒ presa in considerazione anche dal Bureau of Foreign Trade in Taiwan, come da nota del 16 febbraio 2012 ‒ e da un parere del prof. Bernard Friedrich», «perdendo di vista le prove prodotte dall’Ufficio a sostegno della pretesa tributaria che, di fatto, smentivano quanto ex adverso sostenuto, e soprattutto dimenticando che, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, gli accertamenti compiuti dall’LA [...] hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari». Aggiunge la ricorrente che la conferma dell’origine cinese del silicio importato da Taiwan dalle società Asia Metallurgical Co. LTD e LA Co. LTD e la conseguente smentita delle risultanze dei documenti prodotti dalle società contribuenti trovava conferma: a) nell’«Addendum to mission report», documento ufficiale dell’OLAF, che formava parte integrante della motivazione degli atti impositivi in contestazione nonché del «Mission Report THOR (2011) 18655 OF 27 luglio 2011» da cui emergeva che alcune società taiwanesi, tra cui quelle appena sopra indicate, esportavano prodotti originari della Cina e che il valore aggiunto dato dalla lavorazione effettuata a Taiwan, quando effettuata, era inferiore al 35%, e dunque tale da non modificare l’origine cinese delle merci ai sensi della vigente normativa, come emergente peraltro dal regolamento di esecuzione Ue n. 311/2013 del 3 aprile 2013, considerando n. 11 e dal n. 27 al n. 35, che riguardano proprio le due società taiwanesi e le importazioni di silicio dalla Repubblica popolare cinese;
5 b) nel Report della seconda missione effettuata a Taiwan dall’8 al 15 settembre 2012 [THOR (2013) 11413 07/05/2013 “File OF/2010/0827”] in cui risultava che le due società taiwanesi sopra citate costituivano in realtà un’unica entità commerciale;
che la Asia Metallurgical Co. LTD, come da questa pure ammesso, disponeva di un semplice magazzino, privo di laboratorio, di un dipartimento di controllo di qualità e, persino, di un forno industriale, ma soltanto di una linea di produzione presumibilmente utilizzata per la purificazione del silicio;
che l’affermazione della predetta società di rimuovere più dell’80% delle impurità dalla superficie dei granuli di silicio non era credibile in quanto tale attività avrebbe comportato la frantumazione dei granuli di silicio in polvere fine, che era attività non effettuata e non economicamente conveniente. 1.3. In buona sostanza, secondo la ricorrente, dalle informazioni ottenute nel corso delle investigazioni OLAF, era emerso che di circa 11.000 tonnellate di silicio cinese esportato da Taiwan verso l’UE dalle predette società, solo 5.000 tonnellate sarebbero state sottoposte ad un limitato processo di lavorazione che potrebbe aver ridotto il livello di impurità del silicio del 31% senza che ciò però comportasse, a mente dell’art. 24 del CDC, l’acquisto dell’origine taiwanese della merce. 2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per avere la CTR riconosciuto l’origine taiwanese della merce importata sulla base di perizie di cui non esplica il contenuto e che non confronta con quanto provato dal rapporto OLAF. 2.1. Viene censurata per motivazione apparente anche la statuizione di assorbimento contenuta nella sentenza impugnata là dove la CTR concludendo «il proprio ragionamento» ha affermato che «Le questioni riguardanti la diligenza, la colpa, la buona/mala 6 fede sono pertanto superate dal fatto che risulta che vi sia stata in Taiwan la sufficiente lavorazione di trasformazione del prodotto». 3. Con il terzo motivo dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente prospetta due censure di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 3.1. Innanzitutto, per essere la CTR incorsa in ultrapetizione là dove si è pronunciata sull’origine taiwanese della merce importata, accertata sulla base di perizie di cui non esplica il contenuto e che non confronta con quanto provato dal rapporto OLAF, benché le società contribuenti non avessero impugnato, con appello incidentale, la statuizione di primo grado che, invece, ne aveva riconosciuto l’origine cinese, avendo di poi la CTP annullato gli atti impositivi in applicazione delle esimenti di cui agli artt. 220 del codice doganale e 5 del d.lgs. n. 472 del 1997. 3.2. In secondo luogo, per avere omesso di pronunciare sui motivi di appello con cui l’Ufficio aveva censurato la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione delle esimenti di cui alle disposizioni da ultimo citate. 4. Va esaminato in via prioritaria il terzo motivo, in quanto pone questioni decisive, come tali idonee a risolvere il giudizio. 5. Il motivo è fondato e va accolto. 6. Dal ricorso, che sul punto è autosufficiente riportando i passi salienti della sentenza di primo grado, risulta che con quest’ultima la CTP di Genova escluse l’origine taiwanese del prodotto importato affermando che «sotto il profilo oggettivo, quindi, i tributi richiesti con gli atti di accertamento impugnati sarebbero stati dovuti», il cui pagamento però riteneva non dovuto in applicazione dell’esimente della buona fede di cui all’art. 220 del Reg. CEE n. 2913/1992, affermando che «in atti non vi è prova alcuna di mala fede. In concreto quindi non vi è spazio, nel caso, per alcun recupero». 7 7. Avverso tale statuizione, di accertamento dell’origine cinese della merce importata, le società contribuenti non hanno proposto appello, né principale né incidentale, come peraltro confermato dall’esposizione dei fatti contenuta nel controricorso della BO s.p.a., con la conseguenza che su tale questione si è formato il giudicato interno, configurandosi, l’affermazione dei giudici di primo grado, che «i tributi richiesti con gli atti di accertamento impugnati sarebbero stati dovuti», come statuizione autonoma, risolutiva di una questione controversa tra le parti, dotata di propria individualità, che integra un capo di decisione del tutto indipendente e autonoma (cfr. Cass. n. 40276 del 2021) e che, pertanto, doveva essere oggetto di specifica impugnazione. Su tale questione, pertanto, la CTR non avrebbe dovuto pronunciare, come invece ha fatto affermando «che nel periodo taiwanese il prodotto [aveva] subito i trattamenti necessari per fargli acquistare la qualifica di materiale proveniente da tale paese», così omettendo di esaminare «le questioni riguardanti la diligenza, la colpa, la buona/mala fede» che, invece, costituivano oggetto dei motivi di impugnazione proposti dall’Ufficio, in quanto «superate dal fatto che risulta che vi sia stata in Taiwan la sufficiente lavorazione di trasformazione del prodotto». 8. Al riguardo deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte in materia, secondo cui il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o " causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso 8 da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 18868 del 2015; conf., tra le altre, Cass. n. 28180 del 2017; n. 12014 del 2019; n. 25814 del 2022). 9. La CTR è quindi incorsa nel denunciato vizio di extrapetizione che, appunto, ricorre «allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass. n. 21057 del 2021; n. 8716 del 2021; n. 18830 del 2017; n. 296 del 2016; n. 16213 del 2015). 10. I giudici di appello, pronunciando su questione (origine della merce importata) non dedotta in giudizio, ha erroneamente ritenuto “superfluo” l’esame delle domande invece correttamente introdotte in giudizio dall’Ufficio appellante. Trattasi di pronuncia di assorbimento che l’Ufficio ha correttamente censurato (Cass. n. 28895 del 2018; n. 33764 del 2019; n. 2334 del 2020). 11. All’accoglimento del terzo motivo consegue l’assorbimento degli altri. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che provvederà ad esaminare le questioni rimaste assorbite e a regolamentare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di 9 secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 05/04/2023
- controricorrente -
Oggetto: Tributi ‒ dazi antidumping - extrapetizione Civile Sent. Sez. 5 Num. 24046 Anno 2023 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 07/08/2023 2 e contro CAD CAPODIC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza n. 421/03/2019 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata in data 25/03/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere relatore dott. Lucio LUCIOTTI;
letta la memoria conclusionale del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Roberto MUCCI, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli di Genova, sulla scorta di specifica segnalazione da parte dell’OLAF circa l’origine cinese del silicio che la BO s.p.a. ed il CAD Capodici s.r.l., rappresentante indiretto della prima, con le bollette doganali oggetto di revisione avevano dichiarato di importare dalle società Asia Metallurgical Co. LTD e LA Co. LTD aventi sede in Taiwan, senza che in tale Stato avessero subito alcuna lavorazione idonea a modificarne l’origine cinese, emetteva nei confronti delle predette società due avvisi di rettifica dell’accertamento n. 87378 del 2012 e n. 16387 del 2013, nonché nei confronti della sola società importatrice gli atti di irrogazione delle sanzioni n. 87382 del 2012 e n. 16392 del 2013. 2. La società importatrice impugnava con separati ricorsi gli atti impositivi e sanzionatori del 2012 e del 2013, mentre il rappresentante indiretto impugnava soltanto l’atto impositivo del 2013. 3. La CTP di Genova, riuniti i ricorsi, li accoglieva annullando gli atti impugnati. 3 4. La CTR della Liguria con la sentenza in epigrafe indicata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane sostenendo che «le risultanze dell’OLAF, cui fa riferimento l’Ufficio per motivare il proprio operato, risultano smentite dalle decisioni e dalle perizie depositate in atti per cui si deve ritenere che nel periodo taiwanese il prodotto abbia subito i trattamenti necessari per fargli acquistare la qualifica di materiale proveniente da tale paese» e che «le questioni riguardanti la diligenza, la colpa, la buona/mala fede sono pertanto superate dal fatto che risulta che vi sia stata in Taiwan la sufficiente lavorazione di trasformazione del prodotto». 5. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui replica con controricorso la sola società importatrice, restando intimato il CAD Capodici s.r.l. 6. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione del Reg CE n. 398 del 2004 che istituisce il dazio antidumping sulle importazioni di silicio originario della Repubblica Popolare Cinese, sotto il profilo dell’errata valutazione delle prove documentali, nonché degli artt. 24 del CDC (Reg. CEE n. 2913/1992), 68 del DAC (Reg. UE n. 2913/92), 11 e 12 del Reg. (UE, Euratom) n. 883/2013 e 116 cod. proc. civ. 1.1. Deduce la ricorrente che «in lite doganale sull’origine (cinese e non taiwanese) di merce importata, laddove l’origine sia data per scontata dal giudice di [1°] grado e risulti provata dalla relazione ispettiva OLAF, alle risultanze del rapporto va riconosciuta forza di prova, incombendo la controprova all’importatore, che le merci avessero subito lavorazioni tali da acquistare origine taiwanese, alla luce della circostanza che ‒ come risulta dal 4 rapporto ‒ l’esportatore taiwanese non possiede che un capannone privo di forno di cottura». 1.2. Secondo la ricorrente i giudici di appello «hanno attribuito rilevanza probatoria alle produzioni documentali introdotte da controparte nel processo» e consistenti in una «perizia di parte effettuata dalla ‘National Taipei University of Tecnology (SIC)’ ‒ presa in considerazione anche dal Bureau of Foreign Trade in Taiwan, come da nota del 16 febbraio 2012 ‒ e da un parere del prof. Bernard Friedrich», «perdendo di vista le prove prodotte dall’Ufficio a sostegno della pretesa tributaria che, di fatto, smentivano quanto ex adverso sostenuto, e soprattutto dimenticando che, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, gli accertamenti compiuti dall’LA [...] hanno piena valenza probatoria nei procedimenti amministrativi e giudiziari». Aggiunge la ricorrente che la conferma dell’origine cinese del silicio importato da Taiwan dalle società Asia Metallurgical Co. LTD e LA Co. LTD e la conseguente smentita delle risultanze dei documenti prodotti dalle società contribuenti trovava conferma: a) nell’«Addendum to mission report», documento ufficiale dell’OLAF, che formava parte integrante della motivazione degli atti impositivi in contestazione nonché del «Mission Report THOR (2011) 18655 OF 27 luglio 2011» da cui emergeva che alcune società taiwanesi, tra cui quelle appena sopra indicate, esportavano prodotti originari della Cina e che il valore aggiunto dato dalla lavorazione effettuata a Taiwan, quando effettuata, era inferiore al 35%, e dunque tale da non modificare l’origine cinese delle merci ai sensi della vigente normativa, come emergente peraltro dal regolamento di esecuzione Ue n. 311/2013 del 3 aprile 2013, considerando n. 11 e dal n. 27 al n. 35, che riguardano proprio le due società taiwanesi e le importazioni di silicio dalla Repubblica popolare cinese;
5 b) nel Report della seconda missione effettuata a Taiwan dall’8 al 15 settembre 2012 [THOR (2013) 11413 07/05/2013 “File OF/2010/0827”] in cui risultava che le due società taiwanesi sopra citate costituivano in realtà un’unica entità commerciale;
che la Asia Metallurgical Co. LTD, come da questa pure ammesso, disponeva di un semplice magazzino, privo di laboratorio, di un dipartimento di controllo di qualità e, persino, di un forno industriale, ma soltanto di una linea di produzione presumibilmente utilizzata per la purificazione del silicio;
che l’affermazione della predetta società di rimuovere più dell’80% delle impurità dalla superficie dei granuli di silicio non era credibile in quanto tale attività avrebbe comportato la frantumazione dei granuli di silicio in polvere fine, che era attività non effettuata e non economicamente conveniente. 1.3. In buona sostanza, secondo la ricorrente, dalle informazioni ottenute nel corso delle investigazioni OLAF, era emerso che di circa 11.000 tonnellate di silicio cinese esportato da Taiwan verso l’UE dalle predette società, solo 5.000 tonnellate sarebbero state sottoposte ad un limitato processo di lavorazione che potrebbe aver ridotto il livello di impurità del silicio del 31% senza che ciò però comportasse, a mente dell’art. 24 del CDC, l’acquisto dell’origine taiwanese della merce. 2. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per motivazione apparente in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. per avere la CTR riconosciuto l’origine taiwanese della merce importata sulla base di perizie di cui non esplica il contenuto e che non confronta con quanto provato dal rapporto OLAF. 2.1. Viene censurata per motivazione apparente anche la statuizione di assorbimento contenuta nella sentenza impugnata là dove la CTR concludendo «il proprio ragionamento» ha affermato che «Le questioni riguardanti la diligenza, la colpa, la buona/mala 6 fede sono pertanto superate dal fatto che risulta che vi sia stata in Taiwan la sufficiente lavorazione di trasformazione del prodotto». 3. Con il terzo motivo dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente prospetta due censure di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 3.1. Innanzitutto, per essere la CTR incorsa in ultrapetizione là dove si è pronunciata sull’origine taiwanese della merce importata, accertata sulla base di perizie di cui non esplica il contenuto e che non confronta con quanto provato dal rapporto OLAF, benché le società contribuenti non avessero impugnato, con appello incidentale, la statuizione di primo grado che, invece, ne aveva riconosciuto l’origine cinese, avendo di poi la CTP annullato gli atti impositivi in applicazione delle esimenti di cui agli artt. 220 del codice doganale e 5 del d.lgs. n. 472 del 1997. 3.2. In secondo luogo, per avere omesso di pronunciare sui motivi di appello con cui l’Ufficio aveva censurato la statuizione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto sussistenti i presupposti per l’applicazione delle esimenti di cui alle disposizioni da ultimo citate. 4. Va esaminato in via prioritaria il terzo motivo, in quanto pone questioni decisive, come tali idonee a risolvere il giudizio. 5. Il motivo è fondato e va accolto. 6. Dal ricorso, che sul punto è autosufficiente riportando i passi salienti della sentenza di primo grado, risulta che con quest’ultima la CTP di Genova escluse l’origine taiwanese del prodotto importato affermando che «sotto il profilo oggettivo, quindi, i tributi richiesti con gli atti di accertamento impugnati sarebbero stati dovuti», il cui pagamento però riteneva non dovuto in applicazione dell’esimente della buona fede di cui all’art. 220 del Reg. CEE n. 2913/1992, affermando che «in atti non vi è prova alcuna di mala fede. In concreto quindi non vi è spazio, nel caso, per alcun recupero». 7 7. Avverso tale statuizione, di accertamento dell’origine cinese della merce importata, le società contribuenti non hanno proposto appello, né principale né incidentale, come peraltro confermato dall’esposizione dei fatti contenuta nel controricorso della BO s.p.a., con la conseguenza che su tale questione si è formato il giudicato interno, configurandosi, l’affermazione dei giudici di primo grado, che «i tributi richiesti con gli atti di accertamento impugnati sarebbero stati dovuti», come statuizione autonoma, risolutiva di una questione controversa tra le parti, dotata di propria individualità, che integra un capo di decisione del tutto indipendente e autonoma (cfr. Cass. n. 40276 del 2021) e che, pertanto, doveva essere oggetto di specifica impugnazione. Su tale questione, pertanto, la CTR non avrebbe dovuto pronunciare, come invece ha fatto affermando «che nel periodo taiwanese il prodotto [aveva] subito i trattamenti necessari per fargli acquistare la qualifica di materiale proveniente da tale paese», così omettendo di esaminare «le questioni riguardanti la diligenza, la colpa, la buona/mala fede» che, invece, costituivano oggetto dei motivi di impugnazione proposti dall’Ufficio, in quanto «superate dal fatto che risulta che vi sia stata in Taiwan la sufficiente lavorazione di trasformazione del prodotto». 8. Al riguardo deve ribadirsi l'orientamento di questa Corte in materia, secondo cui il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o " causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso 8 da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass. n. 18868 del 2015; conf., tra le altre, Cass. n. 28180 del 2017; n. 12014 del 2019; n. 25814 del 2022). 9. La CTR è quindi incorsa nel denunciato vizio di extrapetizione che, appunto, ricorre «allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato;
non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere-dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra varie, Cass. n. 21057 del 2021; n. 8716 del 2021; n. 18830 del 2017; n. 296 del 2016; n. 16213 del 2015). 10. I giudici di appello, pronunciando su questione (origine della merce importata) non dedotta in giudizio, ha erroneamente ritenuto “superfluo” l’esame delle domande invece correttamente introdotte in giudizio dall’Ufficio appellante. Trattasi di pronuncia di assorbimento che l’Ufficio ha correttamente censurato (Cass. n. 28895 del 2018; n. 33764 del 2019; n. 2334 del 2020). 11. All’accoglimento del terzo motivo consegue l’assorbimento degli altri. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente che provvederà ad esaminare le questioni rimaste assorbite e a regolamentare le spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di 9 secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 05/04/2023