Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
È causa di nullità della notificazione, e non del provvedimento oggetto della notificazione medesima, la consegna all'avente diritto di una copia non conforme, con conseguente omesso decorso dei termini di impugnazione. (La Corte ha precisato che, ove l'impugnazione sia comunque proposta, e ciò in riferimento al contenuto effettivo del provvedimento, l'irritualità della notificazione non produce effetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/11/2008, n. 43139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43139 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
43 1 39 /08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 06/11/2008
SENTENZA
N. 1529,08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. BARDOVAGNI PAOLO PRESIDENTE
1. Dott.ZAPPIA PIETRO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE IT N. 024777/2008 2. Dott.DAVIGO PIERCAMILLO
3. Dott. POLICHETTI RENATO "
" 4. Dott.MELIADO' GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANŻĄ)
sul ricorso proposto da :
1) NE SI N. IL 04/09/1969
avverso ORDINANZA del 26/06/2008
TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA
sentita la relazione fatta dal Consigtiere Presidente Lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.(.on (rizello del ricorso) MELIADO' GI
R.
Udit i difensor Avv.Engelen Peunetter
OS SERVA :
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale dell'Aquila,
art. 309 C.P.P., ha confermato il adito ex provvedimento impositivo della custodia in carcere
emesso il 5.6.2008 dal G.I.P. presso il Tribunale di
Vasto nei confronti di NE AS, indagato in ordine a partecipazione ad associazione per delinquere dedita ad estorsioni. Il NE, agente di polizia penitenziaria, avrebbe fatto da tramite fra i capi del
- AS HE sodalizio, l'uno detenuto, l'altro - EN PE
- in libertà.
Ricorre per cassazione il difensore, denunciando l'inosservanza degli artt. 267, 268 e 271 C.P.P. per mancanza di motivazione delle richieste e dei decreti autorizzativi delle intercettazioni, oltre alla loro difficile reperibilità con violazione del diritto alla difesa
- per la mole del procedimento, che riunisce indagini originariamente distinte, e la
sommaria redazione dell'indice.
2 B. La doglianza è in parte irrilevante e comunque generica, limitandosi il ricorrente a sollecitare il controllo "in modo particolare" delle pagine numerate dal 20 al 1342 del vol. I' senza indicare specificamente nè gli atti che ritiene viziati, né la loro rilevanza ai fini della decisione;
un simile
"mandato esplorativo" non soddisfa l'obbligo di
puntualizzare l'oggetto dell'impugnazione ai sensi
dell'art. 581 C.P.P.. In ogni caso, vizi delle richieste del P.M. e dell'indice degli atti predisposto dalla sua segreteria non integrano alcuna causa di inutilizzabilità o nullità.
Con altro motivo di gravame viene denunciata carenza di motivazione, in particolare quanto al rilievo difensivo dell'impossibilità della fornitura di cellulari al
AS, ascritta al NE, avendo questi mansioni di autista e addetto allo spaccio situato
all'esterno, non abilitato né in grado di accedere agli spazi destinati ai detenuti eludendo rigorosi controlli. Al proposito il Tribunale ha osservato che,
come emerso dalle intercettazioni, ciascun contatto telefonico AS EN (sempre in relazione ad attività estorsive) era avvenuto quando il NE era in servizio ed era stato preceduto da una sua telefonata al EN per concordare un orario,
3 B. coincidente con risultato ogni volta perfettamente conversazione tra i due malavitosi. Ne quello della viene quindi logicamente ricavato come già
sostanzialmente risultava dal contributo collaborativo di certa D'Ascenzo, sentimentalmente legata al EN
che il NE, cui non era precluso, in ragione delle sue funzioni, ogni contatto con i detenuti, abbia potuto con qualche espediente concertarsi con il
AS per stabilire modalità ed orari dei colloqui telefonici. In altri termini l'obiezione avanzata dalla difesa, nell'ambito di una valutazione di qualificata probabilità propria del procedimento cautelare, non fa venir meno un quadro indiziario in sè particolarmente incisivo.
Nell'ambito dello stesso motivo, alla stregua di chiarimenti forniti in sede di discussione, viene inoltre denunciato, sotto il profilo della illogica motivazione del testo dell'ordinanza notificato alla parte privata e al difensore, un errore di confezionamento della copia loro consegnata, nella
quale l'ultima pagina sarebbe stata sostituita da
quella di un provvedimento concernente altro soggetto.
la consegna di copia non conforme non costituisceOra,
causa di nullità del provvedimento, ma della notifica,
e l'unico effetto che ne deriva è la mancata decorrenza
B. dei termini per impugnare;
se il gravame viene ugualmente proposto, e con riferimento al contenuto
effettivo dell'ordinanza impugnata, esistente in atti
ed accessibile, l'irritualità della notifica rimane
irrilevante (nel caso di specie va oltretutto notato
che la pagina "sostituita" conteneva argomentazioni solo marginalmente incidenti sul tema della gravità
indiziaria, oggetto del gravame, @ la sua mancanza non
rende incomprensibile il testo).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile;
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese della procedura e, non ricorrendo ipotesi di esonero,
di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinata in 1000 euro.
P. Q. M
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna it ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto
1 ter, dellepenitenziario ai sensi dell'art. 94, co.
norme di attuazione del Codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2008.
Il Presidente estensore
Paolo Bardorog 기
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