Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2004, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO PL, difeso - giusta procura speciale a margine del ricorso - dall'avv. Luigi Onesti del Foro di Roma, con domicilio eletto in Roma, via Scalia n. 39 presso l'avv. Maurizio Sansoni;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del Presidente legale rapp.te p.t., difesa - giusta procura speciale a margine del controricorso - dall'avv. Luigi Fiorillo con domicilio eletto in Roma, via Plinio n. 21;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torino n^. 6605 in data 26 giugno/26 settembre 2000 (R.G.L. 1591/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2003 dal Consigliere Dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Nicola De Marinis per delega dell'avv. Luigi Fiorillo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza qui impugnata e meglio in epigrafe specificata è stata accertata l'inesistenza del diritto dei dipendenti della s.p.a. Poste Italiane di percepire la retribuzione per il periodo feriale in misura rapportata al corrispettivo del loro lavoro normale, comprensivo, quindi, della maggiorazione per le prestazioni notturne svolte secondo turni regolari e predeterminati.
Il giudice d'appello ha, in particolare, ritenuto che: a) sebbene nel vigente ordinamento la retribuzione riferibile al periodo feriale sia garantita da norma costituzionale, oltre che ordinaria, poiché queste fonti legali nulla dispongono circa la sua determinazione ed i crateri di computo, ogni disciplina al riguardo è rimessa all'autonomia negoziale, ad essa compatendo l'individuazione, fra quelle di natura retributiva, delle singole voci dell'emolumento in questione;
b) a diversa conclusione non può indurre la Convenzione O.I.L. n. 132 del 24 giugno 1970 (ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) la quale, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione onnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali;
c) il C.C.N.L. applicabile nella specie fornisce indirettamente il criterio per la determinazione della base di computo della retribuzione relativa al periodo feriale, atteso che l'art. 14, nel prevedere, con riguardo al caso della sopravvenuta impossibilità, totale o parziale, del godimento delle ferie, l'erogazione di un'indennità sostitutiva delle stesse, rinvia, al fine di stabilire quali emolumenti compongano la relativa base di computo, alla nozione di "retribuzione fissa", di cui al successivo art. 55, che espressamente esclude la possibilità di comprendere in quest'ultima l'indennità per lavoro notturno.
Il ricorso per Cassazione censura questo percorso argomentativo con motivi variamente articolati, che possono, tuttavia, raggrupparsi e sintetizzarsi nei seguenti punti fondamentali.
Il lavoratore che effettui con continuità la sua prestazione secondo turni predeterminati, comprendenti anche le ore notturne, svolge in tal modo la sua "normale" attività di lavoro, sicché la retribuzione che egli percepisce comprensiva della maggiorazione contrattualmente dovuta per le ore suddette - diviene essa stessa "normale".
Il principio che si ricava dagli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 7 della sopra citata Convenzione OIL opera nel senso di imporre, al fine di evitare qualsivoglia incentivo alla monetizzazione del diritto alle ferie, l'erogazione, per il periodo di carenza della prestazione lavorativa, di una retribuzione non inferiore a quella che si percepirebbe continuando lo svolgimento dell'ordinaria prestazione lavorativa.
Il combinato disposto degli artt. 14, comma ottavo, e 55 del contratto collettivo di categoria è inidoneo a conferire fondamento all'impugnato accertamento negativo, in primo luogo perché un emolumento, quand'anche astrattamente definito variabile in sede negoziale, necessariamente perde tale attributo, alla stregua del principio di effettività, ove sia, in concreto, corrisposto in modo fisso e continuativo;
in secondo luogo perché le clausole contrattuali appena citate non consentono di ritenere richiamato, ai fini che qui interessano, la nozione di retribuzione fissa, come dimostrato sia dal loro confronto con altre clausole, che tale nozione recepiscono in modo esplicito, al fine di stabilire i parametri per la determinazione di taluni emolumenti, sia dalla circostanza che esse disciplinano una situazione (sopravvenuta impossibilità di godimento delle ferie) diversa da quella oggetto della presente controversia.
La s.p.a Poste Italiane resiste con controricorso, illustrato anche da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte reputa che delle esposte censure, pur diffusamente argomentate, debba essere dichiarata l'infondatezza manifesta, per contrasto col "diritto vivente" che ormai governa la materia controversa.
Essendo, ormai pacificamente escluso, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, che nel nostro ordinamento viga un principio generale e inderogabile di onnicomprensività della retribuzione ai fini della determinazione della retribuzione spettante per i cosiddetti istituti indiretti (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 1^ aprile 1993, n. 3888), deve ritenersi, per quanto in particolare attiene all'istituto delle ferie, che i singoli elementi della retribuzione in tanto possono riflettersi, quale base di calcolo, sulla retribuzione del periodo feriale, in quanto ciò sia prescritto, in assenza, come si è detto, di previsioni legislative, dalla contrattazione collettiva, nel senso che questa faccia riferimento, per la determinazione di tale ultimo emolumento, alla retribuzione "normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto" (Cass. 16 agosto 2000 n. 10846; Id., 24 dicembre 1999, n. 14537; Id., 10 maggio 1997, n. 4096; Id., 16 aprile 1994, n. 3623; Id., 23 giugno 1992, n. 7669; Id., 7 gennaio 1992, n. 84; Id., 20 settembre 1991, n. 9797). Ritiene, dunque, la Corte, prestando adesione all'esposto indirizzo giurisprudenziale, che, ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non sia sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della onnicomprensività, non legittimato in via generale dal legislatore), in quanto occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o altrimenti indicata con i sinonimi sopra esemplificati, ricorrenti nella citata giurisprudenza).
E, d'altra parte, l'assunto della compenetrazione della maggiorazione per lavoro notturno, prestato secondo regolari turni periodici, nella normale retribuzione è resistito dal principio secondo cui le componenti della retribuzione erogate in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa, e a compensazione dei relativi particolari disagi (come è da ritenere per il lavoro notturno, ancorché svolto con le suindicate modalità), si caratterizzano per intrinseca precarietà che ne esclude la normalità e non ricadono nel campo di applicazione della garanzia di non riducibilità della retribuzione di cui all'art. 2103 c.c. (cfr., di recente, Cass. 18 novembre 1997, n. 11460; Id. 8 giugno 1999, n. 5659; Id., 7 dicembre 2000, n. 15517). Tale conclusione è stata ritenuta coerente anche con la Convenzione OIL n. 132 del 1970 (ratificata e resa esecutiva con la legge suindicata), la quale, nel garantire al lavoratore in ferie "almeno la normale o media retribuzione", non ne impone una nozione omnicomprensiva (o comunque inderogabile), ma rinvia, per la determinazione della retribuzione garantita, agli ordinamenti nazionali (cfr., fra le numerose altre conformi, Cass. 23 dicembre 1997, n. 12991; Id., 6 novembre 1998, n. 11215; Id., 13 luglio 1999, n. 7432; Id., 12 gennaio 2000, n. 295; Id., Cass. 3 novembre 2000, n. 14409). Ben vero, in dissenso con questo orientamento è stato talora rilevato che, ove fosse riconosciuta alle parti la facoltà di determinare liberamente la retribuzione dovuta per le ferie, si renderebbe possibile anche la eventuale fissazione di una retribuzione per le ferie pressoché irrisoria, con osservanza solo apparente del precetto costituzionale (Cass. n. 6372/1996); ma il rilievo, mentre pone in luce come l'assenza, in parte qua, di una nozione onnicomprensiva di retribuzione non equivalga ad assoluta inesistenza di limiti, desumibili dall'art. 36 Cost., al potere delle parti (anche collettive) di determinare la base di calcolo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale (al riguardo cfr. anche Cass. n. 13391/2000), non è, per converso, idoneo a giustificare l'insussistenza di ogni discrezionalità delle parti collettive circa la determinazione della retribuzione spettante ai lavoratori nel periodo feriale, e, in particolare, a dimostrare l'illegittimità della eventuale esclusione dalla retribuzione dovuta durante le ferie di quelle voci della retribuzione che, come nella specie, sono collegate a modalità contingenti della prestazione e non sono garantite, sotto il profilo della continuità di erogazione, dall'art. 2103 cod. civ.. Deve, infine, ricordarsi come sia costante la giurisprudenza di questa Corte nel riconoscere la piena legittimità (per coerenza sia con i canoni legali di ermeneutica contrattuale, sia con i parametri di congruità e razionalità cui va commisurata la motivazione in fatto della sentenza di merito), di un'interpretazione del (lo stesso) C.C.N.L. (applicabile anche nel caso di specie), la quale, ai fini dell'esclusione della maggiorazione per lavoro notturno (ancorché prestato con la ripetuta regolarità) dalla base di computo della retribuzione relativa al periodo feriale, valorizzi il rinvio dell'art. 14, comma ottavo, alla nozione di retribuzione fissa, fornita dall'art. 55, stante il risolutivo argomento per cui, di norma, l'indennità sostitutiva delle ferie va ragguagliata, almeno (stante il pregiudizio derivante dalla mancata fruizione del riposo annuale), alla retribuzione spettante per il corrispondente periodo di carenza della prestazione, di guisa che l'avere ancorato la prima indennità sostitutiva "alla retribuzione fissa base giornaliera" implica a fortiori l'intento delle parti collettive di non quantificare la seconda retribuzione feriale alla stregua di diversi e più ampi parametri (Cass. 11 aprile 2001, n. 5441; id., 29 agosto 2002, n. 12698; Id., 24 gennaio 2003, n. 2791; id., 7 aprile 2003, n. 5408). Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della s.p.a Poste Italiane, delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 17,95 (diciassette/95) per esborsi e in euro 600,00 (seicento/00) per onorari, oltre a spese generali, IVA e CAP.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2004