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8 maggio 2024
8 maggio 2024
Art. 5. Istituzione dell'albo dei pedagogisti e dell'albo
degli educatori professionali socio-pedagogici 1. E' istituito l'albo dei pedagogisti.
2. E' istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.
3. E' consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale.
In caso di violazione, si applica l' articolo 622 del codice penale . Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 622 del Codice penale , approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl.
Straordinario, e' il seguente:
«Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
degli educatori professionali socio-pedagogici 1. E' istituito l'albo dei pedagogisti.
2. E' istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici.
3. E' consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
4. Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto professionale.
In caso di violazione, si applica l' articolo 622 del codice penale . Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 622 del Codice penale , approvato con Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1930, n. 251, Suppl.
Straordinario, e' il seguente:
«Art. 622 (Rivelazione di segreto professionale). - Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, e' punito, se dal fatto puo' derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena e' aggravata se il fatto e' commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se e' commesso da chi svolge la revisione contabile della societa'.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa.».
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Catania, sez. III, sentenza 27/10/2025, n. 3051Provvedimento: […] 1)VIOLAZIONE ARTICOLI 6, 12 E 14 DELL'AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMI 595 E 597 DELLA LEGGE 205/2017 (Legge di stabilità 2018) E DEGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE 55/2024. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N°241/1990 . Deduce parte ricorrente che la cooperativa RO 2016 sarebbe priva dei requisiti richiesti per l'accreditamento, in quanto in particolare l'operatore indicato come educatore professionale sarebbe privo del diploma di laurea triennale e dell'iscrizione all'Albo delle professioni pedagogiche ed educative di cui alla normativa vigente.Leggi di più...
- avvalimento·
- onerosità contratto·
- art. 1418 c.c.·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse patrimoniale·
- art. 1325 c.c.·
- requisiti di partecipazione·
- annullamento atti amministrativi·
- accreditamento enti·
- principio di ragione più liquida