Sentenza 2 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/08/2002, n. 11628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11628 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DUCA1 16 28 102 SEZIONI UN IE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21427/00 Dott. Massimo GENGHINI Primo Presidente f.f. - Presidente di sezione Dott. Rafaele CORONA 28236 Cron. Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere - 3059 Rep. Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Ud.13/06/02 Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. Roberto PREDEN Rel. Consigliere Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere- di 1.55 Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANCELLERIA DI PEDE LA EL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LOTTI, rappresentata e difesa dall'avvocato F. PAOLO CONESE, giusta delega in calce al ricorso;
0922302 -
- ricorrente -
contro 2002 COMUNE DI MATERA;
993 intimato - 1 avverso la sentenza n. 656/99 del Tribunale di MATERA, depositata il 11/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Paolo CONESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Matera GE EL Di PE, assegnataria di alloggio di edilizia residen- sch ziale pubblica, proponeva opposizione avversO l'ordinanza di revoca dell'assegnazione, disposta dal sindaco del Comune di Matera, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. n. 1035 del 1972, per cessione a terzi e mancata occupazione dell'alloggio. Il pretore, con sentenza n. 351/91, accogliendo l'eccezione del comune, dichiarava il difetto di giuri- sdizione del giudice ordinario e la sentenza era con- fermata dal Tribunale di Matera con sentenza dell'11.9.1999. Avverso la sentenza la Di PE ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo. Non ha svolto difese il Comune di Matera. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo, denunciando violazione e fal- sa applicazione dell'art. 11, comma 13, del d.P.R. n. 1035 del 1972, la ricorrente assume che erroneamente il tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
sostiene che la revoca motivata dall'abbandono dell'assegnazione, dell'alloggio trasferimento altrovee dal dell'assegnataria, ha inciso sul diritto soggettivo al godimento dell'immobile in base alla locazione.
2. Il motivo è fondato. Per costante giurisprudenza di queste S.U., con ri- guardo all'opposizione proposta contro il provvedimento di revoca dell'assegnazione di alloggio di edilizia re- sidenziale pubblica, il riparto di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo soggiace al- le comuni regole correlate alla natura delle posizioni fatte valere in giudizio, non potendosi applicare ana- logicamente la disposizione, di tipo eccezionale, det- tata dall'art. 11, comma 13, del d.P.R. n. 1035 del 1972 con riferimento all'ipotesi di provvedimento di decadenza per mancata occupazione dell'alloggio entro trenta giorni dalla consegna. Pertanto qualora la revo- ca non configuri atto discrezionale inerente al solo rapporto pubblicistico di assegnazione, ma si ricolle- 3 ghi alle successive vicende del rapporto privatistico di godimento dell'immobile, come nel caso in cui la re- voca sia motivata dall'abbandono dell'alloggio già oc- cupato e dal trasferimento altrove dell'assegnatario, ovvero dalla cessione dell'alloggio a terzi, deve esse- re affermata la giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di tutela di diritti soggettivi e non di interessi legittimi (sent. n. 4192/90; n. 999/97; n. 1443/98). Poiché nella specie la revoca è stata disposta per avere l'assegnataria abbandonato l'alloggio ed essersi trasferita altrove, in applicazione dei suindicati principi va dichiarata la giurisdizione del giudice or- dinario.
3. L'impugnata sentenza va cassata e la causa rin- viata davanti al Tribunale di Matera quale giudice di primo grado. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte accoglie il ricorso;
dichiara la giurisdi- zione del giudice ordinario;
cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Matera quale giudice di primo grado. Così deciso in Roma il 13.6.2002 4 IL CONSIGLIERE B/4 EST. IL PRIMO PRESIDENTE F.F. Лижетно решитий & CANVELLIERE vanni Giambattista Depositsta in Cancelleria oggi, li - 2. AGO. 2002 01 IL CANCELLIERE C Giovanni Giambattis LOST 129.11 20,66 CEST TOT. 149,771 AGENZIA DELLE ENTE: 2003 "MAG: Registrato in data Se.. an 19009 149,77 (euro CENTOR NOVE/77...) p. (Doissa Il Responsabur (Dr. M. 5