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8 maggio 2024
8 maggio 2024
Art. 8. Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni
pedagogiche ed educative 1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.
3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente.
4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:
a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;
b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;
c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;
f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;
g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonche' gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.
pedagogiche ed educative 1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' composto dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative e' convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.
3. Il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell'Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente e' sostituito dal vicepresidente.
4. Il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:
a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell'Ordine;
b) provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine e alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare di esso e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell'Ordine;
c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi di cui all'articolo 5, e lo sottopone all'approvazione degli stessi tramite referendum;
d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;
e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;
f) esprime pareri, su richiesta dei Ministeri o degli enti pubblici interessati ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;
g) determina la misura del contributo annuale che deve essere corrisposto dagli iscritti negli albi di cui all'articolo 5 nonche' gli importi delle tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese occorrenti per la regolare gestione dell'Ordine.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Vallo della Lucania, ordinanza 03/06/2024Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA Il Tribunale di Vallo della Lucania -sezione civile- composto dai Magistrati: dr.ssa Elvira Bellantoni Presidente dr. Carmine Esposito Giudice dr.ssa Chiara Sangiuolo Giudice rel. sciogliendo la riserva che precede, lette le note depositate dalle parti costituite ex art. 127 ter c.p.c., acquisita la documentazione prodotta, preso visione del fascicolo relativo alla procedura esecutiva, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella causa n° 55/2024 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: reclamo al Collegio e vertente T R A Parte_1 (CF. C.F._1 ) nato a [...] ed ivi resi-dente alla Via Belvedere Palinuro, 21, …Leggi di più...
- fideiussione·
- reclamo al collegio·
- legittimazione passiva agente riscossione·
- sospensione procedura esecutiva·
- contributo unificato·
- usura mutuo·
- nullità per contrarietà normativa antitrust·
- opposizione all'esecuzione·
- contratto autonomo di garanzia·
- decadenza dall'azione·
- art. 1957 c.c.