Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3930
CASS
Sentenza 21 aprile 1999

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Nell'ipotesi di cessione volontaria del bene, stipulata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, con accordo definitivo sul prezzo (ossia, senza la previsione di un futuro conguaglio), è ammissibile che una delle parti promuova un'azione di nullità parziale della clausola relativa al prezzo, per contrarietà a norme imperative, secondo lo schema degli artt. 1418 e 1419, secondo comma, cod. civ. In questo caso (diverso da quello in cui venga proposta l'azione dell'art. 19 della menzionata legge) il giudice, senza far ricorso (ove si tratti di aree edificabili) ai criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (eventualmente sopravvenuta), procederà non alla rideterminazione complessiva dell'intera indennità espropriativa (e, quindi, del prezzo di cessione), bensì all'esame delle singole e specifiche nullità denunciate, sostituendo le relative clausole (ove siano effettivamente affette da nullità) con le norme di diritto in concreto applicabili alla fattispecie, ferme restando tutte le voci componenti il prezzo, in relazione alle quali non sussista controversia (nella specie, l'espropriante aveva impugnato per nullità l'atto di cessione volontaria senza conguaglio stipulato tempo addietro con i proprietari del fondo, sostenendo che alcune componenti del prezzo, pattuito e pagato, erano state calcolate in difformità dai criteri dettati dalla legge n. 865 del 1971. La S.C. in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva rideterminato l'intero prezzo, facendo applicazione dei sopravvenuti criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3930
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3930
    Data del deposito : 21 aprile 1999

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