Sentenza 21 aprile 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di cessione volontaria del bene, stipulata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, con accordo definitivo sul prezzo (ossia, senza la previsione di un futuro conguaglio), è ammissibile che una delle parti promuova un'azione di nullità parziale della clausola relativa al prezzo, per contrarietà a norme imperative, secondo lo schema degli artt. 1418 e 1419, secondo comma, cod. civ. In questo caso (diverso da quello in cui venga proposta l'azione dell'art. 19 della menzionata legge) il giudice, senza far ricorso (ove si tratti di aree edificabili) ai criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (eventualmente sopravvenuta), procederà non alla rideterminazione complessiva dell'intera indennità espropriativa (e, quindi, del prezzo di cessione), bensì all'esame delle singole e specifiche nullità denunciate, sostituendo le relative clausole (ove siano effettivamente affette da nullità) con le norme di diritto in concreto applicabili alla fattispecie, ferme restando tutte le voci componenti il prezzo, in relazione alle quali non sussista controversia (nella specie, l'espropriante aveva impugnato per nullità l'atto di cessione volontaria senza conguaglio stipulato tempo addietro con i proprietari del fondo, sostenendo che alcune componenti del prezzo, pattuito e pagato, erano state calcolate in difformità dai criteri dettati dalla legge n. 865 del 1971. La S.C. in applicazione dell'enunciato principio, ha cassato la sentenza del merito che aveva rideterminato l'intero prezzo, facendo applicazione dei sopravvenuti criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/04/1999, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NO AR, DE LE EL, NO NC, SP PI LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato F. GIUFFRÈ, rappresentati e difesi dagli avvocati RIZZO ANGELA MARIA, RIZZO MANGANARO CARMELO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 11610/97 proposto da:
CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 15, presso l'avvocato S. CARNABUCI, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BASILE, CARLO MAZZÙ, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NO AR, DE LE EL, NO NC, SP PI LA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato F. GIUFFRÈ, rappresentati e difesi dagli avvocati RIZZO ANGELA MARIA, RIZZO MANGANARO CARMELO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 93/97 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 13/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/11/98 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per i ricorrenti, l'Avvocato Rizzo, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Buccarelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento dell'incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale che dell'incidentale.
Svolgimento del processo
Il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Messina iniziò nel 1985 la procedura espropriativa per l'acquisizione di un'area in Comune di S. Pier Niceto, compresa nell'agglomerato industriale di Milazzo, appartenente ai fratelli CA. Dopo la determinazione dell'indennità d'espropriazione, i proprietari dichiararono di voler esercitare il diritto di cessione volontaria del bene e le parti stipularono il relativo contratto (al quale parteciparono anche le signore De LE e SP, rispettive mogli dei fratelli CA, in regime di comunione legale) in data 22 maggio 1986, a seguito del quale il prezzo fu pagato.
Con atto notificato il 15 ottobre 1987, l'A.S.I. convenne innanzi al Tribunale di Palermo le menzionate sue controparti contrattuali perché, essendo stati compiuti degli errori nella determinazione del prezzo di cessione, fosse dichiarata nulla la clausola contrattuale nella quale era stato determinato il corrispettivo dovuto dal Consorzio ai proprietari per la cessione del bene (L 2.207.834.240) e perché, mediante consulenza tecnica, fossero determinate le somme effettivamente ad essi dovute, ai sensi degli artt. 12 e segg. della legge n. 865 del 1971; sicché, all'esito, i convenuti fossero condannati a restituirgli le somme indebitamente incassate a seguito della cessione, con rivalutazione ed interessi legali.
Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò la nullità parziale del contratto, rideterminò il corrispettivo dovuto ai CA (L 1.652.473.900) e condannò questi ultimi a restituire al Consorzio la maggior somma percepita (L 555.356.340), oltre gli interessi. La sentenza di primo grado, impugnata dai CA e dalle loro mogli, venne integralmente confermata dalla Corte d'appello di Messina, la cui sentenza viene ora gravata per cassazione dai medesimi, i quali svolgono quattro motivi. Il Consorzio s'è costituito con controricorso ed ha, a sua volta, proposto ricorso incidentale, affidandolo a due motivi.
Motivi della decisione
I ricorsi vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1. Il ragionamento del giudice, posto a sostegno della sentenza ora impugnata, si sofferma su due punti: sulla natura edificatoria o agricola del fondo (il Tribunale ne aveva riconosciuto la natura agricola); sull'applicabilità o meno del sopravvenuto jus superveniens dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Quanto al primo, la Corte territoriale, accogliendo la domanda dei CA, riconosce la natura edificatoria dell'area e, dunque, l'errore commesso dal primo giudice nel determinare il prezzo di cessione sulla base dei valori previsti dalla legge n. 865 del 1971. Quanto al secondo punto, la Corte d'appello ritiene l'applicabilità alla fattispecie dei nuovi criteri dell'art. 5 bis, sul presupposto che il patto contenuto nella cessione volontaria del bene non è mera espressione di autonomia contrattuale, bensì configura un negozio di diritto pubblico diretto a consentire una più sollecita definizione della procedura ablatoria;
sicché la sua conclusione non ha effetto preclusivo dell'azione promossa per stabilire l'importo dell'indennità spettante al proprietario, per il cui calcolo trova quindi applicazione, nei giudizi pendenti, il menzionato jus superveniens. Nè può ritenersi - aggiunge il giudice - che il procedimento espropriativo possa considerarsi concluso e definitivo a seguito della stipula dell'atto di cessione: "ciò potrebbe essere vero se il Consorzio A.S.I. non avesse iniziato il presente giudizio facendo valere l'illegittimità del prezzo. Proprio la persistenza della controversia dimostra invece che il prezzo della cessione non è stato ne' accettato dalle parti ne' definito con sentenza passata in giudicato e quindi, dovendosi il prezzo ricalcolare sulla base dell'acclarata natura edificatoria dei suoli, in tale operazione di calcolo si deve tener conto dell'art. 5 bis, soprattutto alla luce della modifica apportata al sito sesto comma dall'art. 1, comma 65^, della legge n. 549 del 1995".
Ciò premesso in via di principio, il giudice rileva, però, che nessun interesse hanno i CA alla rimessione della causa in istruttoria per la rideterminazione dell'indennità secondo i nuovi criteri, in quanto, riconosciuta la natura edificatoria e non agricola dell'area ed applicati i criteri dell'art. 5 bis, ad essi non perverrebbe alcun vantaggio da quel nuovo calcolo, che condurrebbe ad un risultato sicuramente inferiore all'importo determinato dal primo giudice (pur sull'erroneo presupposto della natura agricola del fondo); sicché, l'appello proposto sul punto è inammissibile.
2. Il principale quesito oggi sottoposto all'esame di questa S.C. consiste nello stabilire, riguardo ad un fattispecie di cessione volontaria dell'esproprianda area (stipulata tenendo conto della natura agricola dei suoli), in cui il prezzo sia stato stabilito in maniera definitiva (ossia non "salvo conguaglio"), se si applichi lo jus superveniens dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ed al pagamento del prezzo, l'espropriante - cessionario promuova un'azione tendente alla rideterminazione del prezzo per errore di calcolo derivante da violazione di norme imperative ed il giudice accerti la natura non agricola ma edificatoria delle aree.
Prima ancora di esaminare in dettaglio i motivi d'impugnazione, a questo quesito conviene dare immediata risposta.
L'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (come modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed ulteriormente modificato dall'art. 6 della legge 2 maggio 1974, n. 115), stabilisce che il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 11, ha diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore del 50 per cento dell'indennità provvisoria determinata ai sensi dei successivi articoli 16 e 17. Il contratto che scaturisce da tale procedura - che nella parte relativa al prezzo è eterodeterminato, in quanto rigidamente agganciato, sul punto, alle previsioni normative relative alla determinazione dell'indennità provvisoria - viene inserito nella categoria dei negozi di diritto pubblico (o, come alcuni preferiscono, "ad oggetto pubblico"), il quale presuppone l'esistenza di un procedimento espropriativo in atto, con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, e l'inclusione dei beni da espropriare nel piano di esecuzione dell'opera stessa. In presenza di tali presupposti, l'accordo raggiunto tra proprietario ed espropriante ha la funzione di interrompere la procedura espropriativa e di produrre gli stessi effetti del decreto di espropriazione, ossia di costituire in capo all'espropriante la proprietà dei beni a titolo originario.
La modifica dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971 (soprattutto quella introdotta dalla legge n. 10 del 1977) ha tolto ogni dubbio circa la natura di diritto potestativo spettante al proprietario di accedere alla cessione: la ragione della norma va trovata nell'intento di ridurre i tempi e le fasi del procedimento espropriativo, con effetti deflattivi sul relativo contenzioso;
sicché, alla manifestazione di volontà del privato di ricorrere a questa particolare fase procedimentale (che acquista, dunque, la caratteristica di subprocedimento nell'ambito della più ampia procedura espropriativa) corrisponde l'obbligo dell'espropriante di dare corso a quegli atti attraverso i quali la cessione stessa deve perfezionarsi.
Le travagliate vicende connesse alla normativa generale sulle espropriazioni ha fatto in modo che alla forma di cessione finora descritta (che, come s'è visto, produce il trasferimento del bene in capo all'espropriante a fronte del pagamento di un prezzo definitivo nel suo ammontare) se ne è affiancata un'altra comprendente tutte le cessioni stipulate, nel corso di un determinato periodo, con la riserva di futuro conguaglio. Si tratta di quegli atti stipulati allorquando il legislatore, nell'intento di porre rimedio al vuoto legislativo determinato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980 (che aveva dichiarato l'illegittimità del calcolo determinativo dell'indennità di espropriazione fissato dalla legge n. 865 del 1971), emanò la legge 29 luglio 1980, n. 385, con la quale ripropose il modello indennitario della legge n. 865 del 1971, ma stabilì che l'indennità così determinata doveva ritenersi soggetta a conguaglio da determinarsi in base ad apposita legge da emanarsi in futuro. È noto che questa legge non fu per lungo tempo emanata e la Corte costituzionale intervenne, con la sentenza n. 223 del 19 luglio 1983, a censurare il comportamento del legislatore che aveva surrettiziamente mantenuto in vita norme già dichiarate incostituzionali. Quanto alle cessioni frattanto stipulate, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr. soprattutto Cass. sez. un. 25 gennaio 1989, n. 422) risolse il problema della loro sorte facendo in modo che gli effetti traslativi rimanessero validi, con riferimento però, per la determinazione del prezzo, alle disposizioni in concreto applicabili al fine di conseguire l'equivalente del prezzo di mercato del bene, in applicazione dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (configurante una norma generale che riacquistava operatività nell'ambito delle espropriazioni di cui alla citata legge del 1971 ed in relazione ai soli suoli edificatori). Per la tutela del suo diritto, al cedente fu aperta la strada del procedimento di opposizione alla stima, prefigurato dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971. La premessa sinora svolta ha lo scopo di porre in evidenza la fondamentale differenza (sfuggita al giudice di merito) tra cessioni stipulate con la pattuizione di un prezzo definitivo ed immutabile tra le parti e cessioni stipulate "salvo conguaglio"; differenza che è fondamentale al fine di risolvere la controversia che ci interessa. Infatti, nel secondo tipo di cessioni: la relativa pattuizione contiene in sè la riserva della futura integrazione con il conguaglio da determinarsi successivamente, come prescritto dalla legge n. 385 del 1980, e l'azione proposta ex art. 19 della legge n.865 del 1971 (secondo la procedura, dunque, dell'opposizione alla stima) finisce per rimettere in discussione la complessiva determinazione dell'indennità e, quindi, del prezzo, con la necessaria applicabilità delle norme sopravvenute nel corso della procedura stessa. Cosicché, in quest'ordine di idee, la giurisprudenza della S.C. ha deciso che la conclusione dell'atto di cessione non ha alcun effetto preclusivo dell'azione promossa al fine di stabilire quale sia l'importo dell'indennità di espropriazione, per il cui calcolo trova quindi applicazione, nei giudizi pendenti, lo jus superveniens dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Ed è a questa giurisprudenza che il giudice di merito s'è ispirato nella propria decisione (a pag. 16 della sentenza impugnata è, appunto, citata Cass. 12 luglio 1994, n. 6554), senza, però, rendersi conto che il principio riguarda le ipotesi di cessioni "salvo conguaglio" e non può, quindi, essere pedissequamente applicato alla fattispecie in esame, che da quel tipo di cessioni si differenzia del tutto. Nel caso che ci occupa, infatti, il prezzo (lo si è già visto in precedenza) fu interamente e definitivamente pattuito tra le parti, pagato ed incassato. Dopo circa un anno, l'ente espropriante propose un'azione che tendeva a mettere in discussione non l'intero contratto, ma la sola clausola concernente il prezzo, sostenendo, con delle ben precise censure, che alcuni calcoli, errati per difformità dal precetto normativo, lo avevano portato a pagare ai cedenti una cifra eccessiva rispetto a quella che sarebbe loro spettata se gli stessi calcoli fossero stati conformi a legge. In particolare, il Consorzio fece riferimento all'errore compiuto nel calcolo della "indennità fabbricati" (errore che, per alcuni edifici, concerneva soltanto la descrizione del procedimento di calcolo, mentre per l'edificio n. 2 riguardava il risultato dell'operazione di calcolo del deprezzamento dipendente dalle caratteristiche del fabbricato) ed all'errore nella determinazione del costo dell'acquisizione delle aree (compiuto in violazione dei parametri rigidi degli artt. 12 e segg. della legge n. 865 del 1971). Quanto a quest'ultimo punto, specificò che il primo comma dell'art. 17 della citata legge (che dispone la determinazione del prezzo di cessione in misura tripla rispetto all'indennità principale, con riguardo alle aree coltivate direttamente dal proprietario) si riferisce ai terreni agricoli e non anche ai fabbricati: che, analogamente, il secondo comma della medesima norma (secondo cui al fittavolo spetta una somma uguale a quella del proprietario) si riferisce esclusivamente al terreno coltivato, senza comprendere il valore dei fabbricati.
Il Consorzio propose, insomma, un'azione che può sicuramente inquadrarsi nel paradigma derivante dal combinato disposto degli artt. 1418 e 1419, comma secondo, c.c., ossia un'azione di nullità di una singola clausola contrattuale (quella relativa al prezzo) sostituibile di diritto (in quanto contratto eterodeterminato) da norme imperative, connessa con una domanda di ripetizione di indebito oggettivo, ex at. 2033 c.c. Azione sicuramente esperibile anche in relazione ad un contratto di diritto pubblico come quello in oggetto (esperibilità che, peraltro, non è neppure posta in discussione dalle parti private) e che, come è agevole rilevare, si differenzia del tutto da quella proponibile dal cedente "salvo conguaglio", secondo lo schema processuale dell'opposizione alla stima di cui all'art. 19 della legge n. 865 del 1971. Le differenze sono, infatti, palesi: l'actio nullitatis, che può essere proposta (come è stata proposta) oltre ogni limite temporale, non mira alla rideterminazione dell'intera indennità (il tipo di azione sperimentata non potrebbe, peraltro, portare a tale risultato) e, quindi, del prezzo nel suo complesso, bensì alla correzione di quest'ultimo in relazione ad errori di calcolo specificamente enunciati, che pongono il risultato cui s'è pervenuti in contrasto con norma imperativa. Nell'azione ex art. 19 della legge n. 865 del 1971 (per la cui proposizione la legge stabilisce un termine perentorio) è posta, invece, in discussione l'indennità nel suo complesso e l'attore mira alla sostituzione di quella provvisoriamente determinata dall'espropriante con quella rideterminata in via giudiziaria (o, addirittura, alla determinazione di un'indennità che non è stata mai determinato, neppure in via provvisoria). Di qui, nel primo caso, la definitività del prezzo (a prescindere da una specifica azione di nullità proposta), e, nel secondo caso, la sua "non definitività".
Quanto fin qui esposto spiega, dunque, come non può sostenersi (come sostiene il giudice di merito) che il procedimento espropriativo potrebbe considerarsi concluso e definitivo se il Consorzio non avesse iniziato il giudizio facendo valere l'illegittimità del prezzo della cessione, in quanto "proprio la persistenza della controversia dimostra invece che il prezzo della cessione non è stato ne' accettato dalle parti ne' definito con sentenza passata in giudicato" (cfr. pag. 16 della sentenza impugnata). Non è l'azione di nullità specificamente promossa che può mettere in discussione l'avvenuta accettazione del prezzo, ne' è possibile ipotizzare che qualsiasi azione promossa da una delle parti, indefinitamente nel tempo, possa rimettere in discussione degli accordi ormai conclusi, che (come lo stesso giudice ammette) hanno pacifica natura contrattuale, lasciando così esposte le parti stesse al sopravvenire di ogni nuova normativa al riguardo. Tant'è che, proprio per evitare tale palese ingiustizia, l'art. 19 della legge n. 865 del 1971 fissa (lo si è già detto in precedenza) un preciso termine perentorio per la proposizione dell'opposizione alla stima. La diversa opinione costituisce la sovversione non solo dei fondamentali canoni in tema pubblicistico - espropriativo, ma anche di quelli contrattual-civilistici.
Eppure, a ben riflettere, il giudice di merito ha avuto percezione dei principi sinora enunciati, pur senza trarne le estreme conseguenze. Infatti, come rivedremo poi in relazione al primo motivo del ricorso incidentale del Consorzio, il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile (siccome formulata per la prima volta nelle conclusioni) la domanda dell'A.S.I. di veder riconosciuta, quale ulteriore irregolarità nell'originaria determinazione dell'indennità - base relativa ai terreni, l'errata inclusione di una superficie di mq. 2500 come ricadente in centro edificato. Nella sentenza ora impugnata si respinge il motivo di gravame sul punto, perché il Consorzio, nel denunciare le violazioni alla legge n. 865 del 1971, commesse nella determinazione del prezzo di cessione,
circoscrisse la domanda di declaratoria della nullità della clausola determinativa del prezzo della cessione (con richiesta di rideterminazione dello stesso ai sensi dell'art. 12 della citata legge) ai soli errori commessi nel calcolo della "indennità fabbricati" e nella triplicazione del valore anche dei manufatti esistenti sul suolo;
sicché, viene ritenuta inammissibile, in quanto tardivamente formulata, una domanda diretta a far valere un vizio della citata clausola sotto un profilo e per ragioni diverse da quelle denunciate in citazione. Così decidendo, la Corte messinese ha implicitamente riconosciuto che la clausola contrattuale relativa al prezzo, benché posta in discussione dall'attore per ragioni precise e specifiche, era nel suo complesso dotata del requisito della definitività: se così non fosse stato (ossia il prezzo fosse stato posto in discussione nel suo complesso), non vi sarebbe stata ragione di impedire al Consorzio di chiedere, benché tardivamente, ulteriori rettifiche, in quanto queste non sarebbero state specifiche domande, bensì mere precisazioni di una più vasta e generale domanda di rideterminazione dell'indennità.
A questo punto, costituisce ovvia conseguenza l'inapplicabilità all'ipotesi in esame (in cui il giudice è pervenuto all'ormai indiscusso accertamento della natura edificatoria dei suoli) dei nuovi criteri dettati dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, in virtù del sesto comma dell'articolo stesso (come sostituito dall'art. 1, comma 65^, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), secondo cui "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
3. Accertata, dunque, l'inapplicabilità alla fattispecie dei criteri introdotti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, si può ora passare all'esame dei singoli motivi del ricorso principale. In particolare, con il primo motivo i CA sostengono che l'atto di cessione volontaria ha esaurito tutti gli effetti "fisiologici" del procedimento espropriativo ed il fatto che il Consorzio, a contratto concluso e dopo l'avvenuto pagamento del prezzo, abbia iniziato il giudizio avente ad oggetto un preteso indebito oggettivo, non scalfisce il carattere di definitività dell'indennità e del procedimento espropriativo;
sicché non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi previste dall'art. 5 bis (sia nell'originaria formulazione, sia in quella derivata dall'introduzione dell'art. 1 della legge n. 549 del 1995) perché possa farsi luogo all'applicazione dei nuovi criteri dettati dalla norma stessa. Concludono, quindi, i ricorrenti che il giudice, una volta accertata la natura edificatoria dell'area (e, quindi, l'inapplicabilità delle norme imperative della legge n. 865 del 1971) avrebbe dovuto rigettare la domanda del Consorzio ed escludere qualsiasi loro obbligo restitutorio. Chiedono, pertanto, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria dell'inammissibilità ed infondatezza delle domande dell'avversario. Il secondo motivo (subordinato, rispetto al primo, nel caso in cui il prezzo di cessione venga ritenuto suscettibile di riesame) sostiene che il giudice, pur senza rimettere in istruttoria la causa, si sarebbe potuto servire delle valutazioni già espresse dal C.T.U. in primo grado circa il valore (edificatorio) del fondo ed, aggiungendolo a quello dei fabbricati, avrebbe potuto emettere un accertamento incidentale dal quale sarebbe emerso che i CA non avevano ricevuto dal Consorzio più di quanto ad essi spettava per il reale valore dei loro beni. Comunque, pur rimettendo la causa in istruttoria, il calcolo dovrà avvenire sulla base del valore venale dei beni e non dei criteri introdotti dalla nuova normativa. Il terzo motivo (proposto anch'esso in via ulteriormente subordinata, per l'ipotesi in cui siano ritenuti la nullità parziale della clausola del prezzo di cessione e l'obbligo dei ricorrenti di restituirne una parte al Consorzio) attiene alla parte della sentenza in cui è stato negato ai CA il risarcimento del danno;
risarcimento al quale essi ritengono di aver diritto per essere stati indotti a stipulare un atto parzialmente invalido ed in base, dunque, ad una "responsabilità da cui il Consorzio, occorrendo ai sensi dell'art. 1338 c.c., non può esimersi, tenuto conto che la specifica conoscenza tecnica della legislazione in materia espropriativa deve ritenersi assolutamente da pretendere in un ente tra i cui scopi istituzionali è quello di procedere all'acquisizione delle aree, attraverso le procedure espropriative".
Nel quarto motivo, infine, si sostiene che le spese del giudizio avrebbero dovuto essere poste a carico del Consorzio.
4. Il primo motivo del ricorso va accolto per quanto di ragione. È bene chiarire, innanzitutto, che nella controversia in esame si sono create alcune preclusioni ormai invalicabili. Per un verso, infatti, i CA, nonostante il riconoscimento della natura edificatoria delle aree, non chiedono alcuna somma superiore a quella pattuita nel contratto di cessione volontaria;
per altro verso, il Consorzio non chiede una riduzione del prezzo ulteriore rispetto a quella stabilita dal Tribunale (su quest'ultimo punto si tornerà nel trattare il ricorso incidentale dell'ente), ne' pone più in discussione la natura edificatoria del suolo.
Ciò premesso, non convince la tesi dei CA secondo cui il prezzo fissato in contratto sarebbe ormai indiscutibile poiché (in sostanza) la riconosciuta natura edificatoria delle aree escluderebbe la nullità della clausola contrattuale relativa al prezzo per contrarietà con norme imperative (quelle della legge n. 685 del 1971, destinate ai soli fondi agricoli) che nella fattispecie non si applicano.
La tesi, infatti, è viziata dal medesimo errore dal quale è viziata la decisione del giudice d'appello: ossia, ritenere che nella controversia in esame si possa e si debba procedere ad una completa rideterminazione dell'indennità e, quindi, del prezzo di cessione. Convinzione, questa, che (lo si ribadisce ancora una volta) è assolutamente sbagliata, in quanto l'oggetto dell'accertamento deve essere limitato alle singole nullità evidenziate nella domanda del Consorzio, tenendo pur sempre conto che, con una sorta di eccezione riconvenzionale, i CA hanno ottenuto la declaratoria della natura edificatoria delle loro aree. Ed il Consorzio pone in evidenza non solo nullità derivate esclusivamente dall'errata applicazione delle norme della legge n. 685 del 1981 (che, certamente, si applica ai soli terreni agricoli), ma anche dal calcolo del valore dei fabbricati (e del relativo deprezzamento, riverberatosi sul complessivo costo di acquisizione delle aree), nonché dell'importo spettante a CA NC quale fittuario di metà del fondo. Nel correggere questi errori, il giudice di primo grado aveva proceduto alla decurtazione del prezzo di cessione. Il giudice d'appello, riconosciuta la natura edificatoria delle aree e ritenuti applicabili i criteri dell'art. 5 bis della legge del 1992, ha ritenuto che il nuovo calcolo del prezzo, sulla base di quei criteri, avrebbe necessariamente condotto ad una impossibile reformatio in pejus ai danni dei CA, dichiarando così inammissibile il loro appello. Ora, chiarito che i criteri dell'art. 5 bis sono inapplicabili alla fattispecie e che non bisogna procedere ad una complessiva rideterminazione del prezzo, è necessario rivisitare le singole domande di nullità proposte dal Consorzio, individuare quelle che non attengono alla mera applicazione delle disposizioni della legge n. 865 del 1971 e, valutatane la fondatezza, procedere ad un nuovo calcolo del prezzo di cessione stabilito dalle parti, in tal modo eventualmente emendato. Va, dunque, cassata la sentenza impugnata ed il giudice di rinvio dovrà procedere al predetto compito, tenendo, comunque, conto delle preclusioni intervenute nel processo, delle quali s'è detto in precedenza.
Dall'accoglimento parziale del primo motivano deriva l'assorbimento dei motivi secondo e terzo (proposti in via condizionata), nonché del quarto, relativo alle spese del giudizio di merito.
5. Passando al ricorso incidentale del Consorzio, s'è già detto che il giudice di primo grado dichiarò inammissibile (siccome formulata per la prima volta nelle conclusioni) la domanda del Consorzio di veder riconosciuta anche l'irregolarità nell'originaria determinazione dell'indennità - base relativa ai terreni, consistente nell'errata inclusione di una superficie di mq. 2500 come ricadente in centro edificato. Nella sentenza ora impugnata si respinge il motivo di gravame sul punto, perché il Consorzio, nel denunciare le violazioni alla legge n. 865 del 1971, commesse nella determinazione del prezzo di cessione, circoscrisse la domanda di declaratoria della nullità della clausola determinativa del prezzo della cessione (con richiesta di rideterminazione dello stesso ai sensi dell'art. 12 della citata legge) ai soli errori commessi nel calcolo della "indennità fabbricati" e nella triplicazione del valore anche dei manufatti esistenti sul suolo;
sicché è inammissibile, in quanto tardivamente formulata, una domanda diretta a far valere un vizio della citata clausola sotto un profilo e per ragioni diverse da quelle denunciate in citazione.
Nel primo motivo del ricorso incidentale, il Consorzio ribadisce che anche la domanda relativa alla superficie di mq.
2.500 doveva ritenersi inclusa in quella avanzata nell'atto introduttivo del giudizio, nel quale fu genericamente chiesta la determinazione, ai sensi di legge, del corrispettivo dovuto come prezzo della cessione, nonché la restituzione di quanto indebitamente pagato. Tant'è vero - continua l'A.S.I. - che la stessa richiesta fu formulata anche in occasione del conferimento della C.T.U. ed il consulente, nella propria relazione, diede atto dell'errore relativo alla menzionata superficie.
Il motivo è infondato e va respinto.
Della questione s'è già trattato in precedenza (cfr. supra al n. 2): qui basta semplicemente ribadire che il giudice ha correttamente individuato, in quella proposta dal Consorzio, un'autonoma domanda di nullità, inammissibile in quanto tardiva;
che, peraltro, la specifica e diversa censura di nullità non poteva essere ritenuta compresa in una più vasta domanda di generale rideterminazione dell'indennità, del tutto estranea allo specifico oggetto del procedimento in esame.
6. Dichiarato inammissibile l'appello dei CA, la Corte messinese ha precisato che doveva ritenersi ormai inattaccabile la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva determinato il corrispettivo della cessione, poiché sul punto non era stata proposta alcuna censura incidentale dal Consorzio, che aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, tranne che nel capo oggetto del suo appello incidentale (quello relativo ai 2500 mq. di suolo, del quale s'è trattato supra al n. 5). In altri termini, il giudice ha ritenuto che, pur dovendosi applicare nella fattispecie i criteri dell'art. 5 bis (i quali avrebbero portato ad un prezzo ancora inferiore a quello determinato dal primo giudice), la causa non andava rimessa in istruttoria per l'effettuazione del nuovo calcolo, sia perché questo avrebbe prodotto un'ingiusta reformatio in pejus per i CA, sia perché un'ulteriore riduzione del prezzo (rispetto a quella già compiuta dal primo giudice) non era stata neppure chiesta dal Consorzio.
Nel secondo motivo del ricorso incidentale, l'ente sostiene che il giudice non poteva esimersi dal rimettere la causa in istruttoria per rideterminare l'indennità sulla base dei sopravvenuti criteri dell'art. 5 bis;
così facendo, s'è tenuto conto del solo interesse del CA, ma non anche di quello del Consorzio. Quest'ultimo - si aggiunge - aveva, infatti, chiesto nell'atto d'appello che, nel caso in cui alle aree fosse stata attribuita la caratteristica edificatoria, fosse rideterminato il prezzo della cessione sulla base dei nuovi parametri nomativi.
Il motivo è infondato e va respinto.
Non basta ritenere la questione assorbita dalla già affermata inapplicabilità alla fattispecie dei nuovi criteri per la determinazione dell'indennità espropriativa. Con essa, infatti, il ricorrente mira oltre: ossia, pone in discussione il principio (dichiarato dal giudice d'appello) che il prezzo determinato dal primo giudice non possa essere ulteriormente ridotto. Le aspirazioni del Consorzio sono però ostacolate dal fatto che esso impugnò incidentalmente la sentenza di primo grado per la sola (e più volte ripetuta) questione dei mq. 2500 (cfr. supra al n. 5), chiedendone, per il resto, la conferma;
poi, al n. 3 dell'atto d'appello (e della comparsa conclusionale in quel grado) chiese, in via subordinata, che, nel caso in cui le aree fossero dichiarate di natura edificatoria, fosse rideterminato il prezzo di cessione sulla base dei nuovi criteri dell'art. 5 bis ed i CA fossero condannati a restituire la maggior somma incassata. Come è stato correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, le menzionate richieste non consentono di affermare che il quantum determinato dal primo giudice sia stato impugnato anche dal Consorzio per ottenerne un'ulteriore riduzione. In ogni caso, se anche esse potessero essere qualificate come specifica impugnazione incidentale sul punto, la declaratoria d'inammissibilità dell'appello principale dei CA ne comporta l'inefficacia a norma del secondo comma dell'art. 334 c.p.c.
7. In conclusione - accolto (per quanto di ragione) il primo motivo del ricorso principale, dichiarati assorbiti i successivi dello stesso ricorso e respinto il ricorso incidentale - la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, tenendo conto delle preclusioni derivanti dal giudicato, procederà ad un nuovo accertamento, adeguandosi al seguente principio di diritto:
nell'ipotesi di cessione volontaria del bene, stipulata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 865 del 1971, con accordo definitivo sul prezzo (ossia, senza la previsione di alcun futuro conguaglio), è ammissibile che una delle parti promuova un'azione di nullità parziale della clausola relativa al prezzo, per contrarietà a norme imperative, secondo lo schema degli artt. 1418 e 1419, secondo comma, c.c. In questo caso (diverso da quello in cui venga proposta l'azione di cui all'art. 19 della menzionata legge) il giudice, senza far ricorso (ove si tratti di aree edificabili) ai criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, procederà non alla rideterminazione complessiva dell'intera indennità espropriativa (e, quindi, del prezzo), bensì all'esame delle singole e specifiche nullità denunciate, sostituendole (ove esse effettivamente sussistano) con le norme di diritto in concreto applicabili alla fattispecie, ferme restando tutte le voci componenti il prezzo in relazione alle quali non sussista controversia.
Per questi motivi
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale ed, in relazione ad esso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro, la quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso stesso e rigetta il ricorso incidentale. Così deciso in Roma, il 11 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 1999