Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 novembre 1989 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 novembre 1989 |
Commentari • 37
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Giurisprudenza • 50
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , recante misure fiscali urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1989.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 dicembre 1989. - Art. 2. 1. Per giornali periodici, di cui all' articolo 22 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 , si intendono tutte le pubblicazioni periodiche registrate ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47 .
2. Il regime previsto dall' articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , come modificato dall' articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , per le cessioni congiunte di periodici e di altri beni si applica anche alle operazioni effettuate anteriormente al 1 gennaio 1990.
3. Non si da' luogo a rimborsi, ne' e' consentita la variazione di cui all' articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni. - Art. 3. 1. Nel primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627 , il numero 6 ) e' sostituito dal seguente:
"6) ai trasporti relativi a pane, latte sfuso, acqua, barbabietole destinate a zuccherifici, giornali quotidiani, libri e periodici, campioni gratuiti, generi di monopolio, sale per uso alimentare per una quantita' non superiore a cinque chilogrammi, e a quelli relativi alla raccolta di pelli grezze ed altri sottoprodotti della macellazione, nonche' ai trasporti di 'pacchetti stampa sotto fascia e campioni' spediti a mezzo posta".
2. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e' abrogato.
3. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 , come modificato dal comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , e' sostituito dal seguente:
"La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all' articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 , nonche' per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento".
4. All' articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 , il secondo periodo del comma 2 e' abrogato.