Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4533 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
el 69388 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO53 3/ 02 14 5 3 3/ REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREM Oggetto SEZION RIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G. N. 8548/00 - Consigliere Cron. 1051 Dott. Enrico РАРА Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Ud. 06/12/01 Rel. ConsigliereDott. Stefano MONACI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E NT ENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 69388 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da UFF IVA VITERBO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2001 ricorrente 2497
contro
-1- CAVA CONTRADA SAN SILVESTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato MARIO SALERNI, che la difende, giusta procura a margine;
controricorrente - avversO la sentenza n. 80/99 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 13/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Stefano udienza del 06/12/01 dal MONACI;
udito per il resistente, l'Avvocato SALERNI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso in via del ricorso;
inpreliminare l'inammissibilità subordine l'accoglimento del primo motivo;
assorbiti gli altri. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con avviso notificato il 28 febbraio 1981, e relativo all'anno 1976, la Guardia di Finanza di Civita Castellana accertava nei confronti della società Cava Contrada San Silvestro S.r.l. di Civita Castellana maggiori ricavi riferiti, in particolare a buoni di consegna non fatturati, ed a tufo estratto dalla cava e non risultante nelle rimanenze, ed ingiungeva il pagamento di L.
2.946.000 a titolo di IVA. La contribuente impugnava l'accertamento in sede giurisdizionale, chiedendone l'annullamento, dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Viterbo che accoglieva il ricorso per la parte che si riferiva all'avvenuto recupero a tassazione, senza tener conto degli scarti di laviorazione, del controvalore del tufo estratto, mentre manteneva ferma quella relativa, invece, al recupero degli importi di cessioni risultante da buoni di consegna, e non fatturate. La Commissione Tributaria di secondo grado di Viterbo rigettava l'appello dell'Ufficio. L'Ufficio proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Centrale lamentando l'esistenza di gravi vizi di motivazione nella pronunzia impugnata, ed, in particolare, che gli scarti di lavorazione relativi ad un tratto di cava poi ricoperto (appunto con il materiale di scarto) fossero stati calcolati due volte. t a n z La Commissione Tributaria Centrale accoglieva il ricorso e rinviava alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio per un nuovo esame che rideterminasse i valori. La Commissione Regionale respingeva l'appello dell'Ufficio rilevando che gli elementi addotti non sarebbero stati in grado di inficiare la decisione di primo grado, definita come compiutamente motivata e come condivisa dalla stessa Commissione Regionale.
2. Propone tempestivamente ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, ed esponendo due motivi di impugnazione. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt.36 del decreto legislativo n.546/92, 111 Costituzione e 132, n.4 c.p.c., nonché il difetto di motivazione. La sentenza, non facendo nessuna menzione del rinvio (da parte della Commissione Tributaria Centrale) e rifacendosi semplicemente alla motivazione della pronunzia di primo grado, sarebbe affetta da nullità per difetto assoluto di motivazione. Con il secondo motivo l'Amministrazione lamenta la violazione dell'art. 29, primo comma, D.P.R. n.636 del 1972, e l'illogica motivazione su di un punto decisivo della controversia. Rileva che la Commissione Regionale non ha provveduto agli adempimenti per i quali la causa era stata rinviata dalla Commissione Centrale, e specificamente: A) a verificare sulla base degli atti l'incidenza degli scarti di lavorazione riutilizzati per riempire il tratto di cava dismesso;
B) a tener conto della stessa perizia di parte in base alla quale gli scarti di lavorazione non raggiungevano un'entità tale da annullare la differenza di cubatura tra materiale scavato e materiale ceduto.
3. Si è costituita la resistente Cava Contrada S.Silvestro mediante controricorso con il quale chiede il rigetto, perché inammissibile ed infondato, del ricorso principale avversario. Sostiene, in primo luogo, che il ricorso sarebbe inammissibile perché presentato dall'Amministrazione finanziaria, e non dall'Ufficio, che era la parte del giudizio. Argomenta, inoltre, che il giudizio era ancora regolato dalle norme contenute nel D.P.R. n.636 del 1972, e che queste norme prevedevano il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, ma non per carenza di motivazione. Il ricorso perciò sarebbe inammissibile anche sotto questo profilo. -A suo parere del resto la pronunzia sarebbe stata adeguatamente motivata, né sarebbe stato violato l'art.29, primo comma, del D.P.R. n.636 del 1972, non essendo stati forniti elementi nuovi per una valutazione dei fatti, ed estimativa, diversa da quella contenuta nella sentenza di primo grado. Ricorda ancora come sotto il regime del decreto del 1972 fosse più ampio il potere istruttorio del giudice di appello, sostenendo, peraltro, che non sussisteva un obbligo (come asserito dalla controparte), ma una semplice facoltà discrezionale, di procedere a nuovi adempimenti istruttori. Insiste infine sul punto della lacunosità dell'accertamento tributario. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è fondato, e va accolto. In particolare è fondato il primo motivo quello con cui si lamenta il difetto di motivazione della sentenza impugnata. Quest'ultima è priva, in realtà, di una qualsiasi motivazione effettiva, che non sia meramente apparente. Il testo non consente neppure di capire se la Commissione Tributaria Regionale abbia tenuto delle precedenti fasi del giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado di Viterbo e dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, o soltanto della prima fase dinanzi alla Commissione di primo grado (l'unica, peraltro, cui la pronunzia impugnata faccia riferimento). Né è possibile intendere se la Commissione Regionale abbia inteso assolvere alle sue funzioni specifiche di giudice di rinvio, o si sia considerato soltanto un nuovo giudice di appello.
2. In queste condizioni la sentenza impugnata non può che essere annullata, appunto per difetto di motivazione, ed in accoglimento del primo motivo di impugnazione. Il secondo motivo di impugnazione risulta assorbito dall'accoglimento del primo. A seguito dell'annullamento della sentenza impugnata, la causa andrà rimessa ad altro giudice di merito, vale a dire ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che riesaminerà il caso sulla base di quanto stabilito dalla pronunzia della Commissione Centrale, e provvederà altresì alla liquidazione delle spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale del Lazio. Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. Il Cons estensore (dr. Stefano Monaci) IL CANCEL EPE Innocent Il Presidente (dr. Michele Cantillo DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 MAR 2002Oggi. IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista 9