Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 1
In tema di estradizione, in virtù del principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplina interna, principio accolto dall'art. 696 cod. proc. pen., il termine di caducazione dell'arresto provvisorio, fissato in quaranta giorni per l'estradizione passiva dalla Convenzione europea di estradizione, deve farsi decorrere, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, di tale Convenzione, "dalla data dell'arresto", e non "dalla data di comunicazione dell'arresto provvisorio allo Stato richiedente da parte del Ministro di Grazia e Giustizia", come stabilisce, invece, l'art. 715 cod. proc. pen.. Ma, poichè la Convenzione europea prevede la possibilità di superamento di detto termine mediante nuovo arresto "qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente" (art. 16, quinto comma), si può bene escludere che la perenzione dell'arresto provvisorio imponga l'effettiva scarcerazione dell'estradando qualora, nelle more, la detenzione si sia protratta sino alla data in cui lo Stato richiesto abbia ricevuto la formale domanda di estradizione. Ciò anche considerando che la ricordata normativa convenzionale prevede, a salvaguardia dell'obbligo reciproco degli Stati firmatari, di assicurarsi la consegna delle persone da estradare, il potere-dovere dello Stato richiesto di prendere, in caso di caducazione di detto termine e di conseguente liberazione provvisoria, "ogni misura che ritenga necessaria" per evitare la fuga di persone perseguite o ricercate (art. 16, quarto comma).
Commentari • 3
- 1. Custodia cautelare estradizionale sempre revocata dopo 40 giorni (Cass. 41728/10)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 luglio 2023
In tema di estradizione per l'estero, quando l'eventuale convenzione prevede un termine diverso da quello codicistico per la eventuale revoca della custodia ceutelare estradizionale senza che sia stta ricevuta la domanda di estradizione e la relativa documentazione, deve ritenersi applicabile il termine di quaranta giorni previsto dalla disciplina ordinaria di cui all'art. 715, comma sesto, cod. proc. pen., stante il carattere meramente opzionale del diverso limite temporale contenuto nella norma pattizia, rimasta priva di una specifica norma di adattamento nell'ordinamento interno. Le norme di diritto internazionale pattizio sono rivolte principalmente agli Stati contraenti: il …
Leggi di più… - 2. Domanda estradizionale e misura cautelare (Cass. 20962/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2019
L'estradizione è consentita solo se alla domanda - che deve pervenire nel termine e nei modi previsti dalle convenzioni e/o dal codice di procedura penale - risulta allegato il provvedimento giurisdizionale che costituisce il titolo giudiziario della richiesta: deve affermarsi che dalla Convenzione eurpea di estradizione e dalle norme codistiche nazionali si evince il principio generale per cui nella procedura estradizionale, quale che sia la situazione procedimentale che le ha dato in concreto origine, non è mai consentito il protrarsi della misura cautelare oltre i quaranta giorni in mancanza dei documenti indicati dall'art. 700 c.p.p. e art. 12, comma 2 Conv. europea, ed in …
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Nel regime retto dalla Convenzione Europea di estradizione, ove sia stata applicata provvisoriamente una misura coercitiva a norma dell'art. 715 c.p.p. , questa deve essere revocata qualora alla scadenza del termine massimo decorrente dal giorno dell'arresto (da computare nel termine) non sia stata indirizzata dal Ministero della giustizia della Parte richiedente al Ministero della giustizia italiano o per via diplomatica la domanda di estradizione, corredata dai documenti giustificativi, nulla rilevando che detta domanda sia pervenuta nel detto termine all'organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o ad altra autorità diversa dal Ministero della giustizia o dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2004, n. 35895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35895 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 12/07/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1392
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 17659/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RK IE RZ;
avverso l'ordinanza 1 aprile 2004 della Corte di appello di Roma;
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottoressa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avvocato Francesco Misiani.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 1 aprile 2004 la Corte di appello di Roma rigettava l'istanza di RK IE RZ diretta a conseguire la sua scarcerazione per decorrenza dei termini dell'arresto provvisorio a fini estradizionali per il mancato inoltro nei termini previsti dall'art. 16 della Convenzione europea di estradizione della richiesta di estradizione e dei documenti giustificativi. Osservava la Corte territoriale che:
a) l'arresto a fini estradizionali era stato eseguito il 21 gennaio 2004, con conseguente "scadenza" al 1 marzo 2004;
b) la domanda di estradizione, corredata dalla prescritta documentazione, risultava pervenuta entro i quaranta giorni dall'arresto, come appariva comprovato dalla nota del Ministero della Giustizia del 24 febbraio 2004, nonché dalla nota dello stesso Ministero che aveva trasmesso la domanda e la documentazione alla Procura Generale a norma dell'art. 703 c.p.p.;
c) andava disattesa la richiesta di scarcerazione per intervenuta prescrizione della pena, risultando l'estradando recidivo per essere stato condannato per i reati a lui ascritti commessi "prima del termine di cinque anni dall'ultimo giorno della pena della reclusione di almeno sei mesi applicata e scontata per un reato della stessa indole, commesso per tendenza e per abitualità" (così la sentenza di primo grado, confermata in appello);
d) conseguentemente, per l'RK IE RZ è stata affermata la sussistenza di una recidiva, corrispondente a quella che l'ordinamento italiano qualifica "come specifica e infraquinquennale".
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'estradando deducendo due ordini di motivi.
Premesso che nei confronti di RK IE RZ il Governo della Repubblica della Polonia ha richiesto l'estradizione in forza di sentenza di condanna alla pena di anni quattro di reclusione inflitta dal Tribunale di Gorzow Wlkp, divenuta cosa giudicata il 16 marzo 1992 il ricorrente denuncia:
a) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 16, comma 4, della Convenzione europea di estradizione a norma del quale "l'arresto provvisorio potrà cessare se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non sia investita della domanda di estradizione e dei documenti di cui all'art. 12; si sostiene, più in particolare, che l'unico termine rilevante nel caso di specie è quello di diciotto giorni, riferendosi il più lungo termine di quaranta giorni a situazioni diverse dal mancato invio della documentazione estradizionale;
b) inosservanza ed erronea applicazione della Convenzione europea di estradizione e dell'art. 172 c.p.. Si contesta, più in particolare. l'affermazione della sussistenza della recidiva, risultando la decisione dell'autorità giudiziaria polacca incentrata non sulla recidiva ma sulla continuazione fra i reati.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
L'art. 16, comma 4, della Convenzione europea di estradizione stabilisce che l'"arresto provvisorio potrà ('pourrà) cessare se, entro 18 giorni dall'arresto, la Parte richiesta non sia stata investita dalla domanda di estradizione" e dei documenti di cui all'art. 12^ e che, in ogni caso, "la durata dell'arresto non potrà (recte, 'devra') superare i 40 giorni". Con la conseguenza che, mentre il primo termine è puramente facoltativo, il secondo termine esprime il termine ultimo dell'arresto provvisto.
Del resto, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato un simile principio, precisando che, in tema di estradizione, in virtù del principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplina interna, principio accolto dall'art. 696 c.p.p., il termine di caducazione dell'arresto provvisorio, fissato in quaranta giorni per l'estradizione passiva dalla Convenzione europea di estradizione, deve farsi decorrere, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, di tale Convenzione, "dalla data dell'arresto", e non "dalla data di comunicazione dell'arresto provvisorio allo Stato richiedente da parte del Ministro di Grazia e Giustizia", come stabilisce, invece, l'art. 715 c.p.p..; ma, poiché la Convenzione europea prevede la possibilità di superamento di detto termine mediante nuovo arresto "qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente" (art. 16, quinto comma), si può bene escludere che la perenzione dell'arresto provvisorio imponga l'effettiva scarcerazione dell'estradando qualora, nelle more, la detenzione si sia protratta sino alla data in cui lo Stato richiesto abbia ricevuto la formale domanda di estradizione;
ciò anche considerando che la ricordata normativa convenzionale prevede, a salvaguardia dell'obbligo reciproco degli Stati firmatari, di assicurarsi la consegna delle persone da estradare, il potere-dovere dello Stato richiesto di prendere, in caso di caducazione di detto termine e di conseguente liberazione provvisoria, "ogni misura che ritenga necessaria" per evitare la fuga di persone perseguite o ricercate (art. 16, quarto comma) (cfr., ex plurimis, Sez. 6^, 27 agosto 1992, Serrano;
Sez. 6^, 11 maggio 1993, Sartiane Bratuini). Privo di fondamento è pure il secondo motivo di ricorso. A norma dell'art. 10 della Convenzione europea di estradizione "l'estradizione non sarà accordata se, secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte". Orbene, fermo restano che secondo la legge dello stato richiedente non risulta che la pena sia prescritta, dalle precise notazioni dell'ordinanza qui denunciata emerge che, poiché l'estradando è stato condannato per i reati contestati commessi "prima del termine di cinque anni dall'ultimo giorno della pena della reclusione di almeno sei mesi applicata e scontata per un reato della stessa indole commesso per tendenza o per abitualità", trova qui applicazione il disposto dell'art. 172, 7 comma c.p. a norma del quale "l'estinzione delle pene non ha luogo, se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, riporta una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole". Il tutto anche considerando che le doglianze sono state proposte in sede cautelare e che la presente statuizione viene pronunciata senza alcun pregiudizio per il giudizio di merito.
3. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2004