Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2004, n. 35895
CASS
Sentenza 12 luglio 2004

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In tema di estradizione, in virtù del principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sulla disciplina interna, principio accolto dall'art. 696 cod. proc. pen., il termine di caducazione dell'arresto provvisorio, fissato in quaranta giorni per l'estradizione passiva dalla Convenzione europea di estradizione, deve farsi decorrere, ai sensi dell'art. 16, quarto comma, di tale Convenzione, "dalla data dell'arresto", e non "dalla data di comunicazione dell'arresto provvisorio allo Stato richiedente da parte del Ministro di Grazia e Giustizia", come stabilisce, invece, l'art. 715 cod. proc. pen.. Ma, poichè la Convenzione europea prevede la possibilità di superamento di detto termine mediante nuovo arresto "qualora la domanda di estradizione pervenga successivamente" (art. 16, quinto comma), si può bene escludere che la perenzione dell'arresto provvisorio imponga l'effettiva scarcerazione dell'estradando qualora, nelle more, la detenzione si sia protratta sino alla data in cui lo Stato richiesto abbia ricevuto la formale domanda di estradizione. Ciò anche considerando che la ricordata normativa convenzionale prevede, a salvaguardia dell'obbligo reciproco degli Stati firmatari, di assicurarsi la consegna delle persone da estradare, il potere-dovere dello Stato richiesto di prendere, in caso di caducazione di detto termine e di conseguente liberazione provvisoria, "ogni misura che ritenga necessaria" per evitare la fuga di persone perseguite o ricercate (art. 16, quarto comma).

Commentari3

  • 1Custodia cautelare estradizionale sempre revocata dopo 40 giorni (Cass. 41728/10)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 luglio 2023

    In tema di estradizione per l'estero, quando l'eventuale convenzione prevede un termine diverso da quello codicistico per la eventuale revoca della custodia ceutelare estradizionale senza che sia stta ricevuta la domanda di estradizione e la relativa documentazione, deve ritenersi applicabile il termine di quaranta giorni previsto dalla disciplina ordinaria di cui all'art. 715, comma sesto, cod. proc. pen., stante il carattere meramente opzionale del diverso limite temporale contenuto nella norma pattizia, rimasta priva di una specifica norma di adattamento nell'ordinamento interno. Le norme di diritto internazionale pattizio sono rivolte principalmente agli Stati contraenti: il …

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  • 2Domanda estradizionale e misura cautelare (Cass. 20962/09)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 aprile 2019

    L'estradizione è consentita solo se alla domanda - che deve pervenire nel termine e nei modi previsti dalle convenzioni e/o dal codice di procedura penale - risulta allegato il provvedimento giurisdizionale che costituisce il titolo giudiziario della richiesta: deve affermarsi che dalla Convenzione eurpea di estradizione e dalle norme codistiche nazionali si evince il principio generale per cui nella procedura estradizionale, quale che sia la situazione procedimentale che le ha dato in concreto origine, non è mai consentito il protrarsi della misura cautelare oltre i quaranta giorni in mancanza dei documenti indicati dall'art. 700 c.p.p. e art. 12, comma 2 Conv. europea, ed in …

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  • 3Domanda di estradizione: decorrenza del termine dei 40 giorni (Cass. 9092/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 novembre 2017

    Nel regime retto dalla Convenzione Europea di estradizione, ove sia stata applicata provvisoriamente una misura coercitiva a norma dell'art. 715 c.p.p. , questa deve essere revocata qualora alla scadenza del termine massimo decorrente dal giorno dell'arresto (da computare nel termine) non sia stata indirizzata dal Ministero della giustizia della Parte richiedente al Ministero della giustizia italiano o per via diplomatica la domanda di estradizione, corredata dai documenti giustificativi, nulla rilevando che detta domanda sia pervenuta nel detto termine all'organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o ad altra autorità diversa dal Ministero della giustizia o dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2004, n. 35895
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35895
Data del deposito : 12 luglio 2004

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