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Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/03/2023, n. 11724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11724 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS EL nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento SS MA nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento SS UE nato a [...] il [...] parte offesa nel procedimento c/ SS RE nato a [...] il [...] avverso il decreto del 27/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
lette/senyt(e le conclusioni del PG 4 dit..(1; • udito il dife sore Penale Sent. Sez. 5 Num. 11724 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 20/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Col ricorso in scrutinio, il difensore delle persone offese, RE HE, RE EL e RE AR, insta affinché questa Corte voglia annullare l'ordinanza di archiviazione emessa il 27.6.2022 dal G.i.p. presso il Tribunale di Trento, ritenendola affetta da abnormità sull'assunto che essa avrebbe disposto l'archiviazione anche in ordine ad ipotesi di reato — quelle relative alle persone offese impugnanti - non ricomprese nella richiesta di archiviazione del P.m. In particolare, il ricorrente lamenta l'abnormità della decisione impugnata richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di poteri del G.i.p. in sede di archiviazione e di abnormità. il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile Com'è noto, la categoria dell'abnormità è stata individuata dalla giurisprudenza per apprestare un rimedio, sia pure di sola legittimità, al provvedimento che, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite penali, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite;
con la conseguenza che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; cfr. anche Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275). Ebbene, ciò posto risulta prima facie evidente, leggendo la richiesta di archiviazione del P.m. e l'ordinanza di archiviazione, che non sussiste il vizio di abnormità denunciato, non avendo il giudice delle indagini preliminari oltrepassato — a differenza di quanto si assume in ricorso — il petitum del P.m.; questi, dopo avere disposto la riunione del procedimento n.2918/20 RG (più recente), avente ad oggetto le denunce delle attuali persone offese ricorrenti, a quello n. 2386/20 RG (più risalente), avente ad oggetto la denuncia del padre dei ricorrenti, RE ZO, ha — come emerge dal testo stesso della richiesta - avanzato richiesta di archiviazione in relazione a tutte le ipotesi di reato denunciate dalle persone 2 offese nei due procedimenti riuniti (laddove avesse inteso richiedere l'archiviazione solo con riferimento al secondo procedimento non vi sarebbe stato, d'altronde, motivo di disporne la riunione con l'altro), evidenziando come le ragioni di elevata conflittualità esistente tra l'intero nucleo familiare dei denuncianti e la persona denunciata, RE Renata, rispettivamente zia e sorella degli stessi, non consentissero di giungere a conclusioni certe. Quanto si rappresenta emerge per tabulas dalla stessa richiesta di archiviazione, sicchè deve concludersi che coerentemente e legittimamente il G.i.p. abbia preso in considerazione tutte le posizioni e disposto l'archiviazione per tutti i reati in relazione ad entrambi i procedimenti, e a tutte le rispettive persone offese. Né l'ordinanza impugnata potrebbe essere ricondotta alla categoria dell'abnormità, come sopra delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, sotto altro profilo, avendo il giudice disposto l'archiviazione del procedimento in conformità alla richiesta, non ravvisando sufficienti elementi per ritenere configurabili i reati ipotizzati dai denuncianti in una situazione di massima conflittualità endo-familiare nella quale le indagini effettuate non hanno consentito di discernere i torti e le ragioni. La carrellata della giurisprudenza di questa Corte svolta in ricorso si appalesa quindi del tutto inconferente ai fini che occupano non essendo intervenuto, da alcun punto di vista, alcuno sconfinamento dei poteri del G.i.p. nell'area riservata al P.m. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/1/2023.
lette/senyt(e le conclusioni del PG 4 dit..(1; • udito il dife sore Penale Sent. Sez. 5 Num. 11724 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 20/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Col ricorso in scrutinio, il difensore delle persone offese, RE HE, RE EL e RE AR, insta affinché questa Corte voglia annullare l'ordinanza di archiviazione emessa il 27.6.2022 dal G.i.p. presso il Tribunale di Trento, ritenendola affetta da abnormità sull'assunto che essa avrebbe disposto l'archiviazione anche in ordine ad ipotesi di reato — quelle relative alle persone offese impugnanti - non ricomprese nella richiesta di archiviazione del P.m. In particolare, il ricorrente lamenta l'abnormità della decisione impugnata richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di poteri del G.i.p. in sede di archiviazione e di abnormità. il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile Com'è noto, la categoria dell'abnormità è stata individuata dalla giurisprudenza per apprestare un rimedio, sia pure di sola legittimità, al provvedimento che, secondo l'indirizzo delle Sezioni Unite penali, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite;
con la conseguenza che l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; cfr. anche Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, Fabozzi, Rv. 259158; Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, Rv. 262275). Ebbene, ciò posto risulta prima facie evidente, leggendo la richiesta di archiviazione del P.m. e l'ordinanza di archiviazione, che non sussiste il vizio di abnormità denunciato, non avendo il giudice delle indagini preliminari oltrepassato — a differenza di quanto si assume in ricorso — il petitum del P.m.; questi, dopo avere disposto la riunione del procedimento n.2918/20 RG (più recente), avente ad oggetto le denunce delle attuali persone offese ricorrenti, a quello n. 2386/20 RG (più risalente), avente ad oggetto la denuncia del padre dei ricorrenti, RE ZO, ha — come emerge dal testo stesso della richiesta - avanzato richiesta di archiviazione in relazione a tutte le ipotesi di reato denunciate dalle persone 2 offese nei due procedimenti riuniti (laddove avesse inteso richiedere l'archiviazione solo con riferimento al secondo procedimento non vi sarebbe stato, d'altronde, motivo di disporne la riunione con l'altro), evidenziando come le ragioni di elevata conflittualità esistente tra l'intero nucleo familiare dei denuncianti e la persona denunciata, RE Renata, rispettivamente zia e sorella degli stessi, non consentissero di giungere a conclusioni certe. Quanto si rappresenta emerge per tabulas dalla stessa richiesta di archiviazione, sicchè deve concludersi che coerentemente e legittimamente il G.i.p. abbia preso in considerazione tutte le posizioni e disposto l'archiviazione per tutti i reati in relazione ad entrambi i procedimenti, e a tutte le rispettive persone offese. Né l'ordinanza impugnata potrebbe essere ricondotta alla categoria dell'abnormità, come sopra delineata dalla giurisprudenza di questa Corte, sotto altro profilo, avendo il giudice disposto l'archiviazione del procedimento in conformità alla richiesta, non ravvisando sufficienti elementi per ritenere configurabili i reati ipotizzati dai denuncianti in una situazione di massima conflittualità endo-familiare nella quale le indagini effettuate non hanno consentito di discernere i torti e le ragioni. La carrellata della giurisprudenza di questa Corte svolta in ricorso si appalesa quindi del tutto inconferente ai fini che occupano non essendo intervenuto, da alcun punto di vista, alcuno sconfinamento dei poteri del G.i.p. nell'area riservata al P.m. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/1/2023.